Estratto delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 05/03/2008 all’oggetto: “ ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008. – DEIVERSIFICAZIONE. APPROVAZIONE”
. . . Omissis . . .
DELIBERA
DI DETERMINARE PER L’ANNO 2008 (CONFERMANDOLE) LE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, A FAR DATA DALL’01.01.2008, COME SEGUE:
1) nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito, o comunque tenute a disposizione; l’aliquota va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’abitazione risulta in tali condizioni;
2) nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;
3) nella misura del 1 per mille per le abitazioni concesse locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi i cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto;
4) nella misura del 6,20 per mille in tutti gli altri casi, compresa ABITAZIONE PRINCIPALE e connesse pertinenze, ED ALIQUOTA ORDINARIA.
. . . omissis . . .
Estratto delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2008 all’oggetto: “ ICI – APPLICAZIONE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE – ANNO 2008.”
. . . Omissis . . .
DELIBERA
DI DETERMINARE, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2008 IN EURO 180,00 (CENTOTTANTA/00) LA DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMETNE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA.
. . . omissis . . .
TESTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 21/01/2010 "DEFINIZIONE DELLA MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2010 - APPROVAZIONE."
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
1
OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE
ESERCIZIO 2010 - APPROVAZIONE
Svolge la relazione relativa al punto iscritto al n. 1) dell’Ordine del Giorno integrativo riguardante la
definizione della manovra tributaria
l’assessore Vignali;Ricordato il comma 7 dell’art. 1 della legge 24/07/2008 n. 126 conversione in legge del d. l.
27/05/2008 n. 93, che sospende, fino a tutto l’esercizio 2011, la possibilità agli enti locali di
aumentare le aliquote tributarie;
Ricordato che le aliquote in vigore per l’anno 2009 sono state:
- In materia di Imposta Comunale sugli Immobili:
Aliquote
:o
nella misura del 6,20 per mille quale ALIQUOTA ORDINARIA in tutti i casi nondiversamente regolamentati, compresa ABITAZIONE PRINCIPALE e connesse
pertinenze;
o
nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze,specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da
quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito, o comunque
tenute a disposizione; l’aliquota va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali
l’abitazione risulta in tali condizioni,
o
nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili,o
nella misura del 1 per mille per le abitazioni concesse locazione a titolo di abitazioneprincipale in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto,
Detrazione
:o
la detrazione per abitazione principale è di euro 180,00, da utilizzare nell’unitàimmobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo dell’imposta;
- in materia di addizionale comunale all’I.R.Pe.F.:
o
aliquota dello 0,7% del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel comunedi Montechiarugolo,
o
la soglia di esenzione è pari ad euro 13.000,00, corrispondente al reddito imponibileminimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento;
- in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e servizio pubbliche affissioni:
o
tariffe e riduzioni stabilite dal Regolamento approvato con delibera di ConsiglioComunale n. 132 del 28/10/94 ed in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.;
- in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche:
o
tariffe e riduzioni definite dal Regolamento approvato con delibera di ConsiglioComunale n. 65 del 24/05/94 ed in applicazione del D.Lgs. 507/1993 s.m.i.;
Richiamati i seguenti regolamenti in vigore:
- regolamento per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili,
- regolamento per l’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle persone
fisiche,
Evidenziato:
- che a seguito del superamento della soglia dei 10.000 abitanti, con delibera di giunta
comunale n. 142 del 05/12/2009 si è formalizzato, con riguardo a TOSAP e Imposta di
pubblicità ed affissioni, il passaggio di classe da V a IV con conseguente adeguamento dei
piani tariffari annessi al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale
2
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e al regolamento per le occupazioni di
spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa;
- l'art. 1, comma 7, del D. L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L.
126/2008, il quale stabilisce che "fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato";
- la Delibera n. 373 del 18 settembre 2009 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo
per l'Emilia Romagna con la quale si chiarisce che l’azione di riclassificazione della classe
di appartenenza a seguito dell’aumento della popolazione e il conseguente adeguamento
automatico per la TOSAP e per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, non possono considerarsi come violazioni del divieto di recente
introdotto dal legislatore, in quanto previsti da una norma di legge previgente. Stabilendo
inoltre che l’osservanza del D.L. 93/2008, potrà dirsi garantita purché la lievitazione delle
tasse comunali e delle tariffe sia il risultato di un adeguamento automatico delle stesse,
che dovrà essere ottenuto prendendo come base dell’adeguamento la misura delle
imposizioni concretamente e legittimamente applicate nel periodo di appartenenza del
Comune alla classe precedente;
Considerato che, con riferimento alla definizione delle aliquote ICI:
a) l`aliquota ridotta, pari all`1 per mille è subordinata alla definizione di apposito accordo fra la
provincia, i comuni aderenti e le associazioni di categoria, che concordano, in via
convenzionale, le condizioni fondamentali per l’applicazione del comma 3 dell’art. 2 della
legge 431/98,
b) che la provincia di Parma ha proposto l’adesione, anche per l’anno d’imposta 2010, a tale
accordo,
c) che la scelta dell’amministrazione è quella di voler favorire l’offerta di alloggi in affitto a
canone concordato, applicando quindi prezzi equi ed accessibili ad una maggiore fascia di
potenziali inquilini;
Definito che lo spirito della norma di blocco delle aliquote è quello di non incidere negativamente e
di non gravare ulteriormente i contribuenti aumentando il carico fiscale;
Rilevato che è intenzione dell’amministrazione di mantenere la soglia di esenzione ad euro
13.000,00, corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun
versamento in materia di addizionale I.R.Pe.F.;
Preso atto che l’attuale panorama regolante la finanza locale è estremamente instabile ed incerto
ed in attesa della realizzazione del “federalismo fiscale” all’ente locale rimangono solo le leve
tributarie proprie per far fronte alle spese gestionali per garantire i servizi essenziali ai cittadini;
Valutate le necessità di risorse finanziarie nel triennio, evidenziate nella proposta di bilancio,
sottoposta a questo consiglio comunale nella seduta odierna e ritenuto di prevedere, in via
esclusivamente programmatoria, un ritocco dell’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli
immobili, a decorrere dall’esercizio 2012, la cui misura sarà definita con precisione nella
predisposizione del bilancio di esercizio per l’anno 2012 per poter tenere nella debita
considerazione l’eventuale allargamento di base imponibile al fine di garantire la quota di risorse
necessarie all’ente;
Visti gli allegati pareri prescritti dall’art. 49 del DLGS 18/08/2000 n. 267
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
3
Si propone al Consiglio Comunale quanto segue:
A)
Di confermare l’adesione all’”accordo per l’incentivazione dei canoni concordati in ambito
provinciale tra la Provincia di Parma, i Comuni della provincia, le Associazioni della Proprietà, le
Associazioni dei Conduttori e le OO.SS. Confederali - Anno 2010 –“;
Di confermare, quindi, anche per l’anno d’imposta 2010 l’aliquota ICI dell’1 per mille per le
abitazioni concesse locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi i cui al comma 3
dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto;
Dare mandato alla Giunta Comunale di apportare eventuali modifiche non sostanziali all’atto della
sottoscrizione, da parte del Sindaco, del suddetto accordo;
B)
Di mantenere ad euro 13.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile
minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale I.R.Pe.F.;
Di dare atto che l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.Pe.F. è confermata allo 0,7%.
C)
Di prendere atto:
- che a seguito del superamento della soglia dei 10.000 abitanti, con delibera di giunta
comunale n. 142 del 05/12/2009 si è operato il passaggio di classe da V a IV con
conseguente adeguamento dei piani tariffari annessi al regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e
al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della
relativa tassa;
- dell'art. 1, comma 7, del D. L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L.
126/2008, il quale stabilisce che "fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato";
- della Delibera n. 373 del 18 settembre 2009 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di
controllo per l'Emilia Romagna con la quale si chiarisce che l’azione di riclassificazione
della classe di appartenenza a seguito dell’aumento della popolazione e il conseguente
adeguamento automatico per la TOSAP e per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti
sulle Pubbliche Affissioni, non possono considerarsi come violazioni del divieto di recente
introdotto dal legislatore, in quanto previsti da una norma di legge previgente. Stabilendo
inoltre che l’osservanza del D.L. 93/2008, potrà dirsi garantita purché la lievitazione delle
tasse comunali e delle tariffe sia il risultato di un adeguamento automatico delle stesse,
che dovrà essere ottenuto prendendo come base dell’adeguamento la misura delle
imposizioni concretamente e legittimamente applicate nel periodo di appartenenza del
Comune alla classe precedente;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 111, comma 1, della L.
18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002
(
www.finanze.gov.it).4
Di dare atto che sono confermate e invariate tutte le aliquote e detrazioni d’imposta già vigenti per
l’anno 2008 e 2009
D)
Di approvare, in via programmatoria, un aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta Comunale
sugli Immobili, a valere dall’esercizio 2012, la cui misura esatta sarà determinata negli atti di
bilancio di detto futuro esercizio, al fine di garantire il gettito previsto dagli atti di programmazione
pluriennale, sottoposti a questo Consiglio Comunale in data odierna, e tenuto conto del possibile
allargamento della base imponibile anche a seguito delle attività di verifica e controllo degli uffici
preposti;
Per consentire la corretta attivazione dei procedimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Su proposta del Consigliere Minari il
Consiglio decide di rinviare unificare la discussione degliall’argomenti legati all’approvazione del bilancio di previsione. Per la discussione si rinvia pertanto
al testo della delibera di approvazione del bilancio preventivo.
Rientra il Consigliere Elena Conti. Consiglieri presenti n. 16.
Al termine della discussione
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi del D,Lgs. 267/2000;
Udito quanto emerso nel corso della discussione
Dati atto che la votazione, espressa in forma palese, da dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n. 16 – Voti favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (i Consiglieri Bonati, Caramaschi,
Conti e Minari).
DELIBERA
A)
Di confermare l’adesione all’”accordo per l’incentivazione dei canoni concordati in ambito
provinciale tra la Provincia di Parma, i Comuni della provincia, le Associazioni della Proprietà, le
Associazioni dei Conduttori e le OO.SS. Confederali - Anno 2010 –“;
Di confermare, quindi, anche per l’anno d’imposta 2010 l’aliquota ICI dell’1 per mille per le
abitazioni concesse locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi i cui al comma 3
dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto;
Dare mandato alla Giunta Comunale di apportare eventuali modifiche non sostanziali all’atto della
sottoscrizione, da parte del Sindaco, del suddetto accordo;
B)
Di mantenere ad euro 13.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile
minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale I.R.Pe.F.;
Di dare atto che l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.Pe.F. è confermata allo 0,7%.
C)
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
5
Di prendere atto:
- che a seguito del superamento della soglia dei 10.000 abitanti, con delibera di giunta
comunale n. 142 del 05/12/2009 si è operato il passaggio di classe da V a IV con
conseguente adeguamento dei piani tariffari annessi al regolamento comunale per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e
al regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della
relativa tassa;
- dell'art. 1, comma 7, del D. L. 27/05/2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla L.
126/2008, il quale stabilisce che "fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere
delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato";
- della Delibera n. 373 del 18 settembre 2009 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di
controllo per l'Emilia Romagna con la quale si chiarisce che l’azione di riclassificazione
della classe di appartenenza a seguito dell’aumento della popolazione e il conseguente
adeguamento automatico per la TOSAP e per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti
sulle Pubbliche Affissioni, non possono considerarsi come violazioni del divieto di recente
introdotto dal legislatore, in quanto previsti da una norma di legge previgente. Stabilendo
inoltre che l’osservanza del D.L. 93/2008, potrà dirsi garantita purché la lievitazione delle
tasse comunali e delle tariffe sia il risultato di un adeguamento automatico delle stesse,
che dovrà essere ottenuto prendendo come base dell’adeguamento la misura delle
imposizioni concretamente e legittimamente applicate nel periodo di appartenenza del
Comune alla classe precedente;
Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata su apposito sito informatico, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall’art. 111, comma 1, della L.
18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002
(
www.finanze.gov.it).Di dare atto che sono confermate e invariate tutte le aliquote e detrazioni d’imposta già vigenti per
l’anno 2008 e 2009
D)
Di approvare, in via programmatoria, un aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta Comunale
sugli Immobili, a valere dall’esercizio 2012, la cui misura esatta sarà determinata negli atti di
bilancio di detto futuro esercizio, al fine di garantire il gettito previsto dagli atti di programmazione
pluriennale, sottoposti a questo Consiglio Comunale in data odierna, e tenuto conto del possibile
allargamento della base imponibile anche a seguito delle attività di verifica e controllo degli uffici
preposti;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Per consentire la corretta attivazione dei procedimenti conseguenti, con separata votazione
espressa in forma palese, che ha dato le seguenti risultanze:
Consiglieri presenti n. 16 – Voti favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (i Consiglieri Bonati, Caramaschi,
Conti e Minari).
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6
PARERI DEI RESPONSABILI
Vista la proposta di deliberazione ad oggetto : DEFINIZIONE DELLA MANOVRA
TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2010 - APPROVAZIONE
si esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la
specifica materia.
Addì, _____________
IL RESPONSABILE DI AREA IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
------------------------------------------ ------------------------------------------
Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 :
.
parere favorevole anche in ordine alla copertura finanziariaimputazione.....................................................................................................................................
.
parere sfavorevole poiché....................................................................................................................................................................................................................................................................
.
l’atto non ha rilevanza contabileAddì, ...........................
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO RAGIONERIA
....................................................
L’ISTRUTTORE PROPONENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
.................................................... ....................................................