Con deliberazione della giunta comunale n. 283 del 29 novembre 2004, esecutiva, è stato rideterminato per ogni effetto di legge il seguente modo di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili dall’1 gennaio 2005:
1) determinazione dell’aliquota del 4,70 per mille del valore imponibile: per le unità immobiliari:
- adibite a prima abitazione del possessore;
- concesse dal possessore (anche parziario, per la propria quota) in uso gratuito per abitazione principale a parenti in linea retta o collaterali entro il 3^ grado;
- costituenti alloggi di proprietà dell’Azienda Casa Emilia Romagna, o da essa comunque gestiti, assegnati in locazione semplice a soggetti aventi i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica e da essi utilizzati per abitazione principale;
- possedute dalle società, cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate in uso ai propri soci e da questi utilizzate per abitazione principale;
comprese le pertinenze, a norma dell’art. 24 del regolamento unico delle entrate tributarie comunali, quanto alle autorimesse ed ai posti macchina prescindendo dalla loro superficie (ma non più di una);
2) elevazione al 7,00 per mille del valore imponibile per qualunque altro immobile (edifici, aree fabbricabili, terreni agricoli);
3) elevazione al 9,00 per mille del valore imponibile dell’aliquota per le abitazioni non utilizzate, eccettuate quelle:
- inabitabili, inagibili o comunque indisponibili, riconoscibili per tali secondo la legge ed il regolamento comunale;
- considerate abitazioni principali o ad esse assimilate dal regolamento comunale e tenute a disposizione, anche se temporaneamente non occupate;
- non occupate, per la durata massima di 1 anno dalla cessazione dell’ultima utilizzazione o dall’autorizzazione amministrativa all’uso o dal riacquisto della disponibilità, da chiunque possedute;
- costruite per la locazione o la vendita da imprese aventi questo fine esclusivo o prevalente, per la durata massima di tre anni dall’autorizzazione amministrativa all’uso;
4) conferma dell’aliquota dell’imposta del 2,00 per mille del valore imponibile prevista dall’art. 2.4 della l. 9 dicembre 1998, n. 431, per le unità immobiliari locate a norma delle stesse disposizioni;
5) fissazione in euro 105,00 della detrazione dall’imposta annua dovuta per l’abitazione principale, quale è definita dal regolamento (non anche per quelle assimilate);
- con le riduzioni del valore imponibile e dell’imposta disposte dalla legge e dal regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004, esecutiva;
- con contestuale eliminazione dall’1 gennaio 2005 dell’aliquota pari all’1,00 per mille del valore imponibile per:
- per le unità immobiliari inagibili o inabitabili, oggetto di recupero edilizio;
- per gli immobili di interesse artistico o architettonico, siti nel centro storico, oggetto di recupero edilizio;
- per le autorimesse o i posti auto di nuova realizzazione;
- per sottotetti riutilizzati;
per 3 anni dall’inizio dei lavori.