SI RIPORTA DI SEGUITO ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE N° 16 DEL 30.03.2011 CHE, PER L’ANNO 2011 HA CONFERMATO L’ALIQUOTA UNICA ICI NELLA MISURA DEL 6,5 PER MILLE E LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE IN EURO 180,00

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N° 16 DEL 30.03.2011 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 ­                                                

 

Omissis­

 

DELIBERA

 

 

­               

1 -  di approvare integralmente la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

 ­                                                   

­                                                                        

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

 

Omissis

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

1)       omissis

2)       omissis

3)       omissis

4)       di confermare per l’anno in corso l’aliquota ICI nella misura del 6,5 per mille

           

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO ICI:

 

TRAMITE BOLLETTINO POSTALE, DA PRESENTARE IN POSTA O ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

IL BOLLETTINO  DEVE ESSERE INTESTATO A:

-          VERSAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI:   EQUITALIA EMILIA NORD SPA C/C N° 88657275

-          VERSAMENTI SU VIOLAZIONI:   EQUITALIA EMILIA NORD SPA -  C/C N° 79382750      

 

TRAMITE MODELLO F24, DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO O POSTALE, NONCHE’ ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

DEVE ESSERE COMPILATA LA SEZIONE INTITOLATA “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.

IL CODICE DEL COMUNE DI MEDESANO DA INSERIRE NELLO SPAZIO “CODICE ENTE/CODICE COMUNE” E’ IL CODICE CATASTALE F082.

 

TRAMITE IL SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE DI EQUITALIA EMILIA NORD SPA

 

 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE

 

Articolo 21 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

 

1. I versamenti dei tributi comunali non sono dovuti, e non sono ef­fettuati rimborsi, per importi fino a 10 Euro. Il limite di esenzione di intende comprensivo di eventuali sanzioni e interessi gravanti sul tributo.

2. Per quanto riguarda i pagamenti ordinari ICI tale limite si riferi­sce al totale versato per l'anno di competenza e non ai singoli versa­menti in acconto ed in saldo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI – IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010

 

ART. 11 – Abitazione principale

 

                        1. Sono considerate abitazioni principali per espressa previsione legislativa le seguenti fattispecie:

                        a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, di cui la residenza anagrafica costituisce prova (art. 8 D.Lgs 504/1992);

                        b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario (art. 8 D.Lgs 504/1992);

                        c) alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Casa Emilia Romagna (art.8 Dlgs.504/1992);

                        d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (art.1 comma 4ter D.L. 16/1993 convertito in L. 24-3-1993 n°75).*

 

 

                          2. In aggiunta alle fattispecie di cui al comma 1 sono equiparate all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e/o detrazione d’imposta:

                        a)  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

                        b) l’abitazione posseduta unicamente dal coniuge non assegnatario dell’immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio, ove il possessore non abbia già diritto nell’ambito del comune alla detrazione d’imposta intera o parziale e/o all’applicazione dell’aliquota ridotta;

                        c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ove il possessore non abbia già diritto nell'ambito del comune alla detrazione d'imposta (intera o parziale) e/o all'applicazione dell'aliquota ridotta.

       

* Dubbio sull’applicabilità della esenzione per i cittadini italiani residenti all’estero (comma 1, lettera d), e per l’abitazione del coniuge non assegnatario (comma 2, lettera b),   in base alla risoluzione n° 1 del 4.03.20069

 

Commi 1 e 2 dell’articolo 13 - Pertinenze dell'abitazione

 

            1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2 , anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

            2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato), fino ad un massimo di due unità immobiliari.