1. DI CONFERMARE per l’anno 2009 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 6,8 per mille;
2. DI CONFERMARE per l’anno 2009 nell’1 per mille l’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti a canone concordato anche aderendo ad appositi accordi definiti in sede locale o sovracomunale con le associazioni di proprietà edilizia, le organizzazioni sindacali degli inquilini e le organizzazioni confederali;
3. DI CONFERMARE per l’anno 2009 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9, nella misura di euro 150,00 con l’applicazione della stessa anche alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui al comma 1 dell’art. 10 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi della risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 punto 4: “L’esenzione va, inoltre riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali e pertanto:
ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, sono equiparate all’abitazione principale, e quindi esenti ai sensi del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008, con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9:
a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
b) Ai parenti in linea retta fino al 1° grado;
c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili;
d) Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del Codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastale. Non rientrano nella fattispecie gli immobili di CAT. C/2 destinati ai fini commerciali ed attività produttive.
5. CONSIDERATO inoltre che al punto 5 della risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008 indica espressamente le altre fattispecie di esenzione:
“L’esenzione IVI è espressamente riconosciuta dal comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008 anche nei casi previsti:
Ø Dall’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992, concernente la disciplina della ex casa coniugale;
Ø Dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, relativo agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP.