Comune di Borgonovo Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

 

 

“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005”

(Delibera di G.C n.30 del 24.02.2005)

 

 

 

1) Di determinare per l’anno 2005, le  stesse aliquote differenziate dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I), che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

- Aliquota ordinaria 6,3 per mille (sei virgola tre per mille);

- Aliquota per abitazione principale e per una sola pertinenza (C6) posta nello stesso edificio 4,9 per mille (Quattro virgola nove per mille);

- Aliquota per casa sfitta 7 per mille (sette per mille);

 

2) Di determinare in  € 103,30 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuale parte residua della pertinenza del soggetto passivo;

 

3)Di determinare in € 154,94 annue la detrazione d’imposta a favore dei soggetti passivi  appartenenti alle  categorie particolari in possesso della sola abitazione e garage, come di seguito riportate:

 

PENSIONATI

-         Con possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l’appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto , uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun altra proprietà immobiliare;

-         L’abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad   anni 65 compiuti o da compiere nel corso dell’anno 2005;

-         Di essere in condizione non lavorativa con solo redditi da pensione, riferiti all’anno 2004, non superiori ai seguenti limiti:

€ 7.500,00  di reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF per i nuclei composti da una sola persona;

€ 10.845,60 euro di reddito annuale imponibile ai fini IRPEF  per le famiglie composte da due o più persone;

 

FAMIGLIE  composte all’ 01.01.2005  da 6 o più persone ed in possesso della sola abitazione e garage, con i seguenti requisiti:

-         Possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare;

-          Reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all’anno 2004, non superiore a €  30.987,42  annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di € 5.164,57  annui per ogni ulteriore componente;

 

 

 TITOLARI alla data del 01.01.2005, di assistenza sociale a livello Comunale, a norma dei vigenti Regolamenti  in possesso della sola abitazione e garage.

 

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere comunicato tramite autocertificazione con le seguenti modalità:

Il Contribuente deve far pervenire l’autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento al diritto alla detrazione fino a € 154,94;

 

Detta autocertificazione nei modelli di cui agli allegati 1 – 2 – 3),  dovrà pervenire al Comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (30 Giugno – 20 Dicembre);

 

I Contribuenti che hanno inviato l’autocertificazione entro i termini indicati, possono al momento del pagamento delle rate I.C.I 2005, tenere conto della maggiore detrazione di € 51,64;

 

L’Amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

4) “Omissis”;

5) “Omissis”;

6) “Omissis”;                                                             

7) “Omissis”;

8) “Omissis”.

 

PRECISAZIONI

 

L’aliquota casa sfitta si applica:

per le seconde case e relative pertinenze tenute a disposizione dai residenti, abitazioni e relative pertinenze non affittate;

 

L’aliquota abitazione principale si applica:

a)      Abitazione principale del soggetto passivo;

b)      Abitazione utilizzata dai soci assegnatari della Cooperativa edilizia a proprietà indivisa;

c)       Abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero e a condizione che non risulti locata;

d)      Alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le case popolari;

e)      Abitazione posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in Istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f)         L’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al II grado con applicazione della sola aliquota ridotta e non della detrazione.

 

La detrazione d’imposta  è prevista per le abitazioni di cui ai punti a,b,c,d,e.