Visto il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28.12.1998;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazione consiliare n.42 del 12.12.1998;
Visto l’art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre, n. 296 (Finanziaria 2007) che modificando l’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 504/1992 dispone che l’aliquota ICI sia stabilita dal Consiglio Comunale;
Visto l’art. 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che prevede un aumento della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile fino alla concorrenza di un importo massimo di € 200,00;
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre, n. 296 (Finanziaria 2007) che dispone che l’approvazione delle tariffe e delle aliquote, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 04.03.2008, esecutiva, ai sensi di legge, con la quale venivano determinate per l’anno 2008 le aliquote I.C.I. e relative detrazioni;
Ritenuto per l’anno d’imposta 2008 di determinare le aliquote I.C.I. come segue:
· 5,00 per mille su abitazione principale* e relative pertinenze, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
· 6,50 per mille per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze;
· 3,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
· 7,00 per mille per le aree fabbricabili per le quali, trascorsi tre anni dalla data di classificazione, non sia stata attivata alcuna attività edificatoria;
Ritenuto inoltre di fissare, per l’anno 2008, la detrazione per abitazione principale in €.103,29;
Richiamato l’articolo 53 comma 16 legge 388/2000;
Visto il parere istruttorio favorevole, resi ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario sotto il profilo della regolarità tecnico contabile;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese
1) Di confermare per l’anno d’imposta 2008 le aliquote I.C.I applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:
· 5,00 per mille su abitazione principale* e relative pertinenze, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
· 6,50 per mille per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze;
· 3,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
· 7,00 per mille per le aree fabbricabili per le quali, trascorsi tre anni dalla data di classificazione, non sia stata attivata alcuna attività edificatoria;
2) di fissare per l’anno 2008 la detrazione per la sola abitazione principale in € 103,29 con i termini e le modalità del Dlgs 504/92 come novellato;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento, esecutivo ai sensi di lex al Ministero dell’Economia e delle Finanze – mediante invio telematico – per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Richiamato l’art.134 comma 4° del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, con successiva separata votazione, espressa in forma palese, riportante il seguente esito:
Presenti n. Votanti n. Astenuti n.
Con voti favorevoli n. contrari n.
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.