PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Con deliberazione di Consiglio Comunale N° 216 del 19/11/2010 per l'anno 2011 si conferma quanto già disposto per l'anno  2010

Deliberazione di Consiglio Comunale N° 216 del 19/11/2010 - Oggetto: "Modifica e/o integrazione dell'attuale disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi" - Si allega di seguito lo schema delle aliquote e detrazioni :

ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVE ALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

 

·        Aliquota maggiorata del 9,00 per mille per le abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

 

·        aliquota ordinaria 7,00 per mille per i terreni e fabbricati soggetti all’imposta;

 

·        aliquota ridotta al 4,80 per mille relativamente a:

 

-         unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

 

-         unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate ;

 

-         unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti ed affini fino al secondo grado ivi residenti che la utilizzino come abitazione principale;

 

-         unità immobiliari di proprietà di persone fisiche, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

·        aliquota ridotta al 4,00 per mille relativamente a :

-         proprietari di fabbricati adibiti ad abitazione principale (categorie A1, A8, A9)che abbiano sostenuto spese per interventi -            per gli impianti solari termici, il dato relativo alla superficie installata, che non dovrà essere inferiore a 2 m2 per unità abitativa.

 

 

- per le unità immobiliari di nuova costruzione e le unità immobiliari oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificate o classificabili nelle categorie catastali D/1 (opifici), D/7 (fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di attività industriale), C/3 (laboratori per arti e mestieri) ed utilizzate direttamente dal proprietario per almeno tre anni, per l’esercizio della propria impresa prevedendo l’assunzione di almeno tre unità lavorative di cui: una donna di età superiore o uguale a 45 anni od un soggetto in  mobilità.

 

Il beneficio si applicherà ai fabbricati i cui lavori di costruzione siano ultimati dopo la data di esecutività della  presente deliberazione e a partire dall’effettiva utilizzazione dell’unità immobiliare per l’esercizio dell’attività di impresa, come attestata da misura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.

L’attività di impresa deve permanere per almeno tre anni a partire dall’effettiva apertura e deve comportare l’assunzione del personale prima citato.

 Se l’attività viene interrotta prima del triennio, l’impresa decade dal beneficio     dalla data di cessazione dell’attività.

 La domanda per il diritto dell’agevolazione I.C.I. deve essere presentata alla data di inizio dell’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare per l’esercizio dell’attività di impresa, contestualmente al possesso degli altri requisiti richiesti.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante o dal Titolare e presentata all’Ufficio Tributi – Viale P. Passeggio 42 – Piacenza o inviata a mezzo posta raccomandata allo stesso Ufficio del Comune di Piacenza.

Le imprese richiedenti le agevolazioni dovranno dimostrare, nel rispetto  di quanto sopra, l’incremento occupazionale derivante dalla nuova assunzione delle unità lavorative in precedenza citate.

L’Ufficio Tributi, a seguito della documentazione presentata, comunicherà l’accoglimento o meno della domanda, entro 60 giorni dal ricevimento, a tal fine farà fede esclusivamente la data apposta con il timbro di arrivo del protocollo generale, riservandosi ogni eventuale verifica sul possesso dei requisiti.

 

·      aliquota  ridotta al 4,00 per mille relativamente a:

 

-         unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431;

 

-         unità immobiliari concesse in locazione agevolata (Legge 431/98 comma 2 art. 5) a studenti universitari;

 

·      aliquota  ridotta al 3,00 per mille relativamente a:

 

-         unità immobiliari, di proprietà di persone fisiche, concesse in locazione,  tramite “l’Agenzia dell’affitto per l’accesso sul mercato privato da parte delle categorie deboli”,  a titolo di abitazione principale con contratto stipulato a sensi del comma 3 dell’articolo 2 Legge 09/12/98 n. 431;

 

DETRAZIONI

 

·        103,30 EURO annui quali detrazione d’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal contribuente;

 

·        154,94 EURO annui quali detrazione d’imposta a favore dei soggetti passivi sotto indicati, individuati in relazione alla particolare situazione di disagio economico-sociale della categoria di appartenenza:

 

Pensioni con basso reddito

 

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l’appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun’altra proprietà immobiliare;

 

l’abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad anni 65 compiuti, o da compiere, nel corso dell’anno 2011;

 

di essere in condizione non lavorativa con soli redditi da pensione, riferiti all’anno 2010, non superiori ai seguenti limiti:

 

·        7.230,40 EURO di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona;

 

·        11.521,12 EURO di reddito annuale imponibile ai fini IRPEF per le famiglie composte da due o più persone, pari al trattamento minimo rilevabile annualmente dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

 

Famiglie composte da 5 o più persone, all' 01/01/2010 con i seguenti requisiti:

 

possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare;

 

reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all’anno 2010, non superiore a 25.822,84 EURO annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di 5.164,57 EURO annui per ogni ulteriore componente;

 

Titolari alla data dell’01/01/2011, di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti.

 

Nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap o con la presenza di un soggetto gravato da invalidità civile  pari o superiore al 70% o con la presenza di un soggetto gravato da invalidità sul lavoro, per servizio e di guerra  pari al 50%,  il cui reddito complessivo annuo ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore ad Euro 25.822,84  annui imponibili IRPEF.

 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERITIFICAZIONE

 

Il contribuente deve far pervenire l’autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso   dei requisiti richiesti per il riconoscimento al diritto alla detrazione fino a 154.94 EURO;

 

Detta autocertificazione dovrà pervenire al Comune entro la scadenza prevista per il pagamento del saldo (16 dicembre);

 

I contribuenti che hanno inviato l’autocertificazione entro i termini indicati, possono tener conto della maggior detrazione di 51,64 EURO per l’anno di riferimento e per quelli successivi fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti.

 

L’Amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.