COMUNE DI SORAGNA (Provincia di Parma)

 

Deliberazione G.C. n.17 del 10.01.2005 “Aliquote I.C.I. per l’anno d’imposta 2005 “

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla D.ssa Onesti Michela e dal Rag. Corrado Ferramola ;

Richiesto, inoltre, il parere del Segretario Comunale che si è espresso favorevolmente sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’art. 31, dello Statuto;

Visti gli articoli

Ø      151 commi 1° e 2° del D.Lgs. 267/2000 con cui si stabilisce il termine di deliberazione del bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori entro il 31 dicembre;

Ø       54 comma 1° del D.Lgs. 446/97 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 56/98 (approvazione prezzi e tariffe ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione);

Ø      10 comma 8° della legge 13.05.1999, n. 133 in ordine al divieto dell’automatismo della proroga delle tariffe per l’anno successivo;

Ø       53, comma 16° della legge 23.12.2000 n. 388 “Approvazione tariffe entro la data di approvazione del bilancio” e art. 54 c° 1 della legge 23.12.2000 n. 388 in ordine alla variazione delle tariffe in corso d’anno;

Richiamate le deliberazioni:

Ø      del Consiglio Comunale N. 37 del 27.12.2004 “Disciplina generale delle tariffe di fruizione di beni e servizi – Ordinamento tributi – Esercizio 2005”;

Ø      della Giunta Comunale N. 1 del 10.1.2005 “Esame ed approvazione della Relazione revisionale e programmatica 2005/2007 – del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 e del bilancio triennale 2005/2007”;

Visto il regolamento  di contabilità approvato con atto consiliare n. 41 del 31.10.1997;

Ritenuto di dare applicazione alle disposizioni del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 66 del 29/12/1999 ed in particolare agli artt.8-9-10-11 e 12;

Ritenuto di avvalersi della facoltà espressa dall’art. 4 del D.L. 8/08/1996 n° 437, convertito dalla Legge 24/10/1996 n° 556 e succ. modifiche e normato con il Regolamento comunale suddetto;

Dato atto che detto tributo comporterà un gettito presunto, per il 2005 di € 1.399.699,79, a fronte di una entrata assestata 2004 di € 1.252.928,66.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1.      Di confermare per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili su tutto il territorio Comunale, ai sensi dell’art. 6 del, D.Lgs. 30/12/1994, n° 504 e del Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., nella misura del sette per mille, con esclusione degli immobili di cui ai successivi punti 2 e 3;

2.      Di confermare per l’anno 2005, ai sensi dell’art. 4, del D.L. 437 del 8/08/1996, convertito nella Legge 24/10/1996, n° 556 degli artt. 8-9-10-11 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., l’aliquota I.C.I. ridotta al 6,5 per mille, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari elencate agli artt. 8-9 e 10 del predetto Regolamento comunale sulla disciplina dell’I.C.I.;

4.      Di dare atto che

Ø      il gettito complessivo, per il 2005, è stimato in € 1.399.699,79, e sarà introitato alla Risorsa n° 1.01.00.10 del Bilancio di previsione 2005;

Ø      le aliquote sono state determinate tenuto conto dei punti 1 – 2 – 3 – 4 dell’art. 11 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

Ø      la Giunta Comunale non si è avvalsa della facoltà di cui al comma 5, n° 3, dell’art. 3 della Legge 662/96, di adottare una detrazione oltre € 103,29 per le abitazioni principali e neppure una riduzione d’imposta per unità immobiliari possedute da determinate categorie svantaggiate; fatta eccezione per soggetti passivi, per loro stessi e per il proprio nucleo familiare (con iscrizione  anagrafica) di una o più persone di cui all’art. 433 del C.C. invalidi con totale o permanente inabilità lavorativa 100%, e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per i quali è concessa una detrazione di € 206,58;

5.      Di confermare la designazione della D.ssa Onesti Michela, responsabile dell’ufficio tributi, quale funzionario cui vengono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta, ai sensi dell’art. 11, del D.Lgs. n° 504/92- compresa l’adozione di apposita determinazione recante l’impegno di spesa per compensi alla Concessionaria di Riscossione SEIT Parma S.p.A., stimati in presunti € 11.900,00, da imputarsi all’intervento 1.01.04.03 del Bilancio di previsione 2005;

6.      Di comunicare la determinazione dell’aliquota al concessionario del Servizio Riscossione Tributi entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione e così pure alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet dell’ANCI;

7.      Di dichiarare la presente deliberazione viene immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con separata votazione unanime e favorevole.