CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28 MARZO 2008 - APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ALLEGATA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E IL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2009-2010 E’ STATA APPROVATA LA SEGUENTE DELIBERA DI GIUNTA:
OGGETTO: D.L.VO 30 DICEMBRE 1992, N° 504 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2008.
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D E L I B E R A
1. DI CONFERMARE, per l'anno 2008, l'aliquota I.C.I. nella misura del:
Ø 7‰ (sette per mille) aliquota ordinaria;
Ø 6‰ (sei per mille) abitazione principale;
Ø 2‰ (due per mille) per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431/98, come da accordo provinciale siglato;
2. DI CONFERMARE la detrazione per l’abitazione principale, già stabilita per legge in Euro 103,29, agli effetti rispettivamente, degli art. 6 e 8 del D.lgs 30.12.1992 n. 504 istitutivo del tributo e successive modificazioni;
3. DI CONFERMARE l’ulteriore detrazione di € 25,00 (Venticinque/00)introdotta dalla delibera di Giunta 09/2003 con i riferimenti temporali al 01.01.2008;
4. DI STABILIRE che ai fini:
· del riconoscimento dell’ulteriore detrazione è necessario presentare o spedire entro il 31.12.2008, anche nel caso di rinnovo, apposita autocertificazione all’ufficio Tributi del Comune di Albareto su modello predisposto dall’ufficio, scaricabile anche dal sito Internet del Comune, corredato da attestazione della composizione del nucleo familiare (certificabile ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000);
· del riconoscimento dell’aliquota agevolata del 2‰, è necessario presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Albareto entro il 31.12.2008 copia conforme all’originale del contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/98;
omissis ...
N.B. in base al comma 5 dell’art. 1 della L. 244 del 24/12/2007 è stato introdotto nell’art. 8 del D. L.vo 504/1992 il comma 2 bis in base al quale per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ICI determinata secondo le disposizioni dell’art. 5 del D. L.vo 504/1992. L’ulteriore detrazione, che non può comunque essere superiore ad € 200,00 (duecento/00), viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.