P.G. N.: /2009
Progr. n.: 13/2010
Data Seduta Consiglio: 21/01/2010
Data Pubblicazione: 23/01/2010
Data Esecutività: 02/02/2010

Esecutivo
Comune di Carpi


Atto di Consiglio
S2 Tributi
Imposta Comunale sugli Immobili ICI - Determinazione aliquote per l'anno 2010.
Delibera con parere contabile in parte corrente
- Delibera di Consiglio -


Sono presenti n. 25 consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni in più: Zironi; in meno Alboresi, Pollastri, Gasparini Casari, Verrini, Pivetti.

E' presente la dr.ssa Mantovani dirigente del Settore S2 Finanze Bilancio

L'ass. Caruso presenta il punto in oggetto che viene discusso nell'ambito del dibattito del Bilancio Preventivo 2010.


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Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione magnetica a cura della segreteria comunale a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo.


Più nessuno muovendo osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera in oggetto.

Essa viene approvata a maggioranza dei voti espressi:

consiglieri presenti e votanti n. 25

a favore 18 (PD = 17, IdV = 1)
contrari 7 (PdL = 6, 5ST BeppeGrillo.it-PRC = 1)


nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili e successive modifiche;

Vista la legge 23/12/96 n. 662 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI e in particolare il comma 53 che varia l'art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Vista la suddetta L. 662/96 art. 3 comma 4 che ha confermato le disposizioni dell'art. 4 comma 1 del D.L. 8/8/96 n. 437, convertito con modificazioni, dalla L. 24/10/1996 n. 556 in merito all’applicazione dell'aliquota ridotta alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Considerato che:
Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali dei terreni nella misura del 25% come disposto dai commi 48-51-52 dell'art. 3 della menzionata L. 662/96;

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare gli art. 58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI nonchè la relativa potestà regolamentare;

Visto l'art. 4 della legge 9/12/1998 n. 431 che consente l'applicazione di aliquote ICI favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi territoriali per il Comune di Carpi sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, previsti nei "contratti tipo", nonché la possibilità di derogare, per i comuni definiti ad alta tensione abitativa di cui all’art.1 del D.L. 30/12/88 n.551 convertito nella legge 21/2/89 n.61, al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Vista la delibera del CIPE 30 maggio 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19/6/1985, nonchè la delibera del 13/11/2003 n.87/03 pubblicata nella G.U. del 18/2/2004. n. 40, che individuano il Comune di Carpi tra quelli ad alta tensione abitativa;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

Vista la legge 27/12/2006, n.296, articolo unico, comma 156 (Finanziaria 2007) che dispone la competenza del consiglio comunale per l'approvazione delle aliquote d'imposta ICI;


Visto l’articolo 1 comma 1 del D.L. 93/2008 convertito nella Legge n.126/2008 che prevede, a decorrere dal 2008, l’esclusione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1 (signorili), A/8 (ville), A/9 ( castelli);

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 7 del citato D.L. 93/2008, confermato dall’art.77-bis del D.L. 112/2008 è stato introdotta la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011;

Vista la deliberazione C.C. n. 194 del 21/12/1998, divenuta esecutiva in data 4/1/1999 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 1/1/1999; integrato con delibera C.C. n.45 del 25/1/2001 e modificato con delibera C.C. 55 del 29/3/2007;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 24/01/2008 è stato modificato il regolamento per l’applicazione dell’ICI disponendo l’abrogazione dell’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e affini;

Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 24/01/2008 relativa alla determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2008 e che tali aliquote risultano prorogate al 2009 ai sensi del citato comma169, articolo unico della legge 296/2006 (Finanziaria 2007);


Dato atto che per l’anno 2009 le aliquote in vigore sono le seguenti:


Stabilito che e' stata quantificata nel bilancio di previsione 2010 un'entrata derivante dall'imposta ICI di euro 16.363.329,12 che contribuisce a garantirne il pareggio economico-finanziario;


Ritenuto opportuno mantenere invariate le aliquote in vigore, ad eccezione degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art.2, comma 3 della legge 431/98, che si ritiene di agevolare con una aliquota del 6,9 per mille al fine di favorire ulteriormente l’immissione di alloggi sul mercato a canoni accessibili;

Valutato che in tal modo può essere ottenuto il gettito previsto nel bilancio di previsione 2010, contando anche sull'ampliamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati, oltre che sull'incremento naturale delle nuove costruzioni;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di determinare in diminuzione:

L'aliquota ridotta del 6,9 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art.2, comma 3, della legge 431/98, utilizzando il contratto-tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria, secondo l’accordo territoriale per il Comune di Carpi.
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’Ente, allegando copia del contratto - tipo, assoggettato alla L.431/98, come definito dai sottoscrittori dell’accordo.
La fruizione dell’aliquota agevolata avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione;

di confermare per l'anno 2010 le restanti aliquote ICI da applicare nel Comune di Carpi nelle seguenti misure:

1. Aliquota ridotta del 4,6 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che:

Per tale unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di legge di euro 103,291.

2. Aliquota ridotta del 2 per mille a favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi e relative pertinenze da affittare a titolo di abitazione principale secondo l’accordo per la promozione dell’offerta di immobili ad uso abitativo sottoscritto dall’Associazione Intercomunale dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, l’ ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena e i rappresentanti di associazioni e sindacati.
Per poter beneficiare dell’aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all’Ente, allegando copia del contratto - tipo, assoggettato alla L.431/98, come definito dai sottoscrittori dell’accordo.
La fruizione dell’aliquota agevolata avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione.

3. Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nei punti successivi;

4. Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, con la precisazione che:
di dare atto che la corrispondente entrata di euro 16.363.329,12 è stata prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2010 in corso di approvazione e comprende 500.000 euro di recupero derivante dalla lotta all'elusione fiscale;

di disporre la pubblicazione a norma dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Sandro Dotti, funzionario del Servizio Tributi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
(Taurasi) (Masini)


FIRMATO: La Dirigente del Settore
(Dott.ssa Patrizia Mantovani)
Patrizia Mantovani


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