PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 29/12/2008.

Estratto delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05/03/2008 all’oggetto: “ ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008. – DEIVERSIFICAZIONE. APPROVAZIONE”

 

. . . Omissis . . .

DELIBERA

 

DI DETERMINARE PER L’ANNO 2008 (CONFERMANDOLE) LE ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, A FAR DATA DALL’01.01.2008, COME SEGUE:

 

1)                             nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito, o comunque tenute a disposizione; l’aliquota va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’abitazione risulta in tali condizioni;

 

2)                             nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;

 

3)                             nella misura del 1 per mille per le abitazioni concesse locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi i cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto;

 

4)                             nella misura del 6,20 per mille in tutti gli altri casi, compresa ABITAZIONE PRINCIPALE e connesse pertinenze, ED ALIQUOTA ORDINARIA.

. . . omissis . . .

 

 

Estratto delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2008 all’oggetto: “ ICI – APPLICAZIONE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2008.”

 

. . . Omissis . . .

DELIBERA

 

DI DETERMINARE, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2008 IN EURO 180,00 (CENTOTTANTA/00) LA DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMETNE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA.

. . . omissis . . .

 

 

TESTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 21/01/2010 "DEFINIZIONE DELLA MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2010 - APPROVAZIONE."

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

1

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE

ESERCIZIO 2010 - APPROVAZIONE

Svolge la relazione relativa al punto iscritto al n. 1) dell’Ordine del Giorno integrativo riguardante la

definizione della manovra tributaria l’assessore Vignali;

Ricordato il comma 7 dell’art. 1 della legge 24/07/2008 n. 126 conversione in legge del d. l.

27/05/2008 n. 93, che sospende, fino a tutto l’esercizio 2011, la possibilità agli enti locali di

aumentare le aliquote tributarie;

Ricordato che le aliquote in vigore per l’anno 2009 sono state:

- In materia di Imposta Comunale sugli Immobili:

Aliquote:

o nella misura del 6,20 per mille quale ALIQUOTA ORDINARIA in tutti i casi non

diversamente regolamentati, compresa ABITAZIONE PRINCIPALE e connesse

pertinenze;

o nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze,

specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da

quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito, o comunque

tenute a disposizione; l’aliquota va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali

l’abitazione risulta in tali condizioni,

o nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili,

o nella misura del 1 per mille per le abitazioni concesse locazione a titolo di abitazione

principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre

1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli

immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto,

Detrazione:

o la detrazione per abitazione principale è di euro 180,00, da utilizzare nell’unità

immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell’imposta;

- in materia di addizionale comunale all’I.R.Pe.F.:

o aliquota dello 0,7% del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel comune

di Montechiarugolo,

o la soglia di esenzione è pari ad euro 13.000,00, corrispondente al reddito imponibile

minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento;

- in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e servizio pubbliche affissioni:

o tariffe e riduzioni stabilite dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 132 del 28/10/94 ed in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.;

- in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:

o tariffe e riduzioni definite dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio

Comunale n. 65 del 24/05/94 ed in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.;

Richiamati i seguenti regolamenti in vigore:

- regolamento per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili,

- regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone

fisiche,

Evidenziato:

- che a seguito del superamento della soglia dei 10.000 abitanti, con delibera di giunta

comunale n. 142 del 05/12/2009 si è formalizzato, con riguardo a TOSAP e Imposta di

pubblicità ed affissioni, il passaggio di classe da V a IV con conseguente adeguamento dei

piani tariffari annessi al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale

2

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e al regolamento per le occupazioni di

spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa;

- l'art. 1, comma 7, del D. L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L.

126/2008, il quale stabilisce che "fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di

stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere

delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle

aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello

Stato";

- la Delibera n. 373 del 18 settembre 2009 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo

per l'Emilia Romagna con la quale si chiarisce che l’azione di riclassificazione della classe

di appartenenza a seguito dell’aumento della popolazione e il conseguente adeguamento

automatico per la TOSAP e per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle

Pubbliche Affissioni, non possono considerarsi come violazioni del divieto di recente

introdotto dal legislatore, in quanto previsti da una norma di legge previgente. Stabilendo

inoltre che l’osservanza del D.L. 93/2008, potrà dirsi garantita purché la lievitazione delle

tasse comunali e delle tariffe sia il risultato di un adeguamento automatico delle stesse,

che dovrà essere ottenuto prendendo come base dell’adeguamento la misura delle

imposizioni concretamente e legittimamente applicate nel periodo di appartenenza del

Comune alla classe precedente;

Considerato che, con riferimento alla definizione delle aliquote ICI:

a) l`aliquota ridotta, pari all`1 per mille è subordinata alla definizione di apposito accordo fra la

provincia, i comuni aderenti e le associazioni di categoria, che concordano, in via

convenzionale, le condizioni fondamentali per l’applicazione del comma 3 dell’art. 2 della

legge 431/98,

b) che la provincia di Parma ha proposto l’adesione, anche per l’anno d’imposta 2010, a tale

accordo,

c) che la scelta dell’amministrazione è quella di voler favorire l’offerta di alloggi in affitto a

canone concordato, applicando quindi prezzi equi ed accessibili ad una maggiore fascia di

potenziali inquilini;

Definito che lo spirito della norma di blocco delle aliquote è quello di non incidere negativamente e

di non gravare ulteriormente i contribuenti aumentando il carico fiscale;

Rilevato che è intenzione dell’amministrazione di mantenere la soglia di esenzione ad euro

13.000,00, corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun

versamento in materia di addizionale I.R.Pe.F.;

Preso atto che l’attuale panorama regolante la finanza locale è estremamente instabile ed incerto

ed in attesa della realizzazione del “federalismo fiscale” all’ente locale rimangono solo le leve

tributarie proprie per far fronte alle spese gestionali per garantire i servizi essenziali ai cittadini;

Valutate le necessità di risorse finanziarie nel triennio, evidenziate nella proposta di bilancio,

sottoposta a questo consiglio comunale nella seduta odierna e ritenuto di prevedere, in via

esclusivamente programmatoria, un ritocco dell’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli

immobili, a decorrere dall’esercizio 2012, la cui misura sarà definita con precisione nella

predisposizione del bilancio di esercizio per l’anno 2012 per poter tenere nella debita

considerazione l’eventuale allargamento di base imponibile al fine di garantire la quota di risorse

necessarie all’ente;

Visti gli allegati pareri prescritti dall’art. 49 del DLGS 18/08/2000 n. 267

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

3

Si propone al Consiglio Comunale quanto segue:

A)

Di confermare l’adesione all’”accordo per l’incentivazione dei canoni concordati in ambito

provinciale tra la Provincia di Parma, i Comuni della provincia, le Associazioni della Proprietà, le

Associazioni dei Conduttori e le OO.SS. Confederali - Anno 2010 –“;

Di confermare, quindi, anche per l’anno d’imposta 2010 l’aliquota ICI dell’1 per mille per le

abitazioni concesse locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi i cui al comma 3

dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e

del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto;

Dare mandato alla Giunta Comunale di apportare eventuali modifiche non sostanziali all’atto della

sottoscrizione, da parte del Sindaco, del suddetto accordo;

B)

Di mantenere ad euro 13.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile

minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale I.R.Pe.F.;

Di dare atto che l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.Pe.F. è confermata allo 0,7%.

C)

Di prendere atto:

- che a seguito del superamento della soglia dei 10.000 abitanti, con delibera di giunta

comunale n. 142 del 05/12/2009 si è operato il passaggio di classe da V a IV con

conseguente adeguamento dei piani tariffari annessi al regolamento comunale per

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e

al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della

relativa tassa;

- dell'art. 1, comma 7, del D. L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L.

126/2008, il quale stabilisce che "fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di

stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere

delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle

aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello

Stato";

- della Delibera n. 373 del 18 settembre 2009 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di

controllo per l'Emilia Romagna con la quale si chiarisce che l’azione di riclassificazione

della classe di appartenenza a seguito dell’aumento della popolazione e il conseguente

adeguamento automatico per la TOSAP e per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti

sulle Pubbliche Affissioni, non possono considerarsi come violazioni del divieto di recente

introdotto dal legislatore, in quanto previsti da una norma di legge previgente. Stabilendo

inoltre che l’osservanza del D.L. 93/2008, potrà dirsi garantita purché la lievitazione delle

tasse comunali e delle tariffe sia il risultato di un adeguamento automatico delle stesse,

che dovrà essere ottenuto prendendo come base dell’adeguamento la misura delle

imposizioni concretamente e legittimamente applicate nel periodo di appartenenza del

Comune alla classe precedente;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi

dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 111, comma 1, della L.

18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002

(www.finanze.gov.it).

4

Di dare atto che sono confermate e invariate tutte le aliquote e detrazioni d’imposta già vigenti per

l’anno 2008 e 2009

D)

Di approvare, in via programmatoria, un aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta Comunale

sugli Immobili, a valere dall’esercizio 2012, la cui misura esatta sarà determinata negli atti di

bilancio di detto futuro esercizio, al fine di garantire il gettito previsto dagli atti di programmazione

pluriennale, sottoposti a questo Consiglio Comunale in data odierna, e tenuto conto del possibile

allargamento della base imponibile anche a seguito delle attività di verifica e controllo degli uffici

preposti;

Per consentire la corretta attivazione dei procedimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Su proposta del Consigliere Minari il Consiglio decide di rinviare unificare la discussione degli

all’argomenti legati all’approvazione del bilancio di previsione. Per la discussione si rinvia pertanto

al testo della delibera di approvazione del bilancio preventivo.

Rientra il Consigliere Elena Conti. Consiglieri presenti n. 16.

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi del D,Lgs. 267/2000;

Udito quanto emerso nel corso della discussione

Dati atto che la votazione, espressa in forma palese, da dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti n. 16 – Voti favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (i Consiglieri Bonati, Caramaschi,

Conti e Minari).

DELIBERA

A)

Di confermare l’adesione all’”accordo per l’incentivazione dei canoni concordati in ambito

provinciale tra la Provincia di Parma, i Comuni della provincia, le Associazioni della Proprietà, le

Associazioni dei Conduttori e le OO.SS. Confederali - Anno 2010 –“;

Di confermare, quindi, anche per l’anno d’imposta 2010 l’aliquota ICI dell’1 per mille per le

abitazioni concesse locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi i cui al comma 3

dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e

del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto;

Dare mandato alla Giunta Comunale di apportare eventuali modifiche non sostanziali all’atto della

sottoscrizione, da parte del Sindaco, del suddetto accordo;

B)

Di mantenere ad euro 13.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile

minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale I.R.Pe.F.;

Di dare atto che l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.Pe.F. è confermata allo 0,7%.

C)

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

5

Di prendere atto:

- che a seguito del superamento della soglia dei 10.000 abitanti, con delibera di giunta

comunale n. 142 del 05/12/2009 si è operato il passaggio di classe da V a IV con

conseguente adeguamento dei piani tariffari annessi al regolamento comunale per

l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e

al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della

relativa tassa;

- dell'art. 1, comma 7, del D. L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L.

126/2008, il quale stabilisce che "fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di

stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere

delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle

aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello

Stato";

- della Delibera n. 373 del 18 settembre 2009 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di

controllo per l'Emilia Romagna con la quale si chiarisce che l’azione di riclassificazione

della classe di appartenenza a seguito dell’aumento della popolazione e il conseguente

adeguamento automatico per la TOSAP e per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti

sulle Pubbliche Affissioni, non possono considerarsi come violazioni del divieto di recente

introdotto dal legislatore, in quanto previsti da una norma di legge previgente. Stabilendo

inoltre che l’osservanza del D.L. 93/2008, potrà dirsi garantita purché la lievitazione delle

tasse comunali e delle tariffe sia il risultato di un adeguamento automatico delle stesse,

che dovrà essere ottenuto prendendo come base dell’adeguamento la misura delle

imposizioni concretamente e legittimamente applicate nel periodo di appartenenza del

Comune alla classe precedente;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi

dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 111, comma 1, della L.

18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002

(www.finanze.gov.it).

Di dare atto che sono confermate e invariate tutte le aliquote e detrazioni d’imposta già vigenti per

l’anno 2008 e 2009

D)

Di approvare, in via programmatoria, un aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta Comunale

sugli Immobili, a valere dall’esercizio 2012, la cui misura esatta sarà determinata negli atti di

bilancio di detto futuro esercizio, al fine di garantire il gettito previsto dagli atti di programmazione

pluriennale, sottoposti a questo Consiglio Comunale in data odierna, e tenuto conto del possibile

allargamento della base imponibile anche a seguito delle attività di verifica e controllo degli uffici

preposti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Per consentire la corretta attivazione dei procedimenti conseguenti, con separata votazione

espressa in forma palese, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti n. 16 – Voti favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (i Consiglieri Bonati, Caramaschi,

Conti e Minari).

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6

PARERI DEI RESPONSABILI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : DEFINIZIONE DELLA MANOVRA

TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2010 - APPROVAZIONE

si esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla

sola regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la

specifica materia.

Addì, _____________

IL RESPONSABILE DI AREA IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

------------------------------------------ ------------------------------------------

Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del del

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 :

. parere favorevole anche in ordine alla copertura finanziaria

imputazione.....................................................................................................................................

. parere sfavorevole poiché............................................................................................................

........................................................................................................................................................

. l’atto non ha rilevanza contabile

Addì, ...........................

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO RAGIONERIA

....................................................

L’ISTRUTTORE PROPONENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

.................................................... ....................................................