PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI ANNO 2010

 

CHI DEVE PAGARE E QUANTO:

 

ALIQUOTE

 

 

 

 

5 per mille

 

 

 

 

 

Aliquota ridotta del 5 per mille per:

-         UnitĂ  immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario;

-         pertinenza dell’abitazione (C2 o C6 o C7);

-         unitĂ  immobiliare posseduta a titolo di proprietĂ  o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-         unitĂ  immobiliare concessa in uso gratuito o in comodato a parenti fino al 2° grado (figli, genitori, fratelli), e relativi coniugi che risultano ivi residenti;

-         UnitĂ  immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietĂ  indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

-         UnitĂ  immobiliare posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata.

 

 

 

 

6,5 per mille

 

Aliquota ordinaria del 6,5 per mille per:

-         terreni agricoli e aree fabbricabili;

-         fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attivitĂ  la costruzione e l’alienazione degli immobili;

-         altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto.

 

 

7 per mille

Aliquota maggiorata del 7 per mille per:

-         alloggi non locati, intendendosi come tali le unitĂ  immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, anche tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto.

 

 

 

1 per mille

Aliquota ridotta dell’ 1 per mille per:

-         abitazioni concesse in comodato o locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 avente per oggetto la “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.

 

 

 

Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili.

Dall’esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e le unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero (A.i.r.e.), per le quali permane l’obbligo di versare l’imposta.

 

 

DETRAZIONI

 

 

·        detrazioni di legge euro 103,29 applicabile alle sole unitĂ  abitative adibite ad abitazione principale appartenenti alla categoria catastale A1, A8, A9;

·        maggiore detrazione di euro 258,23 calcolata sull’imposta dovuta esclusivamente per le unitĂ  immobiliari adibite ad abitazione principale (di categoria A1, A8, A9), nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro il 16.12.2010. La presentazione dell’autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione giĂ  in sede di primo od unico versamento del tributo. Non è necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l’anno 2009 per i soggetti giĂ  in possesso dei requisiti richiesti e che l’avevano giĂ  prodotta negli anni precedenti.