Visto l’articolo 1 comma 1 del D.L. 93/2008 convertito nella Legge n.126/2008 che prevede, a decorrere dal 2008, l’esclusione dall’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione di quelle di categoria catastale A1 (signorili), A/8 (ville), A/9 ( castelli);Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 7 del citato D.L. 93/2008, confermato dall’art.77-bis del D.L. 112/2008 è stato introdotta la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011;Vista la deliberazione C.C. n. 194 del 21/12/1998, divenuta esecutiva in data 4/1/1999 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 1/1/1999; integrato con delibera C.C. n.45 del 25/1/2001 e modificato con delibera C.C. 55 del 29/3/2007;Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 24/01/2008 è stato modificato il regolamento per l’applicazione dell’ICI disponendo l’abrogazione dell’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e affini; Vista la deliberazione di C.C. n. 16 del 24/01/2008 relativa alla determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2008 e che tali aliquote risultano prorogate al 2009 ai sensi del citato comma169, articolo unico della legge 296/2006 (Finanziaria 2007);Dato atto che per l’anno 2009 le aliquote in vigore sono le seguenti:
Ritenuto opportuno mantenere invariate le aliquote in vigore, ad eccezione degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art.2, comma 3 della legge 431/98, che si ritiene di agevolare con una aliquota del 6,9 per mille al fine di favorire ulteriormente l’immissione di alloggi sul mercato a canoni accessibili;
Il Presidente Il Segretario Generale (Taurasi) (Masini)