SI RIPORTA DI SEGUITO ESTRATTO DELLA DELIBERA CONSILIARE N° 16 DEL 30.03.2011 CHE, PER L’ANNO
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N° 16 DEL 30.03.2011 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1 - di approvare integralmente la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Omissis
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) omissis
2) omissis
3) omissis
4) di confermare per l’anno in corso l’aliquota ICI nella misura del 6,5 per mille
MODALITA’ DI VERSAMENTO ICI:
TRAMITE BOLLETTINO POSTALE, DA PRESENTARE IN POSTA O ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
IL BOLLETTINO DEVE ESSERE INTESTATO A:
- VERSAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI: EQUITALIA EMILIA NORD SPA C/C N° 88657275
- VERSAMENTI SU VIOLAZIONI: EQUITALIA EMILIA NORD SPA - C/C N° 79382750
TRAMITE MODELLO F24, DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO O POSTALE, NONCHE’ ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
DEVE ESSERE COMPILATA LA SEZIONE INTITOLATA “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
IL CODICE DEL COMUNE DI MEDESANO DA INSERIRE NELLO SPAZIO “CODICE ENTE/CODICE COMUNE” E’ IL CODICE CATASTALE F082.
TRAMITE IL SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE DI EQUITALIA EMILIA NORD SPA
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE
Articolo 21 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
1. I versamenti dei tributi comunali non sono dovuti, e non sono effettuati rimborsi, per importi fino a 10 Euro. Il limite di esenzione di intende comprensivo di eventuali sanzioni e interessi gravanti sul tributo.
2. Per quanto riguarda i pagamenti ordinari ICI tale limite si riferisce al totale versato per l'anno di competenza e non ai singoli versamenti in acconto ed in saldo.
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI – IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010
ART. 11 – Abitazione principale
1. Sono considerate abitazioni principali per espressa previsione legislativa le seguenti fattispecie:
a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, di cui la residenza anagrafica costituisce prova (art. 8 D.Lgs 504/1992);
b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario (art. 8 D.Lgs 504/1992);
c) alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Casa Emilia Romagna (art.8 Dlgs.504/1992);
d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (art.1 comma 4ter D.L. 16/1993 convertito in L. 24-3-1993 n°75).*
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta unicamente dal coniuge non assegnatario dell’immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio, ove il possessore non abbia già diritto nell’ambito del comune alla detrazione d’imposta intera o parziale e/o all’applicazione dell’aliquota ridotta;
c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ove il possessore non abbia già diritto nell'ambito del comune alla detrazione d'imposta (intera o parziale) e/o all'applicazione dell'aliquota ridotta.
* Dubbio sull’applicabilità della esenzione per i cittadini italiani residenti all’estero (comma 1, lettera d), e per l’abitazione del coniuge non assegnatario (comma 2, lettera b), in base alla risoluzione n° 1 del 4.03.20069
Commi 1 e 2 dell’articolo 13 - Pertinenze dell'abitazione
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2 , anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato), fino ad un massimo di due unità immobiliari.