A V V I S O

 

 

Con deliberazione della giunta comunale n. 252  dell’ 1 dicembre 2005, esecutiva, è stato rideterminato per ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili dall’1 gennaio 2006:

 

 

1)     determinazione dell’aliquota del 4,70 per mille del valore imponibile: per le unità immobiliari:

-   adibite a prima abitazione del possessore;

-         concesse dal possessore (anche parziario, per la propria quota) in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterali entro il 3^ grado;

-      possedute dalle società, cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate in uso ai propri soci e da questi utilizzate per abitazione principale;

comprese le pertinenze, a norma dell’art. 24 del regolamento unico delle entrate tributarie comunali, quanto alle autorimesse ed ai posti macchina prescindendo dalla loro superficie (ma non più di una);

 

2) conferma al 7,00 per mille  del valore imponibile per qualunque altro immobile (edifici, aree fabbricabili, terreni agricoli);

 

3)     conferma al 9,00 per mille  del valore imponibile dell’aliquota per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle:

-         inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale;

-         considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate;

-         non occupate, per la durata massima di 1 anno dalla cessazione dell’ultima utilizzazione o dall’autorizzazione amministrativa all’uso o dal riacquisto della disponibilità, da chiunque possedute;

-         costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall’autorizzazione amministrativa all’uso;

 

4)     determinazione dell’aliquota dell’imposta all’ 1,00 per mille  del valore imponibile prevista dall’art. 2.4 della l. 9 dicembre 1998, n. 431, per le unità immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni;

  

 

5)     conferma in euro 105,00 della detrazione dall’imposta annua dovuta per l’abitazione principale, quale è definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate);

 

6)     conferma in  euro 105,00 della detrazione dall’imposta annua dovuta per  gli alloggi di proprietà dell’ A.C.E.R., o da essa gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetto residente nel comune, avente  i requisiti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica che la utilizzi per abitazione principale, come previsto dall’art. 8.4 del d.lgs. n. 504/1992;

 

7)     fissazione in euro 258,00 della detrazione dall’imposta annua dovuta per le unità immobiliari costruite ed assegnate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi realizzati e regolarmente assegnati dall’Azienda Casa Emilia Romagna  in conformità alla delibera regionale dell’Emilia Romagna n. 270 del 22 febbraio 2000;

 

 

 

- con le riduzioni del valore imponibile e dell’imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004, esecutiva, modificato con deliberazioni del C.C. n. 28 del 23/03/2005 e n. 127 del 21/12/2005;