PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Informativa

Imposta Comunale sugli Immobili 2010

 

Gentile contribuente,

l’Ufficio Tributi del Comune di BEDONIA  al fine di offrirle una corretta informazione predispone la  presente nota con le principali disposizioni che le permettono di adempiere nel  modo migliore al versamento dell’I.C.I. per l’anno 2010.

 

ALIQUOTE  per l'anno 2010

 

 

 A decorrere dall’anno 2008 non è più dovuta l’imposta per l’abitazione principale (intendendosi per tale, l’abitazione in cui il proprietario o l’usufruttuario ha la residenza anagrafica) e delle relative pertinenze, classate nei gruppi: C2, C6 e C7.

Rientrano nella fattispecie:

- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari: parenti in linea retta e/o collaterale fino al 2° grado, nonché al coniuge;

- abitazione e relativa pertinenza  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

 

a.     aliquota ordinaria:

 Rientrano nella fattispecie:                                                                                                                                                            6 per mille

- aree fabbricabili;

- l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE), gode della detrazione di € 105,00 – a condizione che la stessa unità immobiliare non risulta locata;

- le abitazioni principali classate come A1, A8 e A9 (intendendosi per abitazione principale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica) godono unicamente della detrazione di € 105,00.

- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa

- alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari

- le restanti categorie                

 

b.     aliquota per unità immobiliare ad uso abitativo in aggiunta all’abitazione principale del proprietario:                  7 per mille

Rientrano nella fattispecie:

-  abitazioni a disposizione o non locate o destinate a residenza secondaria;

-  pertinenza alle abitazione di cui sopra;

-  abitazioni locate o concesse in uso o in comodato per le quali non si applica l’equiparazione ad abitazione principale;

- abitazioni possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche per le quali non si applica l’equiparazione ad abitazione principale;

 

c.   aliquota ridotta per i fabbricati iscritti a catasto nella categoria D4 "ospedali e case di cura"                                     4 per mille

 

d.  aliquota ridotta ai sensi art. 1 comma 5 della Legge 449/97 a favore di proprietari che eseguano:

1. interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art.31, comma 1, lett. c) della Legge n.457/5.8.1978;

2. interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.31, comma 1, lett. d) della Legge n.457/5.8.1978.

     L’aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori.

3 per mille

 

     N.B. Per avere diritto a tale agevolazione, gli interessati dovranno far pervenire all’ufficio tributi la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati.                                                                                                                                                                                                                              

e.        aliquota ridotta per canone concordato a favore dei proprietari che concedono in locazione immobili, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all’art.2, comma 3, della Legge n.431 del 9.12.1998 e successive modificazioni.               

2 per mille

 

     N.B. Per usufruire di tale agevolazione gli interessati dovranno presentare all’ufficio tributi del Comune copia del contratto di locazione entro la data di scadenza della rata di saldo, pena di decadenza del beneficio.

 

 

f.           aliquota ridotta a favore dei proprietari e degli utilizzatori di locali ceduti in comodato d’uso gratuito, che sono sede di attività di impresa artigiana nel territorio del Comune di Bedonia, aventi i requisiti richiesti.

 

4 per mille

     N.B. Per usufruire di tale agevolazione gli interessati dovranno presentare all’ufficio tributi del Comune :

 

                - Comunicazione per l’applicazione dell’aliquota ridotta ad imprese artigiane da presentare entro il 30.06.2010

                - Modello di autocertificazione nella quale vengono indicati tutti i requisiti richiesti

- Comunicazione di titolo di proprietà ovvero concessione in uso gratuito a parenti fino al secondo grado del locale adibito a sede         dell’ attività artigianale

 

 

 

DICHIARAZIONE

 

 

L’art. 37, comma 53 del D.L. n. 223/2006 - convertito in legge n. 248/2006 - prevede che l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ICI permane fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali; operatività accertata con decreto del direttore dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007 (in G.U. S.G. n. 297 del 22 dicembre 2007).

E’ pertanto soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI ai sensi ed entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs 30.12.1992 n .504 per le variazioni intervenute nell’anno 2007.

PERMANE L’OBBLIGO  di presentazione della dichiarazione di variazione in caso di:

- riduzioni d’imposta ( inagibilità/inabitabilità, uso gratuito a parenti di 2° grado …)

- elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendenti da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs. n. 463/1997 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico (MUI) (es: valore aree edificabili, riunione di usufrutto, costituzione diritto di abitazione in capo al coniuge superstite …)

 

 PAGAMENTO

 

 

L'imposta è dovuta in due rate:

1)       l'acconto, pari al 50% dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni da versarsi tra il 1° giugno e il 16 giugno 2010

2)       il saldo dell'imposta dovuta per l'anno, a conguaglio della prima rata tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2010, da versarsi tra il 1° e il 16 dicembre 2010.

        E' comunque facoltà del contribuente effettuare il versamento in un'unica rata entro il 16 giugno 2010.

Si ricorda che la legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 166) ha stabilito che per i tributi locali il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. € 15,49 arrotondato a € 15,00) oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi ( es. € 15,50 arrotondato a € 16,00).

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO (omesso o parziale versamento ICI)

Il Contribuente, che per qualsiasi motivo, non ha provveduto ad effettuare correttamente i versamenti ICI alle scadenze di giugno e dicembre, entro e non oltre un anno dall’omesso o parziale versamento, ha la possibilità di anticipare l’avviso di accertamento dell’Ufficio Tributi (evitando quindi sanzioni più pesanti ) effettuando spontaneamente il pagamento di quanto dovuto e non ancora versato, maggiorato della seguente sanzione ridotta:

-          2,50% se in versamento avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’acconto o del saldo;

-          3,00% se il versamento avviene oltre i  30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo alla commissione della violazione.

Oltre alla sanzione come sopra determinata, il Contribuente è tenuto al versamento degli interessi legali al 3% fino al 31.12.2009 e all’ 1% dal 1.01.2010 calcolati, con maturazione giorno per giorno, dalla scadenza della rata fino alla data dell’avvenuto ravvedimento.

 

 

MODALITA’ di VERSAMENTO  I.C.I.

 

Ø       Presso i seguenti Istituti Bancari   (senza l'applicazione di commissioni):

-      agenzia della Banca Monte Parma S.p.A. - Via Garibaldi - Bedonia

-      agenzia della Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Piazza Sen. Micheli 7 - Bedonia

-      agenzia della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Via Garibaldi 25 – Bedonia

Ø       Su c/c postale  num. 10235430 intestato a: Comune Bedonia - ICI - Servizio Tesoreria  (con commissione).

Ø       Tramite il nuovo modello F24 Ici.

 

 

  I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento, nella “sezione Ici ed altri tributi locali” sono i seguenti:

        Codice 3901=ICI per abitazione principale

        Codice 3903=ICI per le aree fabbricabili

        Codice 3904=ICI per gli altri fabbricati

        Codice 3906=ICI interessi

        Codice 3907=ICI sanzioni

      

N.B. E’ consigliabile informarsi ogni anno presso l’Ufficio Tributi per conoscere aliquote e detrazioni applicabili.

 

Per qualunque informazione l’ufficio tributi è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e al sabato dalle 8.30 alle 11.30. 

                                                                                                                                                             Il Responsabile del servizio tributi

                                                                                                                                                                   (Angella Dott.ssa Claudia)

 

 

 

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO IMMOBILI

 non risultanti in catasto, che hanno perso i requisiti di ruralità,

di variazioni colturali per i terreni agricoli

 

 

 

Sono in pubblicazione sul sito dell’Agenzia del Territorio e all’albo del Comune di Bedonia gli elenchi relativi all’attività di accertamento che la stessa Agenzia del Territorio ha posto in essere anche sul territorio del comune di Bedonia, allo scopo di far emergere:

 

a) immobili che non risultano dichiarati in Catasto;

b) immobili iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali;

c) le particelle catastali oggetto di aggiornamento del reddito dominicale e agrario a seguito delle dichiarazioni rese all’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per l’anno 2007.

 

La pubblicazione dei predetti elenchi è molto importate in quanto in particolare la pubblicizzazione degli elenchi di cui ai punti a) e b) ha valore di richiesta, per i titolari di diritti reali sugli immobili di presentazione degli atti di aggiornamento catastale. La dichiarazione di iscrizione deve essere presentata al Catasto Edilizio Urbano, in caso di inadempimento, all’iscrizione in Catasto provvederà direttamente l’Agenzia del Territorio con oneri a carico del soggetto obbligato.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a decorrere dall’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

 

Si invitano i contribuenti a verificare la loro posizione per il corretto adempimento degli obblighi tributari.