…omissis…
1) DI DETERMINARE, per l'anno 2005, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
- 4,7 %0 per abitazione principale (e per una sola pertinenza, ai sensi del vigente regolamento)
- 7,0 %0 ordinaria
- 5,2 %0 per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi stipulati in sede locale ai sensi della L. 09.12.98 n. 431, art. 2, commi 3, 4 e 5 (cosiddetto “Canale agevolato”) e successive integrazioni, ed eventuale relativa pertinenza; (detta aliquota vale per i mesi dell’anno successivi a quello di stipulazione del contratto);
2) DI DARE ATTO che il contribuente per poter usufruire dell’aliquota agevolata al 5,2%0 deve entro il 30 novembre presentare all’ufficio Tributi il contratto siglato ai sensi della L. 431/98 art. 2 commi 3, 4 e 5 (cosiddetto “Canale agevolato”), e successive integrazioni, valevole per l’anno d’imposta, oltre a un documento che attesti l’uso di abitazione principale da parte del conduttore;
3) DI DARE ATTO, altresì, che i possessori degli immobili che intendono fruire dell’aliquota per abitazione principale in caso di comodato gratuito ai genitori o ai figli devono presentare entro il 30 giugno dell’anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse, specifica comunicazione all’ufficio Tributi, riportante, tra le altre informazioni, gli estremi del contratto di registrazione;
4) DI MANTENERE per l'anno 2005 la detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale, come previsto dalla L. 662/96, art. 3 comma 55 a € 113,62 e la detrazione per abitazione principale nella misura di € 154,94 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso dei seguenti particolari requisiti:
A. Pensionati con redditi non superiori alla pensione INPS minima, aventi i seguenti requisiti:
a) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o diritto di uso, usufrutto o abitazione sull’intero territorio nazionale;
b) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
c) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell’importo della pensione minima sociale del capofamiglia;
B. Portatori di handicap aventi i seguenti requisiti:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
d) che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a € 10.329,00 lordi, non tenendo conto di eventuali redditi derivanti dal suo status;
C. Soggetti titolari di assistenza sociale, a seguito di istruttoria da parte dell’ufficio comunale “Assistenza”, da presentare presso l’ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, aventi i seguenti requisiti:
a) reddito minimo vitale;
5) DI DARE ATTO, che il contribuente per applicare la detrazione d’imposta di € 154,94 deve presentare presso l’ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell’anno di riferimento i seguenti documenti:
· Pensionati titolari di pensione minima INPS:
a) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;
b) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;
· Portatori di handicap:
a) certificato di riconoscimento di invalidità non inferiore al 100% all’01.01 dell’anno cui si riferisce l’imposta (2005);
b) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;
c) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;
· Soggetti titolari di assistenza sociale:
a) relazione del Servizio Assistenza del comune;
b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o è pari al reddito minimo vitale annuo;
c) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;
d) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;
e che, comunque, l’Amministrazione si riserva in ogni caso di chiedere documentazione integrativa
comprovante quanto dichiarato;
6) DI DARE ATTO che, in riferimento alle aree fabbricabili, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, ai fini della definizione della stima di mercato per l’anno 2005 verranno determinati dalla Giunta Comunale entro e non oltre il 30.04.2005;
7) DI STIMARE in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal Consorzio ANCI-CNC relativo agli introiti della prima rata 2004, nonché rispetto all’effettivo incasso verificatosi nel corso del 2004, il gettito complessivo presunto dell'imposta in € 3.160.000,00, comprensivo delle minori entrate dovute alla detrazione prima casa definita nella misura di € 113,62= ed alla ulteriore detrazione di € 154,94=, comprensivo dell’incremento relativo al maggior valore che alcune aree hanno avuto ai sensi del nuovo Piano Regolatore, approvato nel corso del 2000 e comprensivo altresì delle minori entrate relative alle abitazioni concesse in comodato gratuito tra genitori e figli, registrato;
8) DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
9) DI PUBBLICARE per estratto sulla Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.97 n. 446 e s.m, secondo le istruzioni contenute nella Circ.re Min.le 16.04.2003 n. 3/DPF.