COMUNE DI FONTANELLATO

(Provincia di Parma)

 

Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 22.12.2004.

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005.

 

La Giunta Comunale

 

Omissis

 

 

DELIBERA

 

1)      Di determinare, per l’anno 2005, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

a)       aliquota ordinaria, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi: 6,50 per mille;

b)       aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (art. 16 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.): 5,25 per mille;

c)       aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

d)       aliquota per i terreni agricoli: 6 per mille;

e)       aliquota per alloggi sfitti ed alloggi tenuti a disposizione (art. 7 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni: 7 per mille;

f)        aliquota per immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti concordati di cui all’art. 2, comma 3°, della L. n. 431 del 9/12/1998 e successive modificazioni: 4 per mille;

g)       di stabilire che per aver diritto all’aliquota ridotta prevista per i casi indicati nell’art. 16 del vigente regolamento ICI ed al punto f) il proprietario dovrà darne comunicazione al Servizio Tributi, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune oppure con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale indicherà gli estremi della registrazione del contratto di locazione (numero e serie);

h)       di stabilire per l’anno 2005 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di € 113,621;

i)         di stabilire per l’anno 2005 una detrazione per l’abitazione principale di € 180,76 solo per i seguenti casi:

4       nucleo familiare composto da non più di due anziani entrambi ultrasessantacinquenni, proprietari della sola abitazione e garage (limitatamente agli A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6 e fino ad un massimo di due C/6), con reddito ISE non superiore a € 10.929,00 in caso di un componente e a € 17.158,00 in caso di due componenti;

4       nucleo familiare all’interno del quale è presente un figlio portatore di handicap e invalido al 100% il cui reddito ISE non sia superiore a € 13.427,88 in caso di due componenti, a € 16.526,62 in caso di tre componenti;

 

3)   di stabilire che per avere diritto alla detrazione prevista al punto i) occorre darne comunicazione al Servizio Tributi utilizzando i modelli di autocertificazione predisposti dal Comune;

 

4)      di conferire eseguibilità immediata alla presente deliberazione, atteso l’esito unanime dell’apposita votazione.