<OMISSIS>
<OMISSIS>
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2007, nella seguente misura:
- Aliquota ordinaria 5,65 per mille;
- Aliquota ridotta all’1 per mille nel caso di abitazioni locate in conformità agli accordi territoriali di cui alla legge 9/12/1998 n. 431 a persone fisiche che la utilizzino quale loro abitazione principale;
- Aliquota del 5,80 per mille nel caso di abitazioni locate a canone libero;
- Aliquota del 5,90 per mille nel caso di abitazioni non locate;
2. di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di Euro 103.29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. di confermare per l'anno 2007 l'applicazione della detrazione per abitazione principale fino a Euro 154.94 a favore dei cittadini che si trovano in particolari situazioni di carattere sociale secondo i criteri previsti vigente regolamento per l'applicazione dell’I.C.I. avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 504/'92 come modificato dalla Legge n. 62/'96 nonché dall'art. 3 della Legge 9/5/97 n. 122;
<OMISSIS>