Delibera n. 22 del 28.02.2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992;
Visti gli art. 52, 54 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 1997;
Visto il Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25.02.00, esecutivo ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 7 febbraio 2004, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2004. Conferma aliquote e detrazione;
Ritenuto di lasciare inalterate le aliquote e la detrazione per la prima abitazione in vigore;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/00;
Visto il D.L. n. 314/04 con il quale sono stati prorogati i termini per l’approvazione del bilancio al 31.03.2005;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;
- in linea tecnica e contabile dal Responsabile dall'Ufficio Ragioneria;
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di confermare per l'anno 2005, le aliquote I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale già in vigore per l'anno 2004 e precedenti come di seguito indicato:
· le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principale, nonché quelle locate a residenti, con un contratto di locazione regolarmente registrato sono assoggettate all'aliquota del 5 ‰ (cinque per mille);
· le unità immobiliari concesse in uso gratuito con contratto di comodato registrato a parenti e/o affini entro il primo grado in linea retta e entro il secondo in linea collaterale sono assoggettate all'aliquota del 5‰ (cinque per mille);
· le pertinenze delle unità immobiliari di cui punti 1 e 2 in un numero massimo di due (categorie catastali C2, C6) vengono pure assoggettate all'aliquota del 5‰ (cinque per mille). L'ammontare di detrazione è unico e se non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima;
· le unità immobiliari sfitte, nonché quelle locate a non residenti, come precedentemente specificato, sono assoggettate alle aliquote del 6‰ (sei per mille);
· le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6‰ (sei per mille);
· le unità adibite ad abitazione diversa da quella principale e non incluse nelle categorie precedenti sono assoggettate all'aliquota del 6‰ (sei per mille);
· le pertinenze delle stesse vengono pure assoggettate all'aliquota del 6‰ (sei per mille);
· tutti gli altri beni immobili (opifici, terreni, negozi, immobili adibiti ad attività produttiva etc.) indipendentemente dal fatto che siano posseduti da cittadini residenti o da cittadini non residenti, sono assoggettati alla aliquota del 5‰ (cinque per mille);
· detrazione per l'abitazione principale €. 103,29;
· Concessionario di Riscossione "Padana Riscossioni S.p.A." c/c postale n. 300293;
di prendere atto che il gettito fiscale del presente provvedimento pari a €. 1.015.000,00 è stato previsto nel Bilancio di Previsione per l'anno 2005;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.