PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

P.G. N.: /2007
Progr. n.: 16/2008
Data Seduta Consiglio: 24/01/2008
Data Pubblicazione: 26/01/2008
Data Esecutività: 05/02/2008

Esecutivo
Comune di Carpi


Atto di Consiglio
S2 Tributi
Imposta comunale sugli immobili - Determinazione aliquote anno 2008.
Delibera con parere contabile in parte corrente
- Delibera di Consiglio -


Sono presenti n.27 consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni in più: Principi, Braglia e Zironi; in meno: Tirelli.

E' presente la D.ssa Patrizia Mantovani, dirigente del settore Finanze e Bilancio.

La Presidente al termine del dibattito (vedere i verbali precedenti) pone in votazione, una dopo l'altra, le varie proposte relative al bilancio preventivo 2008, tra le quali quella in oggetto.

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Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione magnetica a cura della segreteria comunale a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo.

Più nessuno muovendo osservazioni, la Presidente pone in votazione la proposta di delibera in oggetto.

consiglieri presenti n.27
consiglieri votanti n.26

astenuti 1 (GCI - Borsari)

a favore 21 (PD = 17 , V = 1, PdCI = 1, UDEUR = 2)
contrari 5 (FI = 3, UDC = 1, PRC = 1)

nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE


Visto il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili e successive modifiche;

Vista la legge 23/12/96 n. 662 che ha modificato in modo consistente la legislazione ICI e in particolare il comma 53 che varia l'art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Vista la suddetta L. 662/96 art. 3 comma 4 che ha confermato le disposizioni dell'art. 4 comma 1 del D.L. 8/8/96 n. 437, convertito con modificazioni, dalla L. 24/10/1996 n. 556 in merito all’applicazione dell'aliquota ridotta alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Considerato che:
ai sensi del comma 56 art. 3 della legge 662/96, i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che il comma 55 art. 3, della L. 662/96 prevede l'aumento della detrazione per le unita' immobiliari adibite all'abitazione principale dal soggetto passivo da euro 92,962 a euro 103,291 dall'anno d'imposta 1997;

Che il medesimo comma 55 dell'art. 3 della L. 662/96 prevede che tale detrazione si applichi anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Che, a norma della L.662/96, l'importo della detrazione per l'abitazione principale di euro 103,291 può essere elevato fino a euro 258,228, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali dei terreni nella misura del 25% come disposto dai commi 48-51-52 dell'art. 3 della menzionata L. 662/96;

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare gli art. 58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI nonche' la relativa potesta' regolamentare;

Visto l'art. 4 della legge 9/12/1998 n. 431 che consente l'applicazione di aliquote ICI nella misura del 9 per mille , per i comuni definiti ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del D.L. 30/12/88 n. 551 convertito nella legge 21/2/89 n. 61, in deroga al limite massimo del 7 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Vista la delibera del CIPE 30 maggio 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19/6/1985, nonchè la delibera del 13/11/2003 n.87/03 pubblicata nella G.U. del 18/2/2004. n. 40, che individuano il Comune di Carpi tra quelli ad alta tensione abitativa ;

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; prevede inoltre che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendano prorogate di anno in anno;

Vista la deliberazione C.C. n. 194 del 21/12/1998, divenuta esecutiva in data 4/1/1999 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 1/1/1999; integrato con delibera C.C. n.45 del 25/1/2001 e modificato con delibera C.C. 55 del 29/3/2007;

Visto il comma 5 dell'articolo 1 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) che dispone una ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di 200 euro; l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale detrazione si aggiunge a quella già prevista di euro 103,29;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 adottata in data odierna, immediatamente eseguibile, è stato ulteriormente modificato il regolamento per l’applicazione dell’ICI disponendo l’abrogazione del punto b) comma 1 dell’articolo 14 relativo all’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e affini;

Vista la legge 27/12/2006, n.296, articolo unico, comma 156 (Finanziaria 2007) che dispone la competenza del consiglio comunale per l'approvazione delle aliquote d'imposta ICI;

Stabilito che e' stata quantificata nel bilancio di previsione 2008 alla voce di bilancio 20 un'entrata derivante dall'imposta ICI di euro 19.350.000,00 che contribuisce a garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione 2008;

Considerato che alla voce di bilancio 25 è prevista una riduzione per maggiore gettito ICI presunto di cui all'art 2 del D.L.262/2006 per euro 587.000, che tale riduzione è avvenuta non in misura proporzionale alla maggior base imponibile che si stima intorno ai 70.000 euro, ma in misura proporzionale ai contributi ordinari concessi.Con un ordine del giorno collegato alla finanziaria il Governo "si impegna a prevedere, attraverso iniziative adeguate, una compensazione delle minori somme certificate dai Comuni, rispetto a quelle effettivamente loro ridotte"

Ritenuto opportuno mantenere invariate:


Valutato che in tal modo può essere ottenuto il gettito previsto nel bilancio di previsione 2008, contando anche sull'ampliamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati, oltre che sull'incremento naturale delle nuove costruzioni;

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



DELIBERA




Di determinare per l'anno 2008 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Carpi nelle seguenti misure:

1. Aliquota ridotta del 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Carpi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che:

  1. per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
  2. si considera abitazione anche direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; la fruizione dell’aliquota ridotta avrà decorrenza dall’anno di presentazione della comunicazione.


Per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di legge di euro 103,291, oltre all’ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile ICI, come disposto dalla legge 244/07 (finanziaria 2008).
Tale ulteriore detrazione non può superare l’importo di 200 euro e si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.

2. Aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi da affittare secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta di immobili ad uso abitativo", sottoscritto dall'Associazione Intercomunale dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, l'ACER, la Provincia di Modena e i rappresentanti di associazioni e sindacati.
Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia del contratto - tipo, assoggettato alla L.431/98, come definito dai sottoscrittori dell'accordo.
La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione.

3. Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nei punti successivi;

4. Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, con la precisazione che:

Di prendere atto dell'ulteriore detrazione di € 51,65, approvata con modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C. n. 45 del 25/1/2001, divenuta esecutiva in data 1/2/2001, introdotta dal 2001 per i nuclei familiari composti da n. 5 o più componenti, in possesso di determinati requisiti specificati nel regolamento stesso e che tale ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio;

Di dare atto che la corrispondente entrata di euro 19.350.000 e' stata prevista alla voce di bilancio 20 "ICI - Imposta comunale sugli immobili" del Bilancio di previsione dell'esercizio 2008 in corso di approvazione e comprende 600.000 euro di recupero derivante dalla lotta all'elusione fiscale;

Di disporre la pubblicazione a norma dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Sandro Dotti, funzionario del Servizio Tributi.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente Il Segretario Generale
(Menozzi) (Masini)


FIRMATO: La Dirigente del Settore
(Dott.ssa Patrizia Mantovani)
Patrizia Mantovani


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