CODICE ISTAT 034/019 - CODICE CATASTALE E547
Estratto della deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 28.02.2011 approvata dal Comune di Lesignano de’ Bagni - Provincia di Parma ad oggetto: “Definizione aliquote ici e relative detrazioni e addizionale irpef e relative esenzioni per l’esercizio
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
D e l i b e r a
1. DI CONFERMARE per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:
ü aliquota ordinaria del 7 per mille da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
ü aliquota ridotta del 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi di imposta, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. DI CONFERMARE per l’anno 2011 nell’ 1 per mille l’aliquota agevolata per le abitazioni concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratti a canone concordato aderendo all’accordo proposto dalla Provincia di Parma con nota PEC Prot.
3. DI DETERMINARE per l’anno 2011 l’importo della detrazione da applicarsi all’abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nella misura di euro 104,00 con l’applicazione della stessa anche alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale di cui al comma 1 dell’art. 9 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9 del vigente Regolamento ICI e delle Risoluzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/DF – Prot. 12677 del 05/06/2008 e n. 1/DF – Prot.. 5914 del 04/03/2009 per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, sono equiparate all’abitazione principale a seguito di specifiche disposizioni di legge, e quindi esenti ai sensi del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 216/2008, con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9:
a. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b. Gli alloggi regolarmente assegnati in locazione abitativa dagli Istituti autonomi per le case popolari, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
c. Le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e dalla loro tipologia catastali Non rientrano in nessun caso in tale fattispecie gli immobili di Cat. c/02 utilizzati per attività artigianali, industriali, commerciali ecc..;
d L’unità immobiliare concessa in uso gratuito e destinata a residenza anagrafica ai parenti in linea retta di primo grado. Tale equiparazione è da comprovarsi mediante autocertificazione;
e L’abitazione principale del coniuge non assegnatario che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
5 DI DARE ATTO che l’equiparazione ad abitazione principale dei cui all’art. 9 comma 1 lettera c) delle“Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e comunque almeno parzialmente loro disponibili” continua ad operare per quanto concerne la detrazione ma non è assimilabile ad abitazione principale ai fini dell’esenzione come specificato nella risoluzione ministeriale n. 12/DF Prot. 12667 del 05/06/2008;
6 DI DARE ATTO che l’introduzione dell’esenzione ICI ha di fatto comportato l’eliminazione di tutte le ulteriori detrazioni d’imposta di cui al punto 5) e 6) della deliberazione C.C. n. 3 del 26/01/2009 in quanto non applicabili alle unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali permane l’obbligo di versare l’imposta;
Omissis
Si attesta la conformità degli elementi contenuti nell’originale.
Lesignano de’ Bagni, 08.03.2011
F.to Il Segretario Comunale
Dott.