P.G. N.:
/
2005
Prog. n.
:
3
/
2006
Data Seduta Giunta:
12/01/2006
Data Pubblicazione:
14/01/2006
Data Esecutività:
24/01/2006
Esecutivo
C
omune di
C
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Atto di Giunta
S2 Tributi
Conferma aliquote Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006.
Delibera con parere contabile in parte corrente
-
Delibera di Giunta
-
LA GIUNTA COMUNALE
Visto
il D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili e successive modifiche;
Considerato
che, con atto di Giunta comunale n. 12 del 17/1/2005, sono state determinate le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2005;
Stabilito
che è stata quantificato nel bilancio di previsione 2006, al cap.20, una entrata derivante dall'imposta ICI di euro 19.600.000,00, di cui €.600.000,00 per l'attività di recupero, che contribuisce a garantire l'equilibrio economico del Bilancio;
Valutato
che il gettito previsto può essere ottenuto ad invarianza di aliquote e continuando l'azione di recupero dell'elusione e con progetti finalizzati all'applicazione del comma 336 della L. 311/2004 (Finanziaria 2005);
Ritenuto
opportuno pertanto confermare per il 2006 le aliquote vigenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili al fine di contribuire a garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione 2006;
Visto
L'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Adempiuto
a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
ad unanimità di voti;
DELIBERA
Di confermare
per l'anno 2006 le aliquote vigenti dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel Comune di Carpi nelle seguenti misure:
1
. Aliquota ridotta del 4,8 per mille
in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Carpi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che:
a
. per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
b
. si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c
. si considera abitazione principale anche l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, con la precisazione che in questo caso non spetta la detrazione per abitazione principale.
Per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di legge di euro 103,291, ad esclusione del precedente punto
c
.
Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di cui ai precedenti punti
b
e
c,
gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente.
La fruizione dell'aliquota ridotta avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione.
2.
Aliquota del 2 per mille
a favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi da affittare secondo l'
"Accordo per la promozione dell'offerta di immobili ad uso abitativo"
,
sottoscritto dall'Associazione Intercomunale dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, l'ACER, la Provincia di Modena e i rappresentanti di associazioni e sindacati.
a.
Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia del contratto - tipo, assoggettato alla L.431/98, come definito dai sottoscrittori dell'accordo.
La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione.
3
. Aliquota del
4,4 per mille
a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431/98, utilizzando il contratto-tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria, secondo l'accordo territoriale per il Comune di Carpi.
a
. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia del contratto agevolato, stipulato alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della L 431/1998 .
La fruizione dell'aliquota agevolata avra' decorrenza dall' anno di presentazione della comunicazione.
4
.
Aliquota del
4 per mille
a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione di comunicazione scritta all'Ente.
5.
Aliquota ordinaria del
7
per mille
per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nei punti successivi;
6.
Aliquota del 6
per mille
per gli immobili con categoria catastale C/1 - C/3 e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita) direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività;
a
. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all' Ente e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione.
7
.
Aliquota del
9 per mille
per gli alloggi non locati, con la precisazione che:
a
. per alloggio non locato si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata ne' data in comodato a terzi, per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
b
. non si intendono soggetti all'aliquota del 9 per mille, bensi' all'aliquota del 7 per mille, i fabbricati non utilizzati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
di prendere atto
dell'ulteriore detrazione di euro 51,645, approvata con modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C. n. 45 del 25/1/2001, divenuta esecutiva in data 1/2/2001, introdotta dal 2001 per i nuclei familiari composti da n. 5 o più componenti, in possesso di determinati requisiti specificati nel regolamento stesso e che tale ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio;
di dare atto
che la corrispondente entrata di euro
19.600.000,00 e' stata prevista al cap. 20 "ICI - Imposta comunale sugli immobili" del Bilancio di previsione dell'esercizio 2006 in corso di approvazione;
di disporre
la pubblicazione a norma dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97.
di dare atto
che il Responsabile del Procedimento è il geom. Sandro Dotti.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
(Campedelli)
(Masini)
FIRMATO: La Dirigente del Settore
(Dott.ssa Patrizia Mantovani)
Patrizia Mantovani
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