ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 009 DEL 13/04/2011
AD OGGETTO:
“I.C.I. ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2011.
RECEPIMENTO PROPOSTA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 09/03/2011”
OMISSIS
IL CONSIGLIO COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
DI DETERMINARE le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno di imposta 2011:
A) 4,50 per mille per l’abitazione principale;
B) 4,00 per mille relativamente a:
a) Fabbricati adibiti ad abitazione principale per i quali siano state sostenuto spese per interventi atti a conseguire risparmio energetico. I requisiti necessari per ottenere detta agevolazione sono i seguenti:
· spese sostenute nel corso del 2011, documentate ed al netto di contributi a fondo perduto ricevuti o attesi;
· importo minimo spese sostenute al netto di contributi € 10.000;
tale agevolazione è valida per gli anni 2011, 2012, 2013;
gli interventi dovranno riguardare:
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI intese come soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, attraverso il ricorso a fonti rinnovabili (impianti solari termici e fotovoltaici).
Documentazione necessaria:
certificazione di installazione (o autodichiarazione con allegata fattura) comprovante la sussistenza dell’impianto solare termico o fotovoltaico. La documentazione dovrà contenere:
- per gli impianti fotovoltaici, il dato relativo alla potenza installata, che non dovrà essere inferiore a 1.5 kW per unità abitativa;
- per gli impianti solari termici, il dato relativo alla superficie installata, che non dovrà essere inferiore a 2 m2 per unità abitativa.
RISPARMIO ENERGETICO inteso come raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007, attraverso qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio.
Documentazione necessaria:
attestato di “qualificazione energetica” da predisporre in conformità allo schema riportato nell’allegato A del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti (articolo 5, commi 3 e 4 del decreto 19 febbraio 2007) con la metodologia semplificata riportata dall’allegato B del medesimo decreto attuativo.
La domanda per il diritto all’agevolazione I.C.I. deve essere presentata all’acquisizione della certificazione di installazione.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal proprietario dell’immobile e presentata all’Ufficio Tributi del Comune o inviata a mezzo posta raccomandata allo stesso Ufficio.
L’Ufficio Tributi si riserva la possibilità di rispondere entro 60 giorni dal ricevimento della domanda; a tal fine farà fede esclusivamente la data apposta con il timbro di arrivo del protocollo generale.
b) per le unità immobiliari di nuova costruzione e le unità immobiliari oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, classificate o classificabili nelle categorie catastali D/1 (opifici), D/7 (fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di attività industriale), C/3 (laboratori per arti e mestieri) ed utilizzate direttamente dal proprietario per almeno tre anni, per l’esercizio della propria impresa prevedendo l’assunzione di almeno tre unità lavorative.
Il beneficio si applicherà ai fabbricati i cui lavori di costruzione siano ultimati dopo la data di esecutività della presente deliberazione e a partire dall’effettiva utilizzazione dell’unità immobiliare per l’esercizio dell’attività di impresa, come attestata da visura del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.
L’attività di impresa deve permanere per almeno tre anni a partire dall’effettiva apertura e deve comportare l’assunzione del personale prima citato.
Se l’attività viene interrotta prima del triennio, l’impresa decade dal beneficio dalla data di cessazione dell’attività.
La domanda per il diritto all’agevolazione I.C.I. deve essere presentata alla data di inizio dell’effettivo utilizzo dell’unità immobiliare per l’esercizio dell’attività di impresa, contestualmente al possesso degli altri requisiti richiesti.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante o dal Titolare e presentata all’Ufficio Tributi del Comune o inviata a mezzo posta raccomandata allo stesso Ufficio.
Le imprese richiedenti le agevolazioni dovranno dimostrare, nel rispetto di quanto sopra, l’incremento occupazionale derivante dalla nuova assunzione delle unità lavorative in precedenza citate.
L’Ufficio Tributi, a seguito della documentazione presentata, comunicherà l’accoglimento o meno della domanda, entro 60 giorni dal ricevimento; a tal fine farà fede esclusivamente la data apposta con il timbro di arrivo del protocollo generale, riservandosi ogni eventuale verifica sul possesso dei requisiti.
C) 6,00 per mille per tutti gli altri immobili;
DI STABILIRE altresì, per l’anno 2011, le seguenti detrazioni di imposta per abitazione principale di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni:
A) € 103,30 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
B) da € 103,30 a € 154,94 - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap o con la presenza di un soggetto gravato da invalidità civile pari o superiore al 70% o con la presenza di un soggetto gravato da invalidità sul lavoro, di guerra o di servizio pari o superiore al 50%, il cui reddito complessivo annuo ai fini I.R.P.E.F. non sia superiore ad Euro 25.822,84;
Le suddette agevolazioni sono usufruibili dietro presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2. La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al Comune - Ufficio Tributi - oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31.05.2011 ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 2011. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2011, già tenere conto della detrazione richiesta. L’Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d’ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n° 504/92;
C) da € 103,30 a € 206,59 - per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale - alle seguenti condizioni:
1) Giovani coppie - di nuova costituzione - di età fino a 32 anni - che non siano proprietarie di altri immobili da adibire ad abitazione e che acquistino la loro prima casa con un mutuo;
2) Presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e possesso di requisiti di cui al punto precedente indicando i dati identificativi del coniuge o convivente ed allegando dichiarazione dell'Istituto di Credito o Ente Erogatore il mutuo riportante gli estremi del finanziamento concesso come prima casa.
La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al Comune - Ufficio Tributi oppure spedita per posta a mezzo raccomandata A.R. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 30.11.2011 ed avrà valore per i periodi di imposta ICI anno 2011 e 2012.
I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate ICI 2011 già tenere conto della detrazione richiesta.
L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e ad effettuare accertamenti d’Ufficio. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
OMISSIS