LA GIUNTA COMUNALE


Premesso che:

-         L'art. 6 comma 1 del D.L.vo 504 del 30.12.1992 stabisce che  il Comune deve provvedere  a deliberare annualmente le aliquote ICI poichè, in caso contrario, si applicherebbe l'aliquota minima ICI del 4 per mille, compromettendo in tal modo l'equilibrio finanziario del Comune;

-         Le stime elaborate dall’ufficio finanziario delle entrate prevedibili per l'anno 2005, mantenendo invariate le tariffe attualmente in vigore, non permettono di  mantenere in equilibrio la gestione del Bilancio 2005;

 

Ritenuto pertanto di procedere ad un incremento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli Immobili mantenendo invariato l’importo della detrazione prevista per l’anno 2004 per l’abitazione principale;

 

Dato atto che la struttura tariffaria per l’anno 2005 si delinea come segue:

a) aliquota del  7 (SETTE)  per mille per le unità immobiliari e le relative pertinenze destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1;

b) aliquota ordinaria del 6,5 (SEIVIRGOLACINQUE) per mille per tutti gli altri immobili:

      - detrazione per l'abitazione principale di € 103,29;

e consente di prevedere un gettito pari a € .397.000,00 sufficiente per garantire l’equilibrio del bilancio di previsione 2005;

 

ATTESA  la propria competenza ad assumere il presente atto, stante il combinato disposto degli artt. 42 c.2. lett. f e 48 c.2 del D.lgs.18.8.2000;

 

PREMESSO che sulla proposta della delibera in oggetto è stato acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267:

-         del responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;

-         del responsabile del servizio ragioneria per ciò che riguarda la regolarità contabile;


Con voti unanimi favorevoli, espressi a norma di legge

 

DELIBERA


1)
Di applicare per l'anno 2005, relativamente all'Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote e detrazioni:

a) aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari e le relative pertinenze destinate ad opificio, classificate nel gruppo catastale D/1;

b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili

 

2) Di confermare inoltre, in 103,29 euro l'importo della detrazione per l’abitazione principale;

 

3) Di trasmettere copia della presente Deliberazione, dopo la sua adozione, al Ministero economia finanze per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali con le modalità previste dalla circolare 16.4.2003, n. 3;

 

4)  Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con unanime e separata votazione ai    sensi dell’ art. 134 del D.lgs.267/00;