ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N° 14 DEL 25.02.2010 ADOTTATA DAL CONISIGLIO COMUNALE

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE

 ­                                                

 

Omissis­                                                             

 

 

Rilevato che per il triennio 2010-2012 si propone di confermare le aliquote di imposta e le relative detrazioni vigenti per l’esercizio 2008 e precisamente:

- la delibera di Giunta Comunale n.207 del 31.12.2004 con la quale è stata fissata l’aliquota unica ICI nella misura del 6,5 per mille e la detrazione per l’abitazione principale pari ad eu.180,00;

- la delibera di Consiglio Comunale n.5 dell’11.1.2007 di con la quale è stata fissata l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del 3 per mille,

- la delibera di Giunta Comunale n.110 del 19.12.2007 con la quale è stata istituita una soglia di esenzione per le persone fisiche che abbiano percepito, nell’anno precedente quello cui l’imposta si riferisce, un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a euro 10.000,00 (diecimila);

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 ­               

  Omissis

            

             4) di confermare per l’anno in corso l’ aliquota ICI nella misura del 6,5 per mille;

 

            5) di confermare in misura pari a 0,3 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF confermando altresì l’esenzione fino ad un reddito annuo non superiore a Euro 10.000,00;

 

 ­                                                   

­                                                                         

Omissis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO – ANNO 2010

ALIQUOTA ICI UNICA= 6,5 PER MILLE

DETRAZIONE PER ABITAZ.PRINCIPALE = 180,00 EURO  

ADDIZIONALE ALL’IRPEF = 0,3 PER CENTO

           

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO ICI:

 

TRAMITE BOLLETTINO POSTALE, DA PRESENTARE IN POSTA O ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

IL BOLLETTINO  DEVE ESSERE INTESTATO A:

-          VERSAMENTI ORDINARI E RAVVEDIMENTI:   EQUITALIA EMILIA NORD SPA C/C N° 88657275

-          VERSAMENTI SU VIOLAZIONI:   EQUITALIA EMILIA NORD SPA -  C/C N° 79382750      

 

TRAMITE MODELLO F24, DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO O POSTALE, NONCHE’ ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE.

DEVE ESSERE COMPILATA LA SEZIONE INTITOLATA “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”.

IL CODICE DEL COMUNE DI MEDESANO DA INSERIRE NELLO SPAZIO “CODICE ENTE/CODICE COMUNE” E’ IL CODICE CATASTALE F082.

 

TRAMITE IL SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE DI EQUITALIA EMILIA NORD SPA

 

 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE TRIBUTARIE

 

Articolo 21 : Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

 

1. I versamenti dei tributi comunali non sono dovuti, e non sono ef­fettuati rimborsi, per importi fino a 10 Euro. Il limite di esenzione di intende comprensivo di eventuali sanzioni e interessi gravanti sul tributo.

2. Per quanto riguarda i pagamenti ordinari ICI tale limite si riferi­sce al totale versato per l'anno di competenza e non ai singoli versa­menti in acconto ed in saldo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI – IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2008

 

ART. 11 – Abitazione principale

 

                        1. Sono considerate abitazioni principali per espressa previsione legislativa le seguenti fattispecie:

                        a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, di cui la residenza anagrafica costituisce prova (art. 8 D.Lgs 504/1992);

                        b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario (art. 8 D.Lgs 504/1992);

                        c) alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Casa Emilia Romagna (art.8 Dlgs.504/1992);

                        d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (art.1 comma 4ter D.L. 16/1993 convertito in L. 24-3-1993 n°75).*

 

 

                          2. In aggiunta alle fattispecie di cui al comma 1 sono equiparate all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e/o detrazione d’imposta:

                        a)  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

                        b) l’abitazione posseduta unicamente dal coniuge non assegnatario dell’immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio, ove il possessore non abbia già diritto nell’ambito del comune alla detrazione d’imposta intera o parziale e/o all’applicazione dell’aliquota ridotta;

                        c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ove il possessore non abbia già diritto nell'ambito del comune alla detrazione d'imposta (intera o parziale) e/o all'applicazione dell'aliquota ridotta.

       

* Dubbio sull’applicabilità della esenzione per i cittadini italiani residenti all’estero (comma 1, lettera d), e per l’abitazione del coniuge non assegnatario (comma 2, lettera b),   in base alla risoluzione n° 1 del 4.03.20069

 

Commi 1 e 2 dell’articolo 13 - Pertinenze dell'abitazione

 

            1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2 , anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

            2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato), fino ad un massimo di due unità immobiliari.

                                                                                     

 

 

REGOLAMENTO

 

 

per l'applicazione della

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

 

                                              Approvato con delibera di C.C. n. 104 del 30.12.1998

 

Modificato con delibera di C.C. n. 10 del 02.03.2001

 

Modificato con delibera di C.C. n. 114 del 19.12.2007

 

Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 05.06.2008

( sostituito l'art.4 )

 

Modificato con delibera di C.C. n. 131 del 22.12.2009

(modificato l’art.3 – inserito art. 10 bis)

 

 


 

 

INDICE

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Art.2 - Area di pertinenza del fabbricato

Art.3 - Area fabbricabile

Art.4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Art.5 - Qualifica di coltivatore diretto

Art.6 - Fabbricati di interesse storico e artistico

Art.7 - Fabbricato parzialmente costruito

 

 

Titolo II - DICHIARAZIONE/DENUNCIA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO

 

Art.  8 - Dichiarazione o denuncia

Art.  9 - Attività di controllo

 

 

Titolo III - VERSAMENTI E RIMBORSI

 

Art.10 - Versamenti e riscossioni

Art. 10 bis – Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

 

 

Titolo IV - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

 

Art. 11 - Abitazione principale

Art. 12 - Immobili posseduti da Enti non commerciali

Art. 13 - Pertinenze dell'abitazione

Art. 14 - Fabbricati inagibili o inabitabili

 

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 15 - Entrata in vigore

Art. 16 - Norme transitorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

 

                        1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

 

                        2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare del 30.12.1998 n. 103 e successive modificazioni.

 

 

 

 

Articolo 2 - Area di pertinenza del fabbricato

 

            1. L’area costituente pertinenza di fabbricato, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali od attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione solo in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

 

 

 

 

Articolo 3 - Area fabbricabile

 

            1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo n. 504/1992, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi.

 

 

 

Articolo 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

 

1. Per le aree fabbricabili il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso , ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente la Giunta comunale determina, annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del comune. Allo scopo, puo' costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico ed eventuali soggetti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne acquisisce il parere prima di determinare i valori suddetti. I valori cosi' determinati entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si ritengono tacitamente confermati quelli vigenti.

2.Qualora il contribuente abbia dichiarato e/o pagato ai fini ICI il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 - Qualifica di coltivatore diretto

 

                        1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b) e 9 del Decreto legislativo n.504/1992, riguardanti le modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale si intende posseduta se confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

 

                        2. Nel caso di terreni agricoli posseduti da più contitolari le norme di cui sopra vengono applicate nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati, ferma restando la tassazione ordinaria delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.

 

 

 

 

Articolo 6 - Fabbricati di interesse storico artistico.

 

 

                        1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 14, e, per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

 

 

 

Articolo 7 - Fabbricato parzialmente costruito

 

                        1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui la parte ultimata è utilizzata. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

 

 

 

Titolo II : DICHIARAZIONE/DENUNCIA, CONTROLLO E ACCERTAMENTO.

 

 

Articolo 8 - Dichiarazione o denuncia

 

                        1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti e denunciare le modificazioni successivamente intervenute, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo n.504/1992.

 

 

 

 Articolo 9 - Attività di controllo

 

 

            1. Come disposto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento generale delle entrate tributarie, spetta al Funzionario Responsabile del tributo decidere le azioni di controllo annuale.

 

                        2. La Giunta comunale, con l'ausilio del Funzionario Responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività di controllo, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

 

 

 

Titolo III : VERSAMENTI E RIMBORSI

 

 

 

Articolo 10 - Versamenti e Riscossioni

 

                        1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 6 – comma 1 – D.Lgs. 504/1992, stabilisce l’aliquota ICI, delibera le eventuali graduazioni della misura dell’aliquota  (aliquote differenziate in base ad uso e/o tipologia di fabbricati) , nonché le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge relative all’abitazione principale.

 

                        2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

 

                        3. Si considerano validi, e, pertanto, non sono sanzionabili:

 a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;

 b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.

 

                        4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

 

 

 

Art. 10 bis – Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

 

1.      Su richiesta dell’interessato, il Funzionario Responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree inserite nel Piano Strutturale Comunale ma non nel Piano Operativo, successivamente divenute inedificabili ai fini ICI per effetto di varianti al PSC;

 

2.      Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che le varianti al Piano Strutturale Comunale abbiano ottenuto l’approvazione definitiva da parte degli organi competenti;

 

3.      La relativa istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

 

 

 

 

Titolo IV : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

 

 

 

Articolo 11 - Abitazione principale

 

                        1. Sono considerate abitazioni principali per espressa previsione legislativa le seguenti fattispecie:

                        a) abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, di cui la residenza anagrafica costituisce prova (art. 8 D.Lgs 504/1992);

                        b) unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario (art. 8 D.Lgs 504/1992);

                        c) alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Casa Emilia Romagna (art.8 Dlgs.504/1992);

                        d) unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (art.1 comma 4ter D.L. 16/1993 convertito in L. 24-3-1993 n°75).

 

                          2. In aggiunta alle fattispecie di cui al comma 1 sono equiparate all’abitazione principale ai fini dell’aliquota ridotta e/o detrazione d’imposta:

                        a)  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

                        b) l’abitazione posseduta unicamente dal coniuge non assegnatario dell’immobile a seguito di sentenza di separazione o di divorzio, ove il possessore non abbia già diritto nell’ambito del comune alla detrazione d’imposta intera o parziale e/o all’applicazione dell’aliquota ridotta;

                        c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ove il possessore non abbia già diritto nell'ambito del comune alla detrazione d'imposta (intera o parziale) e/o all'applicazione dell'aliquota ridotta.

       

 

 

Articolo 12 - Immobili posseduti da enti non commerciali

 

 

                        1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15/12/1997, n.446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1 , lettera i), del decreto legislativo 30/12/1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

 

                        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n.504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

 

 

 

Articolo 13 - Pertinenze dell'abitazione

 

 

            1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al comma 2 , anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

 

                        2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato), fino ad un massimo di due unità immobiliari.

 

                        3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

 

                        4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

                        5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione dl presente regolamento.

 

 

 

Articolo 14 - Fabbricati inagibili o inabitabili

 

 

                        1. L'imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

 

                        2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensi' con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

 

                        3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

 

                        4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

 

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

 

                        5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

 

 

 

 

Titolo V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

 

Articolo 15 - Entrata in vigore

 

                        1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

 

 

 

Articolo 16 - Norme transitorie

 

 

                        1. I soggetti che dalla data 1° gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 entro la data del 30/6.