Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

 

“ ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I PER L’ANNO D’IMPOSTA 2010”

(Delibera di C.C n. 8 del 25 Marzo 2010)

 

1) Di determinare per l’anno 2010, le aliquote differenziate dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I), che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

-         Aliquota ordinaria 6,3 per mille (sei virgola tre per mille);

-         Aliquota per abitazione principale con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per mille (Quattro virgola nove per mille);

-         Aliquota per casa sfitta 7 per mille (sette per mille);

 

2) Di determinare in  € 103,30 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo;

 

3) Di determinare in € 154,94 annue la detrazione d’imposta a favore dei soggetti passivi  appartenenti alle  categorie particolari in possesso della sola abitazione e garage, come di seguito riportate:

 

PENSIONATI

-         Con possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l’appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare;

-         L’abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad           anni 65 compiuti o da compiere nel corso dell’anno 2010;

-         Di essere in condizione non lavorativa con solo redditi da pensione, riferiti all’anno 2009, non superiori ai seguenti limiti:

€ 7.500,00  di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona;

     € 10.845,60 di reddito annuale imponibile ai fini IRPEF  per le famiglie composte da due o più persone;

 

FAMIGLIE  composte all’ 01.01.2010 da 6 o più persone ed in possesso della sola abitazione e garage, con i seguenti requisiti:

-         Possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare;

-         Reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all’anno 2009, non superiore           a €  30.987,42  annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di € 5.164,57  annui per ogni ulteriore componente;

 

TITOLARI alla data del 01.01.2010, di assistenza sociale a livello Comunale, a norma dei vigenti Regolamenti  in possesso della sola abitazione e garage.

 

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere comunicato tramite autocertificazione

 

 

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere comunicato tramite autocertificazione con le seguenti modalità:

 

Il Contribuente deve far pervenire l’autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento al diritto alla detrazione fino a € 154,94;

 

Detta autocertificazione nei modelli di cui agli allegati 1 – 2 – 3),  dovrà pervenire al Comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (16 Giugno – 16 Dicembre);

I Contribuenti che hanno inviato l’autocertificazione entro i termini indicati, possono al momento del pagamento delle rate I.C.I 2010, tenere conto della maggiore detrazione di € 51,64;

 

L’Amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

4)  “Omissis”;

5)  “Omissis”;

6)  “Omissis”;

7)  “Omissis”.

                                                                      PRECISAZIONI

 

L’aliquota casa sfitta si applica:

per le seconde case e relative pertinenze tenute a disposizione dai residenti, abitazioni e relative pertinenze non affittate;

 

In relazione al disposto  dell’art. 1 del D.L n. 93 del 27 Maggio 2008, art. 1, convertito nella Legge n. 126 del 24 Luglio 2008 sono ESCLUSE dal pagamento dell’imposta le seguenti abitazioni ad eccezione di quelle  di categoria catastale  A/1 A/8 e A/9;

 

a)   Abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)   Abitazione utilizzata dai soci assegnatari della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

c)   Abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero e a condizione che non risulti locata;

d)  Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari;

e)   Abitazione posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in Istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f)    L’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al II grado con applicazione della sola aliquota ridotta e non della detrazione. Per poter usufruire di tale esenzione il Contribuente dovrà compilare e ritornare apposito modello disponibile presso l’Ufficio Tributi  al fine della comunicazione dei dati catastali dell’immobile oggetto di esenzione.

g)   Il soggetto passivo che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale e a condizione che  non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA

 

 -  Diretto all’Agente della riscossione: EQUITALIA EMILIA NORD SPA c/corrente n. 88620505;

 -   Versamento con utilizzo del modello F 24.

 

CODICI per versamento con modello F24: Comune: B025;  Abitazione principale: 3901; Ulteriore detrazione ICI: 3900;  Terreni agricoli: 3902;   Aree fabbricabili: 3903;   Altri fabbricati: 3904;  Interessi: 3906;  Sanzioni: 3907