1) DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 22.03.2007 ALL’OGGETTO: “ ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007 – DIVERSIFICAZIONE.”

 

 

 

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DI DETERMINARE PER L’ANNO 2007 (CONFERMANDOLE) LE ALIQUOTE  DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, A FAR DATA DALL’01.01.2007, COME SEGUE:

 

1)      nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni, diverse da quella principale, non locate o non concesse in comodato gratuito, o comunque tenute a disposizione; l’aliquota va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’abitazione risulta in tali condizioni;

 

2)      nella misura del 7 per mille per le aree fabbricabili;

 

3)      nella misura del 1 per mille per le abitazioni concesse locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi i cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e correlate pertinenze se inserite nel contratto;

 

4)      nella misura del 6,20 per mille in tutti gli altri casi, compresa ABITAZIONE PRINCIPALE e connesse pertinenze.

 

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2) DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 22.03.2007 ALL’OGGETTO: “ICI – APPLICAZIONE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2007.”

 

 

 

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DI DETERMINARE, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2007 IN EURO 220,00 (DUECENTOVENTI/00) LA DETRAZIONE PER UNITA’ IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA.

 

 

 

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Con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20.10.2006 all'oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - MODIFICA.", è stata aggiunta la seguente possibilità di ulteriore detrazione:

 

 

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1) aggiungere al Titolo I III – VERSAMENTI RISCOSSIONI E RIMBORSI,

all’articolo 14 – Detrazioni e riduzioni, un ulteriore comma:

comma 5. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione si considera abitazione principale quella concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado purché destinata a loro abitazione principale, alla condizione che il soggetto passivo sia residente nel comune di Montechiarugolo, in diversa abitazione non di sua proprietà, neppure per quota.

La sussistenza del requisiti di cui al presente comma è da comprovarsi mediante presentazione di autocertificazione o della copia del contratto di comodato, debitamente registrato.

L’agevolazione decorre dalla data di acquisizione della residenza anagrafica del comodatario, nell’unità immobiliare oggetto dell’agevolazione.

 

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