Codice Ente 33042
[PP1] ORIGINALE
Trasmessa al Co.Re.Co.
Il = = prot. n. = =
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
OGGETTO:
I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2008.
L’anno duemilasette il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
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Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLINARI SABRINA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2008.
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Alla presenza dell’Assessore esterno Olivieri Rino.
IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione accennando alla modifica della aliquota al fine di agevolare i residenti, con conseguente aumento della aliquota per la seconda casa. Segnala l’andamento delle aliquote adottate in altri Comuni. Indica l’entrata giustificata dalla nuova differenziazione.
La Consigliera Tanzi Anna sottolinea che l’aliquota per immobili diversi dalle abitazioni e non locati aumenta da 5.80 a 6.00 e quindi ribadisce precedenti considerazioni in merito al disincentivo allo sviluppo del paese conseguente a detta politica tributaria. Ritiene che in tal modo non si rendono abitabili immobili dimessi, mentre l’aliquota per immobili destinati alle attività produttive quali imprese artigiane in numero di 103, aziende agricole in numero di 35 e 43 esercizi commerciali, per cui l’aumento della aliquota non sostiene detto tipo di attività. Fa presente che in tal modo anche l’area ex Eridania non è incentivata in tal modo ai fini di riqualificazione. Fa presente che la detrazione prevista è a suo dire incoerente con la previsione della imminente legge finanziaria. Contesta in generale la adozione di detta deliberazione.
Il Consigliere Marchesi Canzio chiede sulla misura della detrazione e i requisiti per favorire le famiglie.
Il Sindaco risponde sulla detrazione prevista nella finanziaria con l’ausilio della Responsabile del Settore Finanziario, che precisa la portata della manovra prevista ma pure la realtà della previsione di bilancio oggi legittima, fermo che verrà recepita eventuale modifica normativa successiva.
Il Sindaco ritiene che l’aliquota per attività produttiva non è alta rispetto all’andamento generale verificato in altre realtà, fermo che non è questo il discrimine per avviare una attività.
La Consigliera Tanzi Anna ribadisce che la politica tributaria del Comune non incentiva le nuove attività produttive. Sostiene che gli immobili inagibili dovevano essere elencati per una concreta ed effettiva previsione della riduzione prevista al 50%.
L’Assessore Schiaffonati Emanuela precisa che per il recupero degli immobili l’aliquota è prevista al 4% e quindi rivendica la efficacia della manovra tariffaria.
ESAURITA la discussione;
VISTO l’art. 1, comma 156, L. 296/06;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 18.11.2006, esecutiva, avente ad oggetto: “I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquote, riduzioni e agevolazioni per l’anno 2007”;
VISTA la legge 23.10.1992 n. 421 contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il Titolo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 attuativo della delega, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 3, commi 48-59, della legge 23.12.1996 n. 662;
VISTO l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
DATO ATTO che:
· Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli;
· Soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, nonché i locatari con riguardo agli immobili concessi in locazione finanziaria;
· L’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;
· L’aliquota, con riferimento al valore degli immobili, è stabilita in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;
VISTO l’art. 42, comma 2, punto f) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, secondo cui il Consiglio Comunale delibera in merito alla istituzione e ordinamento di tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote che sono competenza dell’organo di governo gestionale;
RAVVISATA la necessità di incentivare anche per l’anno 2008 l’esecuzione, da parte dei proprietari, di interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o di quelle di interesse artistico o architettonico localizzate nel centro storico di Sarmato, ovvero l’esecuzione di interventi tesi alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti, fissando per tali soggetti un’aliquota agevolata del 4 per mille, da applicarsi, in coerenza con il disposto di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 449/1997, agli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori;
VALUTATO che, in conseguenza della determinazione delle predette aliquote, può, sulla base dei dati relativi al valore degli immobili esistenti nel territorio di Sarmato, prevedersi un’entrata I.C.I. per Euro 720.000,00 ed un’entrata per accertamenti, controlli e liquidazioni ICI degli anni precedenti pari a 15.000,00 euro;
RITENUTO di individuare funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attivitaà organizzativa e gestionale dell’imposta;
VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;
CON voti otto favorevoli e quattro contrari (Consiglieri Tanzi Anna, Marchesi Canzio, Riva Giuseppe e Marazzi Angela), resi in forma palese dai dodici Consiglieri presenti e votanti;
· ALIQUOTA ORDINARIA 6,0 per mille
· ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E UNA SOLA PERTINENZA 5,2 per mille
La pertinenza deve essere di categoria catastale C6 e posta nello stesso edificio;
· ALIQUOTA AGEVOLATA 4 per mille a favore dei proprietari che effettuino gli interventi di cui al comma 5 dell’art. 1 della legge 27.12.1997 n. 449, meglio specificati in narrativa;
detrazione d’imposta dovuta per l’abitazione principale nella misura di € 150,00 da applicarsi qualora il contribuente sia in possesso sei seguenti particolari requisiti:
· Pensionati con redditi non superiori alla pensione INPS minima, aventi i seguenti requisiti:
a) Pensionati con età superiore a 65 anni alla data del 31/12/2007;
b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
d) che il reddito annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore al doppio dell’importo della pensione minima sociale del capofamiglia;
· Portatori di handicap aventi i seguenti requisiti:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o un portatore di handicap con invalidità non inferiore al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
b) che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
c) che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;
d) che il reddito annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, includendo eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte e comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a 10.329,00 euro;
· Soggetti titolari di assistenza sociale a seguito di istruttoria da parte dell’ufficio comunale “Assistenza sociale”, aventi i seguenti requisiti
a) Reddito minimo vitale
· Pensionati con redditi non superiori alla pensione INPS minima
a) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;
b) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;
c) dichiarazione dei Redditi o CUD dell’anno precedente
· Portatori di handicap
a) certificato di riconoscimento di invalidità non inferiore al 100% all’01.01 dell’anno cui si riferisce l’imposta (2007);
b) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;
c) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;
d) dichiarazione dei Redditi dell’anno precedente
· Soggetti titolari di assistenza sociale
a) relazione del Servizio Assistenza del comune;
b) autodichiarazione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare non supera o è pari al reddito minimo vitale annuo;
c) autodichiarazione che l’abitazione che sconta tale deduzione non viene locata parzialmente per tutto l’anno di riferimento;
d) autodichiarazione attestante l’importo di eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte e non compresi nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o l’assenza degli stessi;
e) dichiarazione dei Redditi dell’anno precedente
Comunque, l’Amministrazione si riserva in ogni caso di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
Successivamente, con otto voti favorevoli e quattro contrari (Consiglieri Tanzi Anna, Marchesi Canzio, Riva Giuseppe e Marazzi Angela), resi in forma palese dai dodici Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
P A R E R I P R E V E N T I V I
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL |
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SERVIZIO TECNICO |
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO COMUNALE |
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Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune, come prescritto dall’art.124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal …………………. al ………..……….
Addì, ............................
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
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Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo in data …..…........................ al n ……................... in seguito:
¨ - A denuncia di vizio di legittimità/competenza.
¨ - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta
e che:
¨ - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.
¨ - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….……..
Addì, ..................... IL SEGRETARIO COMUNALE