ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N° 14 DEL 25.02.2010 ADOTTATA DAL CONISIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Omissis
Rilevato che per il triennio 2010-2012 si propone di confermare le aliquote di imposta e le relative detrazioni vigenti per l’esercizio 2008 e precisamente:
- la delibera di Giunta Comunale n.207 del 31.12.2004 con la quale è stata fissata l’aliquota unica ICI nella misura del 6,5 per mille e la detrazione per l’abitazione principale pari ad eu.180,00;
- la delibera di Consiglio Comunale n.5 dell’11.1.2007 di con la quale è stata fissata l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 3 per mille,
- la delibera di Giunta Comunale n.110 del 19.12.2007 con la quale è stata istituita una soglia di esenzione per le persone fisiche che abbiano percepito, nell’anno precedente quello cui l’imposta si riferisce, un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a euro 10.000,00 (diecimila);
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
4) di confermare per l’anno in corso l’ aliquota ICI nella misura del 6,5 per mille;
5) di confermare in misura pari a 0,3 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF confermando altresì l’esenzione fino ad un reddito annuo non superiore a Euro 10.000,00;
Omissis
RIEPILOGO – ANNO 2010
ALIQUOTA ICI UNICA= 6,5 PER MILLE
DETRAZIONE PER ABITAZ.PRINCIPALE = 180,00 EURO
ADDIZIONALE ALL’IRPEF = 0,3 PER CENTO
MODALITA’ DI VERSAMENTO ICI:
TRAMITE BOLLETTINO POSTALE, DA PRESENTARE IN POSTA O ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
IL BOLLETTINO DEVE ESSERE INTESTATO A:
- VERSAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI: EQUITALIA EMILIA NORD SPA C/C N° 88657275
- VERSAMENTI SU VIOLAZIONI: EQUITALIA EMILIA NORD SPA - C/C N° 79382750
TRAMITE MODELLO F24, DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO O POSTALE, NONCHE’ ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.
DEVE ESSERE COMPILATA LA SEZIONE INTITOLATA “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.
IL CODICE DEL COMUNE DI MEDESANO DA INSERIRE NELLO SPAZIO “CODICE ENTE/CODICE COMUNE” E’ IL CODICE CATASTALE F082.
TRAMITE IL SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE DI EQUITALIA EMILIA NORD SPA
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE
Articolo 21 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
1. I versamenti dei tributi comunali non sono dovuti, e non sono effettuati rimborsi, per importi fino a 10 Euro. Il limite di esenzione di intende comprensivo di eventuali sanzioni e interessi gravanti sul tributo.
2. Per quanto riguarda i pagamenti ordinari ICI tale limite si riferisce al totale versato per l'anno di competenza e non ai singoli versamenti in acconto ed in saldo.
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI – IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2008
ART. 11 – Abitazione principale
1. Sono considerate abitazioni principali per espressa previsione legislativa le seguenti fattispecie:
a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, di cui la residenza anagrafica costituisce prova (art. 8 D.Lgs 504/1992);
b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario (art. 8 D.Lgs 504/1992);
c) alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Casa Emilia Romagna (art.8 Dlgs.504/1992);
d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (art.1 comma 4ter D.L. 16/1993 convertito in L. 24-3-1993 n°75).*
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta unicamente dal coniuge non assegnatario dell’immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio, ove il possessore non abbia già diritto nell’ambito del comune alla detrazione d’imposta intera o parziale e/o all’applicazione dell’aliquota ridotta;
c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ove il possessore non abbia già diritto nell'ambito del comune alla detrazione d'imposta (intera o parziale) e/o all'applicazione dell'aliquota ridotta.
* Dubbio sull’applicabilità della esenzione per i cittadini italiani residenti all’estero (comma 1, lettera d), e per l’abitazione del coniuge non assegnatario (comma 2, lettera b), in base alla risoluzione n° 1 del 4.03.20069
Commi 1 e 2 dell’articolo 13 - Pertinenze dell'abitazione
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2 , anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato), fino ad un massimo di due unità immobiliari.
REGOLAMENTO
per l'applicazione della
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Approvato con delibera di C.C. n. 104 del 30.12.1998
Modificato con delibera di C.C. n. 10 del 02.03.2001
Modificato con delibera di C.C. n. 114 del 19.12.2007
Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 05.06.2008
( sostituito l'art.4 )
Modificato con delibera di C.C. n. 131 del 22.12.2009
(modificato l’art.3 – inserito art. 10 bis)
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Art.2 - Area di pertinenza del fabbricato
Art.3 - Area fabbricabile
Art.4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art.5 - Qualifica di coltivatore diretto
Art.6 - Fabbricati di interesse storico e artistico
Art.7 - Fabbricato parzialmente costruito
Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO
Art. 8 - Dichiarazione o denuncia
Art. 9 - Attività di controllo
Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI
Art.10 - Versamenti e riscossioni
Art. 10 bis – Rimborso per dichiarata inedificabilità di area
Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 11 - Abitazione principale
Art. 12 - Immobili posseduti da Enti non commerciali
Art. 13 - Pertinenze dell'abitazione
Art. 14 - Fabbricati inagibili o inabitabili
Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15 - Entrata in vigore
Art. 16 - Norme transitorie
Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare del 30.12.1998 n. 103 e successive modificazioni.
Articolo 2 - Area di pertinenza del fabbricato
1. L’area costituente pertinenza di fabbricato, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali od attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione solo in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
Articolo 3 - Area fabbricabile
1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. Per le aree fabbricabili il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso , ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente
2.Qualora il contribuente abbia dichiarato e/o pagato ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
Articolo 5 - Qualifica di coltivatore diretto
1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b) e 9 del Decreto legislativo n.504/1992, riguardanti le modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale si intende posseduta se confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
2. Nel caso di terreni agricoli posseduti da più contitolari le norme di cui sopra vengono applicate nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati, ferma restando la tassazione ordinaria delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.
Articolo 6 - Fabbricati di interesse storico artistico.
1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 14, e, per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.
Articolo 7 - Fabbricato parzialmente costruito
Titolo II : DICHIARAZIONE/DENUNCIA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO.
Articolo 8 - Dichiarazione o denuncia
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n.504/1992.
Articolo 9 - Attività di controllo
1. Come disposto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento generale delle entrate tributarie, spetta al Funzionario Responsabile del tributo decidere le azioni di controllo annuale.
2.
Titolo III : VERSAMENTI E RIMBORSI
Articolo 10 - Versamenti e Riscossioni
1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 6 – comma 1 – D.Lgs. 504/1992, stabilisce l’aliquota ICI, delibera le eventuali graduazioni della misura dell’aliquota (aliquote differenziate in base ad uso e/o tipologia di fabbricati) , nonché le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge relative all’abitazione principale.
3. Si considerano validi, e, pertanto, non sono sanzionabili:
a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
Art. 10 bis – Rimborso per dichiarata inedificabilità di area
1. Su richiesta dell’interessato, il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree inserite nel Piano Strutturale Comunale ma non nel Piano Operativo, successivamente divenute inedificabili ai fini ICI per effetto di varianti al PSC;
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che le varianti al Piano Strutturale Comunale abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti;
3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
Titolo IV : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
1. Sono considerate abitazioni principali per espressa previsione legislativa le seguenti fattispecie:
a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, di cui la residenza anagrafica costituisce prova (art. 8 D.Lgs 504/1992);
b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario (art. 8 D.Lgs 504/1992);
c) alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Casa Emilia Romagna (art.8 Dlgs.504/1992);
d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (art.1 comma 4ter D.L. 16/1993 convertito in L. 24-3-1993 n°75).
a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione posseduta unicamente dal coniuge non assegnatario dell’immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio, ove il possessore non abbia già diritto nell’ambito del comune alla detrazione d’imposta intera o parziale e/o all’applicazione dell’aliquota ridotta;
c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ove il possessore non abbia già diritto nell'ambito del comune alla detrazione d'imposta (intera o parziale) e/o all'applicazione dell'aliquota ridotta.
Articolo 12 - Immobili posseduti da enti non commerciali
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
Articolo 13 - Pertinenze dell'abitazione
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2 , anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato), fino ad un massimo di due unità immobiliari.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione dl presente regolamento.
Articolo 14 - Fabbricati inagibili o inabitabili
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni.
Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
Titolo V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 15 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Articolo 16 - Norme transitorie
1. I soggetti che dalla data 1° gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 entro la data del 30/6.