OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO, la Legge 23/10/1992 n. 421, il D.L. 30/12/1992 n. 504, la Legge 08/06/1990 n. 142 e la Legge n. 662/96.
RICHIAMATA, la deliberazione della G.C. nr. 10 del 05.03.2004, esecutiva, avente ad oggetto: “Determinazioni sulle aliquote di imposte, tariffe e tasse per l’anno 2004” successivamente rettificata con deliberazione n. 13 del 15/03/2004, esecutiva, per mezzo della quale si è determinato di applicare per l’anno 2004 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
n    5,00 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze con detrazione di € 103.29, ed inoltre per le aree fabbricabili inserite nel PRG;
n    6,00 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione secondarie e relative pertinenze e per tutti gli altri immobili.
VISTO, il regolamento comunitario n. 1103 del 17/06/1993 e D.L.G. 213 del 24 giugno 1998;
VISTO, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/06/2004, con la quale sono state approvate le linee programmatiche di questa Amministrazione, nelle quali, fra l’altro, era previsto la diminuzione dal 5,00 per mille a 4,00 per mille dell’aliquota per le abitazioni principali;
RITENUTO, pertanto, di diminuire l’aliquota per le abitazioni principali e le loro pertinenze dal 5,00 per mille al 4,00 per mille
 
VISTO,  il parere favorevole di regolarità  tecnico – contabile, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
 
CON VOTI UNANIMI resi e proclamati nelle forme di legge
 
DELIBERA
1.                  di determinare, per l’anno 2005, le seguenti aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nel Comune di Pecorara:
§         4,00 per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze con detrazione di € 103,29 ed inoltre per le aree fabbricabili inserite nel PRG;
§         6,00 per mille per tutti i restanti immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo  n. 267 del 18.08.2000