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COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
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OGGETTO: I.C.I. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA
ANNO 2005.-
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 emanato in attuazione della delega conferita con l'art. 4 della L. 23.10.1992, n. 421;
VISTO il capo I del decreto che istituisce, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;
RICHIAMATO altresì l'art. 27 - 16° comma - della Legge 28.12.2001 n. 448 che prevede "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali ..... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
VISTI:
- l'art. 6 del D.Lgs. 504/92 come modificato dal comma 53 dell'art. 3 della L. 662/1996 "Determinazione delle aliquote e dell'imposta";
- l'art. 8 dello stesso decreto legislativo così novellato in particolare dal comma 55 dell'art. 3 della L. 662/1996 "Riduzioni e detrazioni d'imposta";
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 8 in data 12.02.2004 all'oggetto: "ICI Imposta comunale sugli immobili. - Determinazione aliquota per l'anno 2004" con la quale si fissavano le aliquote e le detrazioni relativamente all'anno 2004;
VISTO il “Regolamento generale per l’applicazione della imposta comunale sugli immobili” approvato con deliberazione del C.C. n. 5 del 25.1.1999, successivamente integrato con atti n.12 del 15.4.2000 e n.27 del 30.11.2002;
CONSIDERATO quindi che il conseguimento dell'equilibrio della gestione corrente di bilancio consente di confermare per l’anno 2005 le aliquote e detrazioni in vigore per l'anno precedente:
§ aliquota ordinaria 5,0 per mille
§ aliquota agevolata per abitazione principale 4,5 per mille
§ aliquota ridotta per aree edificabili di cui all’art 13/ter
del regolamento ICI 4,0 per mille
§ aliquota ridotta per nuovi insediamenti produttivi
di cui all’art 13/bis regolamento ICI 4,0 per mille
§ detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale € 105,00
§ detrazione dall’imposta dovuta per le unità immobiliari accatastate nell’anno 2005, adibite ad abitazione principale, per i soggetti che stabiliscono la residenza e il domicilio nel territorio comunale nel corso dello stesso anno € 255,00
§ detrazione dall’imposta alle persone ultrasessantacinquenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta), proprietarie ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8 - comma II - del D.Lgs. n. 504/1992 ed avente le caratteristiche presenti per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore ad € 5.460,26 elevato ad € 8.300,77 se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, è a carico, ed elevato di ulteriori € 516,46 per ogni familiare a carico o nullatenente € 255,00
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi art. 49 c. 1 - D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge dai presenti votanti;
DELIBERA
1. Di fissare per l'anno 2005 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria
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5,0 per mille
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Aliquota agevolata per abitazione principale
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4,5 per mille
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Aliquota ridotta per aree edificabili di cui all’art 13/ter del regolamento ICI
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4,0 per mille
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Aliquota ridotta per nuovi insediamenti produttivi di cui all’art 13/bis del regolamento ICI
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4,0 per mille
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2. Di fissare per l'anno 2005 le seguenti detrazioni di imposta:
a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale . . . € 105,00;
b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale, accatastate nell’anno 2004, per i soggetti che stabiliscono la residenza e il domicilio nel territorio comunale nel corso dello stesso anno . . . € 255,00;
c) alle persone ultrasessantacinquenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta), proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8 - comma II - del D.Lgs. n. 504/1992 ed avente le caratteristiche presenti per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore ad € 5.460,26 elevato ad € 8.300,77 se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, è a carico, ed elevato di ulteriori € 516,46 per ogni familiare a carico o nullatenente . . . € 255,00.
I beneficiari, per fruire della maggiore detrazione di cui alle lett. b) e c), dovranno presentare idonea comunicazione all’ufficio tributi entro la data di versamento del saldo dell’imposta corredata, nel solo caso di cui alla lett. c) dalla copia della dichiarazione relativa ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare, così come risulta all'anagrafe comunale.-