ESTRATTO DI DELIBERA N° 3 DEL 09/01/2006
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’ICI, imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche e le integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 53 punto 16 della legge 23 12 2000 n. 388 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, disponendo in tale modo che, tenuto conto dell’art. 42 lettera f) del comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, le relative deliberazioni siano adottate dalla Giunta Comunale ed allegate al bilancio di competenza;
- che l’art. 58 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti d’imposta e detrazioni per le abitazioni considerate “principali” applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998, previa adozione ai sensi dell’art. 52 del regolamento;
- che l’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 437 del 8 agosto 1996, attribuisce all’Ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2001 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di recupero del patrimonio edilizio;
VISTA la legge n. 266 del 23.12.05 con la quale vengono differiti al 31 marzo 2006 i termini di approvazione del bilancio di Previsione 2006;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra assunta, producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
a) nei riguardi del contribuente interessato dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito d’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
ILLUSTRATA la proposta per l’applicazione di aliquote ICI diversificate per l’anno 2006 a conferma di quelle in vigore nel 2005 e precisamente:
- aliquota 5 per mille per i soggetti d’imposta proprietari o comunque che godono di pari diritto reale per la prima casa;
- aliquota 7 per mille tutti gli altri immobili terreni compresi;
- la detrazione prevista dalla legge per la prima casa da £ 200 000 (pari a € 103,30) è elevabile a £. 250 000 (pari a € 129,10) per i soggetti il cui reddito (ISEE) non è superiore a € 15 000,00;
VISTO la legge 23 dicembre 2000 n. 388;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità nonché il regolamento sull’imposta comunale sugli immobili;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,
1. di confermare le aliquote differenziate in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2006 come segue:
· aliquota 5 per mille sugli immobili considerati per legge prima casa;
· aliquota 7 per mille tutti gli altri immobili terreni compresi;
· detrazioni € 129,10 pari a 250.000 lire rapportato ai mesi di possesso per i fabbricati che costituiscono l’abitazione principale del soggetto o soggetti a condizione che il reddito degli aventi diritto non superi 15.000,00 € (ISEE);
· la detrazione spettante per l’immobile considerato abitazione principale i cui soggetti godono di un reddito superiore a € 15.000,00 (reddito ISEE) viene confermato in € 103,30 pari a £ 200.000;
2. che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 30/9/1992 e successive modificazioni compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a) dell’art. 3 della legge 23/ 12/1996 n. 662 nonché della legge 23 12.2000 n. 388;
3. che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
4. di aver acquisito i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
5. di aver trasmesso la presente ai capigruppo consiliari ai sensi all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
Indi
VISTA l’urgenza di provvedere ai sensi del 4* comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con apposita ed unanime votazione,
Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.