CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28 marzo 2007
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2007.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis…
DELIBERA
1. DI FISSARE le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 2007, nel modo seguente:
DESCRIZIONE |
ALIQUOTE |
DETRAZIONI |
1) Aliquota ordinaria |
7‰ |
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2) Unità immobiliari adibita ad abitazione principale |
7‰ |
€ 105,00 |
3) Unità immobiliari locate come abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431 |
2‰ |
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4) Unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’art. 1, comma 5, della legge 27/12/1997, n. 449 |
2‰ |
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5) Unità immobiliari costruite ed assegnate da cooperative edilizie a proprietà indivisa o dagli IACP (ora ACER) in conformità alla direttiva regionale n. 270 del 22/02/2002 |
7‰ |
€ 258,23 |
6) Terreni agricoli |
7‰ |
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7) Strutture alberghiere e pensioni di nuova costruzione, ampliate o riqualificate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla legge regionale dell’Emilia Romagna n. 31/2002 |
5‰ |
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2. 2. DI PARIFICARE a tutti gli effetti all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a persone indigenti di cui all’art. 16, comma 1, lettera b) del Regolamento per l’applicazione dell’ICI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 15/12/2001, n. 141;
2. 3. DI SPECIFICARE che l’aliquota del 5‰ è applicabile:
- per cinque anni a decorrere dal 2007, per le strutture alberghiere di nuova costruzione, ampliate o riqualificate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dalla l.r. n. 31/2002 e la cui fine lavori è avvenuta nel periodo dall’1/1/2004 al 31/12/2006;
- per cinque anni dalla data di fine lavori, per le strutture alberghiere di nuova costruzione, ampliate o riqualificate mediante gli interventi di ristrutturazione edilizia specificati dalla predetta legge regionale, la cui ultimazione avverrà dall’anno 2007;
I predetti interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia, di cui al punto f dell’allegato “Definizione degli interventi edilizi” della l.r. n. 31/2002, devono interessare almeno il 50% della superficie utile esistente o prevedere l’inserimento di attività legate al Centro Benessere, per una capacità di almeno il 10% dei posti letto, comprendente almeno:
- n. 1 vasca idromassaggio da almeno 4 posti; - n. 1 sauna o bagno turco;
- n. 1 solarium (u.v.a. –u.v.b.); - zona relax e docce;
- salette per massaggi (minimo 4 posti) e trattamenti estetici; - palestre con almeno tre macchine;
4. 4.4. DI CONFERMARE ai soli fini della limitazione del potere di accertamento di cui all’art. 11 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, i valori medi venali delle aree edificabili indicati nella citata deliberazione della giunta comunale n. 201 del 6/12/2005