CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 75 DEL 29 DICEMBRE 2008
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2009 E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.
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DELIBERA
1. DI CONFERMARE, per l’anno 2009, le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:
DESCRIZIONE |
ALIQUOTE E DETRAZIONE |
1) Aliquota ordinaria |
7‰ |
2) Aree edificabili e Terreni agricoli |
7‰ |
3) |
2‰ |
4) |
2‰ |
5) Strutture alberghiere e pensioni di nuova costruzione, ampliate o riqualificate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti al punto f dell’allegato “Definizione degli interventi edilizi” della legge regionale dell’Emilia Romagna n. 31/2002 (per un periodo di anni 5 dalla fine lavori) |
5‰ |
6) Abitazione principale censita in categoria catastale A1, A8 e A9 |
7‰ Detrazione per abitazione principale € 105,00 |
- di specificare che l’aliquota del 5‰ è applicabile:
- per cinque anni a decorrere dal 2007, per le strutture alberghiere di nuova costruzione, ampliate o riqualificate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla l.r. n. 31/2002 e la cui fine lavori è avvenuta nel periodo dall’1/1/2004 al 31/12/2008;
- per cinque anni dalla data di fine lavori, per le strutture alberghiere di nuova costruzione, ampliate o riqualificate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia specificati dalla predetta legge regionale, la cui ultimazione avverrà dall’anno 2007;
I predetti interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia, di cui al punto f dell’allegato “Definizione degli interventi edilizi” della l.r. n. 31/2002, devono interessare almeno il 50% della superficie utile esistente o prevedere l’inserimento di attività legate al Centro Benessere, per una capacità di almeno il 10% dei posti letto, comprendente almeno: - n. 1 vasca idromassaggio da almeno 4 posti; n. 1 sauna o bagno turco; n. 1 solarium (u.v.a. –u.v.b.); zona relax e doccie; salette per massaggi (minimo 4 posti) e trattamenti estetici; palestre con almeno tre macchine;
2. DI MODIFICARE, con effetto dall’1 gennaio 2009, l’art. 16, comma 1, del vigente regolamento comunale di applicazione dell’ICI, aggiungendo alle fattispecie di equiparazione alle abitazioni principali, anche:
- lettera e):
“l’abitazione concessa in comodato gratuito a parente in linea retta o collaterale entro il 2° grado e da esso adibita a residenza, limitatamente ad una sola unità immobiliare. Il contribuente possessore dell’immobile deve dichiarare al comune, nei modi e termini di legge, quale fabbricato è concesso in comodato gratuito al parente al fine di poter beneficiare dell’esclusione dal versamento dell’ICI.”
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