Estratto della Delibera di C.C. n. 2 del 30 gennaio 2008

OGGETTO: I.C.I. - VARIAZIONE REQUISITI DETRAZIONE I.C.I. PER GIOVANI COPPIE - ANNO 2008         

 

…omissis…

 

 

D E L I B E R A

 

1.      nel rispetto degli equilibri di bilancio, di variare, per l’anno 2008 il punto e) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22/12/2007, stralciando l’ultima parte del paragrafo  che così recita: “e del quale i due risultino comproprietari”;

 

2.      di confermare pertanto tutte le aliquote e detrazioni così risultanti:

 

-         l’ aliquota del 4,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, nonché per le fattispecie previste all’art. 17 del regolamento ICI;

-         l’aliquota del 5 per mille per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi dell’art. 2 c. 3 della L. 431 del 09/12/1998;

-         l’aliquota del 5 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado come abitazione principale, ivi residenti. L’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione di specifica dichiarazione all’Ufficio Tributi, da effettuarsi entro la data di scadenza della rata di acconto dell’imposta dell’anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse;

-         l’ aliquota ordinaria del 7 per mille per fattispecie diverse dall’abitazione principale e pertinenze, nonché per le fattispecie non rientranti nell’art. 17 del regolamento ICI;

-         la detrazione di € 103,29 per l’abitazione principale e le pertinenze, nonché per le fattispecie previste all’art. 17 del regolamento ICI;

-         la detrazione di € 250,00 per  giovani coppie a condizione che:

a.                  abbiano un’età massima di 35 anni, riferita ad entrambi i componenti la coppia e riferita all’anno per il quale si chiede l’agevolazione;

b.                  abbiano contratto matrimonio dall’anno precedente al pagamento del tributo;

c.                  non siano proprietari di altri immobili sul territorio nazionale;

d.                  l’immobile per il quale si chiede l’agevolazione costituisca abitazione principale;

e.                  che almeno uno dei due componenti la coppia abbia contratto mutuo per l’acquisto dell’immobile nel quale risiedono;

f.                    l’immobile oggetto di acquisto non appartenga alle categorie catastali A/8 e A/9;

g.                  inoltrino istanza per ottenere l’agevolazione all’ufficio tributi entro il termine fissato per il primo pagamento, a valere per 5 annualità. E’ fatto obbligo di comunicazione al medesimo ufficio in caso di intervenute variazioni che comportino il venir meno dei requisiti per l’agevolazione.

 

3.      di dichiarare urgente il presente atto.