DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.18 DEL 10.03.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria deliberazione n.12 del 05.03.2004, esecutiva, ai sensi di legge, con la quale venivano stabilite per l’anno 2004 le aliquote I.C.I;
Ritenuto per l’anno d’imposta 2005 di determianre le aliquote I.C.I così come segue:
· 5,00 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
· 6,50 per mille per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze;
· 3,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
· 7,00 per mille per le aree fabbricabili per le quali, trascorsi tre anni dalla data di classificazione, non sia stata attivata alcuna attività edificatoria.
Richiamato l’articolo 53 comma 16 Legge 388/2000;
Visto l’articolo 8 del D.Lgs. 504/92, così come integrato e modificato dall’art.3 comma 55 Legge 662/96 e dall’art. 58 comma 3 del D.Lgs. n. 446/97;
1. di determinare per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:
· 5,00 per mille su abitazione principale e relative pertinenze, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
· 6,50 per mille per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze;
· 3,00 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
· 7,00 per mille per le aree fabbricabili per le quali, trascorsi tre anni dalla data di classificazione, non sia stata attivata alcuna attività edificatoria.
2. di determinare per l’anno 2005 la detrazione per la sola abitazione principale e fattispecie equivalente in €.113,62 con i termini e le modalità del D.lgs. 504/92 come novellato;
3. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.