COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBER ADI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 10.03.2008:

Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2008

 

Il Consiglio Comunale

 

Omissis

 

 

DELIBERA

 

1)      di determinare, per l’anno 2008, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

a)       aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 6,75 per mille;

b)       aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 5,00 per mille;

c)       aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 16 del vigente regolamento I.C.I.: 5,00 per mille;

d)       aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

e)       aliquota per i terreni agricoli: 6 per mille;

f)        aliquota per alloggi sfitti (per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni) e alloggi tenuti a disposizione: 7 per mille;

g)       aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti d’affitto concordati di cui all’art. 2, comma 3, della L. n. 431 del 9/12/1998 e successive modificazioni: 2 per mille;

 

2)      di stabilire che per aver diritto all’aliquota agevolata nei casi indicati ai punti c) e g) occorre darne comunicazione al Servizio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno in cui s’intende applicare l’aliquota agevolata e utilizzare la modulistica predisposta dal Comune;

 

3)      di stabilire per l’anno 2008 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 113,621;

 

4)      di elevare, per l’anno 2008, a € 180,76 la detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale limitatamente ai seguenti casi:

4       nucleo familiare composto da non più di due anziani entrambi ultrasessantacinquenni, proprietari della sola abitazione e garage (limitatamente agli A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 e fino ad un massimo di due C/6), con reddito ISE non superiore a € 10.929,00 in caso di un componente e a € 17.158,00 in caso di due componenti;

4       nucleo familiare all’interno del quale è presente un soggetto portatore di handicap e invalido al 100% il cui reddito ISE non sia superiore a € 13.427,88 in caso di due componenti, a € 16.526,62 in caso di tre componenti, a € 20.947,49 in caso di quattro componenti e a € 24.304,46 in caso di cinque componenti;

 

5)      di stabilire che per avere diritto alla detrazione prevista al punto 4) occorre darne comunicazione al Servizio Tributi entro il 31 dicembre dell’anno in cui s’intende applicare la detrazione di € 180,76 e utilizzare la modulistica predisposta dal Comune.