IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2010
CHI DEVE PAGARE E QUANTO:
5 per mille |
Aliquota ridotta del 5 per mille per: - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario; - pertinenza dell’abitazione (C2 o C6 o C7); - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - unità immobiliare concessa in uso gratuito o in comodato a parenti fino al 2° grado (figli, genitori, fratelli), e relativi coniugi che risultano ivi residenti; - Unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; - Unità immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata. |
6,5 per mille |
Aliquota ordinaria del 6,5 per mille per: - terreni agricoli e aree fabbricabili; - fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione degli immobili; - altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto. |
7 per mille |
Aliquota maggiorata del 7 per mille per: - alloggi non locati, intendendosi come tali le unitĂ immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, anche tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto. |
1 per mille |
Aliquota ridotta dell’ 1 per mille per: - abitazioni concesse in comodato o locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”. |
Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili.
Dall’esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero (A.i.r.e.), per le quali permane l’obbligo di versare l’imposta.
· detrazioni di legge euro 103,29 applicabile alle sole unità abitative adibite ad abitazione principale appartenenti alla categoria catastale A1, A8, A9;
· maggiore detrazione di euro 258,23 calcolata sull’imposta dovuta esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (di categoria A1, A8, A9), nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro il 16.12.2010. La presentazione dell’autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede di primo od unico versamento del tributo. Non è necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l’anno 2009 per i soggetti già in possesso dei requisiti richiesti e che l’avevano già prodotta negli anni precedenti.