C O M UNE DI NIBBIANO
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PROVINCIA DI PIACENZA
DELIBERAZIONE N. 06 ADUNANZA DEL 29/04/2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ICI ANNO 2010.- |
L'anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 21,10 nella Sala adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultanto:
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Presente |
Assente |
1 |
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ALESSANDRO ALBERICI |
SI |
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2 |
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GIOVANNI DOTTI |
SI |
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3 |
- |
DANIELE RAZZA |
SI |
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4 |
- |
ALBINO CASSI |
SI |
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5 |
- |
CAMILLO PASSERINI |
SI |
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6 |
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GIAMPAOLO NUME |
SI |
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7 |
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DANIELE PASQUALI |
SI |
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8 |
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NICOLETTA PASSERINI |
SI |
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9 |
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LORIS VITALI |
SI |
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10 |
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ALBERTO BORGHI |
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SI |
11 |
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MASSIMILIANO GOBBI |
SI |
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12 |
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MAURIZIO NEGROMANTI |
SI |
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13 |
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VALENTINA POCHINTESTA |
SI |
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TOTALE : |
12 |
1 |
Partecipa il Segretario Comunale Dott. EDOARDO RAUCCI il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell'adunanza il Sig. ALESSANDRO ALBERICI in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ICI ANNO 2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009 che ha prorogato al 31/03/2010 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2010;
RICHIAMATA la legge 28/12/2001 n. 448 (Legge finanziaria per il 2002) che all’art. 27 comma 8 ha stabilito che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali….. e le tariffe dei servizi pubblici locali è fissato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 27/03/2009, esecutiva, con la quale veniva determinata l’ aliquota dell’ imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune, per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 43 del 25 marzo 2010 avente per oggetto: “APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE ANNI 2010/2011/2012”;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende confermare per l’anno 2010 le aliquote vigenti nell’anno 2009 ;
RICHIAMATI inoltre l’art. 1 comma 7, del decreto – legge 27 maggio 2008, n° 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n° 126 e l’art. 77 – BIS, comma 30, del decreto – legge 25 giugno 2008, n°112 per effetto dei quali è sospeso il potere per gli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggoiorazioni di aliquote Tributi;
RITENUTO di provvedere in merito confermando la detrazione per la prima casa in €. 103,29;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;
VISTO IL Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la legge N° 311 del 30/12/2004;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il decreto legilslativo n. 504 del 30/11/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTA la L. n° 248 del 04/08/2006;
VISTA la L. n° 286 del 24/11/2006;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007:
VISTO il decreto legge n. 248 del 31/12/2007 convertito nella legge n. 31 del 28/02/2008
VISTA la L. n° 296 del 27/12/2006 con particolare riferimento all’art. 1 comma 156 che ha modificato l’art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 attribuendo al Consiglio Comunale anziche’ alla Giunta la competenza, a decorrere dall’01/01/2007, ai fini della determinazione dell’aliquota I.C.I. ;
Con voti n. 9 favorevoli, astenuti n. 3 (Gobbi, Negromanti e Pochintesta), contrari n. 0 , su n.12 Consiglieri presenti;
DELIIBERA:
1) Di stabilire per l’anno 2010 le seguenti aliquote ICI;
- 4,8 per mille - per immobili adibiti ad abitazione principale iscritti nella categoria catastale A1 a A8 e le relative pertinenze (box, locali di deposito), significando che in caso di più immobili classificabili come pertinenza, si applica l’aliquota agevolata ad uno solo di essi iscritti in catasto nella categoria C6;
- 6,5 per mille per gli altri fabbricati e le aree edificabili.-
- detrazione per abitazione principale €. 103,29
2) Di dare atto che vengono rispettati gli equilibri di Bilancio.-
3) Di incaricare il funzionario Responsabile del Servizio per l’espletamento degli adempimenti
inerenti e conseguenti al presente atto.
COMUNE DI NIBBIANO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione N° 50 Adunanza del 27/04/2010
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI NUOVI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI.- |
L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la GIUNTA COMUNALE si è riunita con la presenza dei Sigg.:
! Presenti ! Assenti ! ================== 1) ALESSANDRO ALBERICI - Sindaco ! si ! ! 2) GIOVANNI DOTTI - Ass. ! si ! ! 3) DANIELE RAZZA - " ! ! si ! 4) ALBINO CASSI - " ! si ! ! 5) CAMILLO PASSERINI - " ! ! si ! == ================ t o t a l e ! 3 ! 2 ! ================== |
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, D.Lgs.
18/8/2000 n. 267), il Segretario Comunale Dott. EDOARDO RAUCCI;
Il SINDACO ALESSANDRO ALBERICI, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.-
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI NUOVI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE
EDIFICABILI.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO CHE:
· con decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
· L'art. 2, comma, 1, lett. b) del decreto citato definisce come segue le aree fabbricabili: “per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità”;
CONSIDERATO CHE:
· ai sensi del comma 6 dell'art. 5 del D.Lvo 504/92, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della Legge 457/1978, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera;
· l'art. 11-quaterdecies, comma 16 del D.L. n. 203 del 30.09.2005, convertito in Legge n. 248 del 02.12.2005, nonchè l'art. 36, comma 2 del Decreto "Visco-Bersani" n. 223 del 04.07.2006 convertito in Legge n. 248 del 04.08.2006, interpretano il suddetto comma 1, lett. b), art. 2 del D.Lvo 504/92 e precisano che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
· l'art. 5, comma 5° del D.L.vo 504/92 fissa i criteri di determinazione di area fabbricabile ai fini
dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. In base alla predetta normativa, il valore impositivo ai fini I.C.I. delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:
· alla zona territoriale di ubicazione;
· all'indice di edificabilità;
· alla destinazione d'uso consentita;
· agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
· ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
DATO ATTO CHE:
· il comma 2 dell’art. 10 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili stabilisce che: “La Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree; in questo caso è precluso al Comune il potere di accertamento qualora il soggetto passivo abbia versato tempestivamente l’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito, relativamente all’anno d’imposta per il quale lo stesso versamento è stato effettuato”;
VISTE le delibere di Giunta Municipale n. 33 del 26/03/2003 e n. 19 del 07/02/2004 con le quali sono stati determinati i valori delle aree edificabili;
TENUTO CONTO che con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valle del Tidone n. 08 del 03/06/2009 sono stati approvati il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in forma associata in vigore dal 26/08/2009;
CONSIDERATO che la classificazione delle aree edificabili operata dagli strumenti urbanistici sopra citati è variata rispetto a quella in vigore fino al 26/08/2009;
RITENUTO pertanto di dover determinare i nuovi valori delle aree edificabili, dall’01/01/2010, ai fini dell’applicazione dell’ICI, sulla base della nuova classificazione urbanistica operata dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in vigore appunto dal 26/08/2009;
VISTA la perizia redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 21/04/2010 e trasmessa all’Ufficio Tributi in data 23/04/2010 la quale contiene i nuovi valori di riferimento delle aree edificabilili, nonché i criteri per la determinazione degli stessi;
TENUTO CONTO che la perizia di cui sopra è meritevole di approvazione;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 18/12/1998 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto Legislativo n. 504/1992;
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 reso dal Responsabile del Servizio interessato;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge
D E L IB E R A
DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE
DELLE AREE EDIFICABILI
AI FINI I.C.I.
Nibbiano, lì 21 aprile 2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. LUIGI MASERATI
In ottemperanza alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione comunale, si procede a determinare il valore venale delle aree edificabili ai fini ICI, secondo la classificazione operata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) in forma associata (Comuni di Pianello V.T. – Nibbiano – Pecorara - Caminata), approvati con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valle del Tidone n. 08 del 03.06.2009, in vigore dal 26.08.2009.
Premessa
Con perizia redatta il 27 febbraio 2003, il servizio provvedeva a stimare il valore venale delle aree edificabili, ai fini dell’appplicazione dell’I.C.I., secondo la classificazione operata dal PRG, in vigore dal 1° luglio 2002.
Con deliberazione n. 33, adottata il 26.03.2003, esecutiva, la Giunta comunale approvava i valori, così come determinati dal servizio, disponendone la loro applicazione.
Nell’anno 2004, l'Amministrazione comunale chiedeva di verificare se, i prezzi determinati in precedenza, potevano essere considerati ancora attuali per il calcolo dell’imposta.
Con perizia redatta il 05 febbraio 2004, il servizio provvedeva quindi ad una nuova valutazione delle aree, poi approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 07.02.2004.
Il 26 agosto 2009, con l’entrata in vigore della nuova strumentazione urbanistica sopra richiamata (PSC e RUE), le previsioni edificatorie sul territorio comunale hanno subito alcune modifiche, sia in termini di disponibilità di aree, sia per quanto attiene l’applicazione degli indici edilizi che determinano la potenzialità edificatoria delle aree medesime.
Riguardo alle zone di potenziale espansione edilizia individuate dal PSC, occorre rilevare che la loro effettiva edificabilità è subordinata all’approvazione del Piano Operativo Comunale (POC), ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 20/2000, pertanto in questa sede non si procede alla determinazione del valore ICI delle aree in esse ricomprese.
Al contrario, le previsioni di trasformazione edilizia, previste nell’ambito del RUE, sono immediatamente operative, pertanto occorre procedere all’attribuzione del valore ICI alle aree ricomprese nei diversi tessuti edilizi individuati dal RUE medesimo.
Ciò premesso, ai fini della valutazione, occorre prendere ora in considerazione gli elementi principali che, nel corso degli ultimi anni, hanno influito sull'attività edilizia e, di conseguenza, sul mercato immobiliare.
Lo sviluppo maggiore si è registrato in frazione Trevozzo. Fra le ragioni principali, che hanno agito sullo sviluppo edilizio della località, primeggia, senza dubbio, la vicinanza geografica agli agglomerati urbani più importanti di fondo valle (Castelsangiovanni, Borgonovo V.T.), ove hanno sede i servizi di rilevanza comprensoriale (ospedali, ferrovia, servizi sanitari, centri commerciali, centri sportivi, centri d'assistenza sociale, ecc.). Occorre, inoltre, tenere conto che la località medesima è sede di servizi primari, quali scuole, uffici pubblici, farmacia, sedi decentrate dei servizi territoriali. Rilevante, ancora, la presenza della strada provinciale che attraversa il paese e che ne permette il rapido collegamento con i più importanti centri della vallata e con il capoluogo di Provincia. Un ulteriore elemento d'influenza sull'attività edificatoria della località è da ricercare nello sviluppo edilizio del limitrofo comune di Pianello V.T., dove la minore disponibilità di aree edificabili ed il maggior costo di acquisto rispetto a Trevozzo, ha giocato un ruolo importante nell’orientamento dell’attività edilizia.
Una minore attività edilizia si è invece registrata nel capoluogo, dove molto ridotta era la disponibilità di aree edificabili, ma dove anche la domanda è stata più significativa nel campo del recupero del patrimonio edilizio esistente, che non nell’ambito della nuova edificazione.
Nei restanti centri abitati del territorio, per effetto delle scelte pianificatorie operate dal previgente PRG, si è registrata un’attività edilizia legata pressoché esclusivamente ad interventi sull’esistente, con il mercato delle aree pressoché inattivo.
Dalle informazioni sull’andamento attuale del mercato immobiliare, assunte presso gli operatori del settore (professionisti, imprese, agenzie immobiliari), nonché dall’analisi dell’attività edilizia riscontrabile dagli atti d’ufficio, nel periodo 2004-2009, se ne desume che il mercato immobiliare delle aree edificabili sta conoscendo una situazione di stallo sin dallo scorso anno, anche in conseguenza della grave crisi economica che sta interessando l’intera nazione. Negli ultimi due anni, chi ha voluto investire nel settore edilizio, lo ha fatto prevalentemente con interventi sul patrimonio esistente, oppure ha costruito ex novo su terreni già di proprietà.
Allo stato attuale, per quanto si è potuto appurare, all’abbondante offerta di terreni edificabili, corrisponde una flebile ed incerta domanda, che non gioca certo a favore di un incremento dei prezzi di vendita ma, semmai, ne determina la lieve flessione o, quantomeno, la stagnazione.
Per quanto a conoscenza di chi scrive, il prezzo delle aree edificabili nel nostro territorio, è stabile da alcuni anni e non vi è previsione di una tendenza all’aumento.
La valutazione è fatta considerando la previsione insediativa prevista dal RUE rapportata alla previgente pianificazione dettata dal decaduto PRG, la densità edilizia riscontrabile nei diversi ambiti urbanistici, la quantità di aree disponibili sul mercato immobiliare, l'andamento del mercato stesso nell'ambito del territorio comunale e nei comuni limitrofi, la collocazione geografica delle località interessate e le loro caratteristiche specifiche sotto il profilo urbanistico edilizio, la presenza delle opere di urbanizzazione, la presenza dei servizi primari, dei servizi pubblici, dei collegamenti viabilistici, delle infrastrutture di interesse collettivo.
Come già detto in precedenza, si è tenuto conto anche degli aspetti emersi dalla consultazione diretta degli operatori del settore (professionisti, imprese, agenzie immobiliari), presso i quali si è potuto assumere informazioni utili sull’andamento del mercato e sui prezzi correnti di compravendita.
La valutazione è ovviamente determinata con valenza generalizzata in relazione alla sola destinazione urbanistica conferita dal RUE ed è da ritenere applicabile alle aree aventi effettiva capacità edificatoria, pertanto prive di limitazioni di natura vincolistica eventualmente imposte dal PSC o da strumenti di pianificazione sovraordinati che ne possano precludere l’utilizzo a scopo edificatorio.
I valori sotto riportati fanno espresso riferimento alla zonizzazione operata dal RUE e sono definiti separatamente per i diversi aggregati urbani e località, giacché, per ognuno di essi, diverso è il rapporto fra domanda ed offerta e diverse sono le condizioni oggettive e soggettive dei terreni edificabili, in funzione delle argomentazioni sopra riferite.
Le località e gli ambiti indicati trovano corrispondenza negli elaborati del RUE.
CAPOLUOGO | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente residenziale a media densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 32) |
65,00 |
Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 33) |
61,00 |
Tessuto ad impianto unitario (art. 34) |
65,00 |
TREVOZZO | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente residenziale a media densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 32) |
78,00 |
Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 33) |
75,00 |
Tessuto ad impianto unitario (art. 34) |
78,00 |
Tessuto produttivo isolato (art. 38) |
31,00 |
STRA’ | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente residenziale a media densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 32) |
70,00 |
Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 33) |
66,00 |
TORRE GANDINI | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto storico periferico (art. 24) |
28,00 |
SALA MANDELLI | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto storico periferico (art. 24) |
32,00 |
Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 33) |
40,00 |
TREBECCO | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente residenziale a media densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 32) |
37,00 |
Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 33) |
35,00 |
GENEPRETO | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto storico periferico (art. 24) |
30,00 |
CASE MOSSI | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente residenziale periferico (art. 36) |
32,00 |
STADERA | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto storico periferico (art. 24) |
28,00 |
Tessuto prevalentemente residenziale periferico (art. 36) |
30,00 |
TASSARA | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto storico periferico (art. 24) |
28,00 |
SEGUZZONE | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto storico periferico (art. 24) |
32,00 |
CEMENTIFICIO | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente residenziale a bassa densità dei Capoluoghi e dei centri frazionali maggiori (art. 33, comma 5) |
42,00 |
ZONA PRODUTTIVA – STRA | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto produttivo isolato (art. 38) |
35,00 |
ZONA PRODUTTIVA – MOLINO DEL CEPPETTO (VASCELLINO) | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente produttivo ad impianto unitario (art. 37) |
26,00 |
Tessuto produttivo isolato (art. 38) |
24,00 |
ZONA PRODUTTIVA – VILLA SOLARI | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente produttivo ad impianto unitario (art. 37) |
26,00 |
ZONA PRODUTTIVA – LA CASETTA | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto prevalentemente produttivo ad impianto unitario (art. 37) |
26,00 |
ZONA PRODUTTIVA – CAVA | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto produttivo isolato (art. 38) |
24,00 |
ZONA PRODUTTIVA – (ROMELLINA) | |
DESTINAZIONE URBANISTICA |
VALORE Euro/mq. |
Tessuto produttivo isolato (art. 38) |
24,00 |
Ritenuto esaurito l'argomento, chiudo la presente, in Nibbiano, oggi 21 aprile dell'anno 2010.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. LUIGI MASERATI