I.C.I. 2010

NOTE INFORMATIVE

 

 

 

 

Equiparazione alle abitazioni principali

 

Ai fini dell’esenzione dal pagamento dell’ imposta sono equiparate alle abitazioni principali :

 

1.      l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la  residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2.      l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta, ascendente e discendente, fino al primo grado, che vi risiedano, in conformità alle risultanze anagrafiche;

3.      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

4.      l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata quale abitazione principale, dai familiari del  possessore.

 

ALIQUOTE  ICI  2010

 

ALIQUOTE

 

a) 6,50 per mille

Aliquota ordinaria

b) 5,50 per mille

-          Abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano iscritto all’AIRE di questo Comune;

 

DETRAZIONE per abitazione principale

 

€ 119,00