COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR)
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 - DETERMINAZIONI IN MERITO
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
1) di prendere atto, confermandone i contenuti anche per l’anno 2008, della delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 7/2/2007 con la quale sono state determinate le aliquote, le detrazioni, esenzioni e valore base delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili anno 2007 e di quanto disposto dall’art. 1, comma 169, della legge 296 del 27/12/2006;
2) di prendere atto della delibera Giunta Comunale n. 15 del 23/02/2008 con la quale è stato disposto di rinnovare, per l’anno 2008, l’accordo per l’incentivazione dei canoni concordati in ambito provinciale tra la Provincia di Parma, i Comuni della Provincia, le Associazioni della proprietà, le Associazioni dei Conduttori, le OO.SS. Confederali e la FIAIP;
3) di determinare, nell’ambito dell’esercizio delle potestà regolamentare di cui al D.L.vo 446/1997, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ICI anno 2008 l’aliquota sottoriportata:
1 (uno) per mille - aliquota applicabile alle unità immobiliari ad uso abitativo che il soggetto passivo d’imposta concede in locazione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto il 18/12/2003 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, a persone fisiche, che le utilizzano come abitazione principale.
Si precisa che:
a) l’aliquota dell’1 per mille si estende al massimo ad una sola pertinenza, iscritta separatamente in catasto, costituita da un immobile di categoria C06 o C07 o C02 (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locale uso giocobimbi la cui consistenza non ecceda i 50 mq.). Per le ulteriori pertinenze o per gli altri immobili non ad uso abitativo concessi in locazione si applica l’aliquota ordinaria;
b) l’aliquota dell’1 per mille è applicabile, una volta intervenuta la stipula del contratto di locazione, a decorrere dal momento in cui l’immobile oggetto di locazione è adibito ad abitazione principale da parte del locatario;
c) per l’unità immobiliare concessa in locazione “agevolata” non è applicabile la detrazione d’imposta per abitazione principale di cui all’art. 8 del D.L.vo 504/1992;
d) per le unità immobiliari locate con contratti stipulati nell’anno 2006 o 2007 o 2008, l’aliquota ICI all’1 per mille si applica per tutta la durata del contratto di locazione sempre che permangano le condizioni che hanno permesso l’applicazione dell’aliquota ridotta;
e) l’aliquota dell’1 per mille è applicabile qualora il contratto sia stato stipulato in applicazione ed alle condizioni definite nell’Accordo Territoriale, applicabile nel territorio della Provincia di Parma, sottoscritto il 18/12/2003 tra le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
Per beneficiare dell’aliquota all’1 per mille, il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il termine di scadenza per il pagamento della rata del saldo ICI, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2008, dell’aliquota all’1 per mille.
Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra negli anni 2006 o 2007 questa produce effetto anche per l’anno 2008 semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.
4) di dare atto che per quanto non disposto con il presente atto, s’intendono prorogate e quindi applicabili per l’anno 2008 tutte le aliquote, detrazioni, esenzioni e valori base delle aree edificabili deliberate con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 7/2/2007;
5) di prevedere, per migliore chiarezza e completezza, che:
a) qualora nella delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 7/2/2007 sia previsto, ai fini dell’applicazione di aliquota o detrazione particolare, la presentazione di apposita istanza o attestazione, il termine entro cui provvedere sia fissato nel “giorno di scadenza previsto per il pagamento della rata di saldo”;
b) qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza o attestazione soprarichiamata in anni precedenti l’anno oggetto d’imposizione, questa produca effetto anche per lo stesso anno d’imposta semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare;
c) per l’applicazione di una particolare detrazione i riferimenti indicati nella delibera di C.C. n. 11 del 7/2/2007 al “01/01/2007” siano intesi come “al primo gennaio dell’anno d’imposizione”;
d) per l’applicazione di una particolare detrazione i riferimenti indicati nella delibera di C.C. n. 11 del 7/2/2007 “nel corso dell’anno 2007” siano intesi come “nel corso dell’anno d’imposizione”.