IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2006

 

Estratto delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2006

 

DETERMINAZIONE DETRAZIONI ED ESENZIONI

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

...omississ...

 

2) di confermare anche per il 2006 nella detrazione di legge di euro 103,30 (L.200.000) la detrazione per l’abitazione principale di cui all’art. 8 del D.L.vo 504/1992 salvo i casi di elevazione della detrazione previsti ai successivi punti 3) e 4);

 

3) di determinare in euro 258,23 (L.500.000) la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di persone o nuclei familiari che alla data dell’01.01.2006 risultano assistiti dal Comune tramite l’istituto del minimo vitale in base al vigente regolamento comunale nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

 

4) di elevare, per l’anno 2006, la detrazione di legge prevista in euro 103,30 ad euro 206,58 (L.400.000), rapportata ad anno, per:

*            l’abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data dell’01.01.2006 sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità non inferiore al 75%

                            *         l’abitazione principale, acquistata nel corso dell’anno 2006, del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche, sia ricompreso un soggetto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità non inferiore al 75%

                            *         l’abitazione principale del soggetto passivo, residente nella stessa abitazione posta nel Comune di Traversetolo, nel cui nucleo familiare, risultante dalle certificazioni anagrafiche alla data dell’01.01.2006, sia ricompreso un soggetto riconosciuto, nel corso dell’anno 2006, portatore di handicap,ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o invalido con invalidità  non inferiore al 75%

 

a condizione che tutto il nucleo familiare possieda, sull’intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed  al massimo uno degli immobili tra quelli sottoelencati:

- garage/autorimessa con categoria catastale C06;

- tettoia con categoria catastale  C07;

- terreno agricolo la cui superficie non eccede i 10.000 mq;

- cantina/soffitta/locale uso giocobimbi con categoria catastale C02 la cui consistenza non eccede i 50 mq. Non rientrano in nessun caso in tale fattispecie gli immobili di cat. C02 utilizzati per attività artigianali, industriali, commerciali, ecc.

Nel caso in cui anche un solo componente il nucleo familiare sia titolare di un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati, decade il diritto all’applicazione della detrazione di euro 206,58 fermo restando l’applicazione della detrazione prevista per legge pari ad euro 103,30.

 

Per beneficiare della maggiore detrazione d’imposta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 20/12/2006, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2006, della maggiore detrazione d’imposta. 

Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra nell’anno 2002 o 2003 o 2004 o 2005 questa produce effetto anche per l’anno 2006 semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare.

 

5) di specificare che le maggiori detrazioni d’imposta trovano applicazione limitatamente al periodo dell’anno durante il quale si verificano le condizioni soprariportate e che le stesse non possono essere cumulate. Pertanto, qualora ricorrano piu’ di una delle situazioni soprariportate [di cui ai punti 2), 3) e 4)], e’ ammessa l’applicazione della detrazione d’imposta piu’ favorevole al contribuente;

 

6) di applicare anche per il 2006 l'esonero totale per le unità immobiliari inagibili o inabitabili in ristrutturazione per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori (art. 1 comma 5 della legge n. 449/97);

 

7) di confermare, per il 2006 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il “valore base”, stabilito con l’atto di C.C. n. 47 del 16/07/1998 e con l’art. 4 del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI, confermato con gli atti di C.C. n. 13 del 29/01/1999, n. 04 del 17/01/2000 e n. 114 del 28/12/2001 e rideterminato con atti di G.C. n. 15 del 20.02.2003 e di C.C. n. 21 del 20.03.2003, confermato con delibere di G.C. n. 39 del 19/02/2004 e di C.C. n. 19 del 03/03/2004 e confermato con delibere di G.C. n. 17 del 29/01/2005 e di C.C. n. 18 del 14/03/2005, relativo alla zona (residenziale o produttiva) di Traversetolo rispettivamente in euro 180,00/mq per il residenziale e in euro 60,00/mq per il produttivo;

 

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Estratto della delibera di Giunta Comunale n. 16 del 09.02.2006

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE  ANNO 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

...OMISSISS...

D E L I B E R A

 

1) di determinare, a seguito dell’esercizio delle facoltà regolamentari di cui al D.L.vo 446/1997 avvenuto con atto di C.C. n. 3 dell’08.01.1999 e secondo quanto previsto dal D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e dal D.L.vo n. 504/1993 e successive modificazioni,  ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ICI anno 2006, le seguenti aliquote:

 

 

· 6,8 (sei virgola otto) per mille - aliquota ordinaria

 

· 7 (sette) per mille - aliquota applicabile a:

                         a)  alle “residenze secondarie” o “seconde case”

Si specifica che per “residenza secondaria” o “seconda casa” deve intendersi l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che il suo possessore (a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione avendo la propria residenza in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

Si specifica inoltre che il concetto di “residenza secondaria” o “seconda casa” è riconoscibile ad una sola unità immobiliare sull’intero territorio comunale, ubicata in diverso fabbricato rispetto a quello che ricomprende l’abitazione principale ed a condizione che sia dimostrabile l’utilizzo personale diretto del soggetto passivo come dimora stagionale o saltuaria.

 

      b)   agli “alloggi non locati” (immobili ad uso abitativo) e non concessi a terzi in uso o in comodato.  Si specifica che per “alloggio non locato” deve intendersi l’unità immobiliare, classificata o anche classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, esclusa quell’eventuale unica abitazione (unità immobiliare utilizzata quale residenza secondaria o seconda casa) tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata né data in comodato o in uso a terzi. La locazione, l’uso ed il comodato a terzi deve essere comprovabile con idonea documentazione.

     

      Si precisa che l’aliquota del 7 per mille non si estende né alle unità immobiliari iscritte separatamente in catasto (C06, C07, C02 ecc.) che costituiscono pertinenza dell’abitazione né alle unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

 

· 1 (uno) per mille - aliquota applicabile alle unità immobiliari ad uso abitativo che il soggetto passivo d’imposta concede in locazione, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, a persone fisiche, che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni definite nell’accordo provinciale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori approvato con delibera della Giunta Provinciale del 28/11/2005.

 

      Si precisa che:

a)      l’aliquota dell’1 per mille si estende al massimo ad una sola pertinenza, iscritta separatamente in catasto, costituita da un immobile di categoria C06 o C07 o C02 (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locale uso giocobimbi , la cui consistenza non ecceda i 50 mq.). Per le ulteriori pertinenze o per gli altri immobili non ad uso abitativo concessi in locazione si applica l’aliquota ordinaria;

b)      l’aliquota dell’1 per mille è applicabile, una volta intervenuta la stipula del contratto di locazione, a decorrere dal momento in cui l’immobile oggetto di locazione è adibito ad abitazione principale da parte del locatario;

c)   per l’unità immobiliare concessa in locazione “agevolata” non è applicabile la detrazione d’imposta per abitazione principale di cui all’art. 8 del D.L.vo 504/1992;

d)   per le unità immobiliari locate con contratti stipulati nell’anno 2006, l’aliquota ICI all’1 per mille si applica per tutta la durata del contratto di locazione sempre che permangano le condizioni  che hanno permesso l’applicazione dell’aliquota ridotta.

 

Per beneficiare dell’aliquota all’1 per mille, il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 20/12/2006, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2006, dell’aliquota all’1 per mille.

 

·  5 (cinque) per mille - aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi residenti nel Comune, per l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che:

                            *      il soggetto passivo possieda, sull’intero territorio nazionale, unicamente l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

                            *      il soggetto passivo possieda, sull’intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed  al massimo due immobili tra quelli sottoelencati:

            -            garage/autorimessa con categoria catastale C06;

            -            tettoia con categoria catastale  C07;

            -            terreno agricolo la cui superficie non ecceda i 10.000 mq;

            -            cantina/soffitta/locale uso giocobimbi con categoria catastale C02 la cui consistenza non eccede i 50 mq. Non rientrano in nessun caso in tale fattispecie gli immobili di cat. C02 utilizzati per attività artigianali, industriali, commerciali, ecc.

 

L’aliquota ridotta dell’abitazione principale non si estende agli immobili distintamente iscritti in catasto che costituiscono pertinenza dell’abitazione stessa ad eccezione di quelli rientranti per tipologia, quantità e condizioni nell’applicazione dell’aliquota agevolata indicata nel punto successivo.

Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 20/12/2006, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2006, dell’aliquota ridotta. 

Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato l’istanza di cui sopra nell’anno 1999 o 2000 o 2001 o 2002 o 2003 o 2004, o 2005 questa produce effetto anche per l’anno 2006 semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare.

 

· 5 (cinque) per mille - aliquota ridotta per l’immobile di categoria C06 o C07 o C02 (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locale uso giocobimbi la cui consistenza non ecceda i 50 mq. ) o per il terreno la cui superficie non ecceda i 10.000 mq. qualora il soggetto passivo possieda, sull’intero territorio nazionale ed indipendentemente dalla percentuale di possesso, unicamente l’abitazione principale ubicata nel Comune di Traversetolo ed il solo immobile (C06 o C07 o terreno agricolo fino a 10.000 mq. o C02 la cui consistenza non ecceda i 50 mq) per il quale viene applicata l’aliquota ridotta sopracitata.

Un qualsiasi diritto reale su altro immobile (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) diverso da quelli sopraelencati esclude l’applicazione dell’aliquota ridotta.

Per beneficiare dell’aliquota ridotta il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributi apposita istanza, nella quale dichiarerà il possesso delle condizioni soprarichiamate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da prodursi perentoriamente entro il 20/12/2006, pena la decadenza dal diritto all’applicazione, per l’anno 2006, dell’aliquota ridotta. 

Qualora il soggetto passivo d’imposta abbia regolarmente presentato la dichiarazione di cui sopra nell’anno 1999 o 2000 o 2001 o 2002 o 2003 o 2004 o 2005 questa produce effetto anche per l’anno 2006 semprechè non si verifichino o non si siano verificate modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua una diversa situazione di possesso immobiliare.

 

7) di confermare, per il 2006 ed ai fini della determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, il “valore base”, stabilito con l’atto di C.C. n. 47 del 16/07/1998 e con l’art. 4 del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI, confermato con gli atti di C.C. n. 13 del 29/01/1999, n. 04 del 17/01/2000 e n. 114 del 28/12/2001 e rideterminato con atti di G.C. n. 15 del 20.02.2003 e di C.C. n. 21 del 20.03.2003, confermato con delibere di G.C. n. 39 del 19/02/2004 e di C.C. n. 19 del 03/03/2004 e confermato con delibere di G.C. n. 17 del 29/01/2005 e di C.C. n. 18 del 14/03/2005, relativo alla zona (residenziale o produttiva) di Traversetolo rispettivamente in euro 180,00/mq per il residenziale e in euro 60,00/mq per il produttivo;