Imposta comunale sugli immobili ICI - Determinazione aliquote per l'anno 2005
Delibera con parere contabile in parte corrente
- Delibera di Giunta -
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il D. Lgs. n. 504 del 30/12/92, in attuazione alla delega conferita in materia di finanza territoriale dall'art. 4 della legge 23/10/1992 n. 421 e' stata istituita l'imposta comunale sugli immobili - ICI e che, gia' dal 1994, l'introito dell'imposta e' destinato integralmente al bilancio comunale;

Visto che la legge 23/12/96 n. 662 ha modificato in modo consistente la legislazione ICI e in particolare il comma 53 ha cambiato completamente l'art. 6 del D. Lgs. 504/92 disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Visto che la suddetta L. 662/96 art. 3 comma 4 ha confermato le disposizioni dell'art. 4 comma 1 del D.L. 8/8/96 n. 437, convertito con modificazioni, dalla L. 24/10/1996 n. 556 in merito alla possibilita' per il Comune di applicare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

Che ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge 662/96 i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Preso atto che il comma 55 art. 3, della L. 662/96 prevede l'aumento della detrazione per le unita' immobiliari adibite all'abitazione principale dal soggetto passivo da euro 92,962 a euro 103,291 dall'anno d'imposta 1997;

Che il medesimo comma 55 dell'art. 3 della L. 662/96 prevede che tale detrazione si applichi anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Che, a norma della L.662/96, l'importo della detrazione per l'abitazione principale di euro 103,291 può essere elevato fino a euro 258,228, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Che il D.L. 11/3/97 n. 50, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n.122, prevede la facoltà di elevare la detrazione per l'abitazione principale anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale;

Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25% come disposto dai commi 48-51-52 dell'art. 3 della menzionata L. 662/96;

Visto il D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare gli art. 58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI nonche' relativa potesta' regolamentare;

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 1 comma 5 ove e' disposto che i Comuni possano fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
Vista la deliberazione C.C. n. 194 del 21/12/1998, divenuta esecutiva in data 4/1/1999 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 1/1/1999;

Preso atto che è stata approvata una modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C. 45 del 25/1/2001 divenuta esecutiva in data 1/2/2001, che introduce dal 2001 l'ulteriore detrazione di euro 51,645 per i nuclei familiari composti da n.5 o più componenti, in possesso di determinati requisiti specificati nel regolamento stesso e che tale ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio;
Visto l'art. 4 della legge 9/12/1998 n. 431 che consente l'applicazione di aliquote ICI favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti nei "contratti-tipo", nonche' derogare, per i comuni definiti ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del D.L. 30/12/88 n. 551 convertito nella legge 21/2/89 n. 61, al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati;

Vista la delibera del CIPE 30 maggio 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19/6/1985, nonchè la delibera del 13/11/2003 n.87/03 pubblicata nella G.U. del 18/2/2004. n. 40, che individuano il Comune di Carpi tra quelli ad alta tensione abitativa ;

Visto che l'art. 31 comma 1 della legge 23/12/1998 n. 448 sposta al 31 dicembre il termine previsto per deliberare il bilancio di previsione, nonche' tariffe ed aliquote d'imposta per i tributi locali;

Che la legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002), prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Visto il D.L. del 30/12/2004 che rinvia al 28/2/2005 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per il 2005 da parte degli enti locali;
Stabilito che e' stata quantificata nel bilancio di previsione 2005 un'entrata derivante dall'imposta ICI di euro 19.900.000,00 che contribuisce a garantire l'equilibrio economico del Bilancio;
Ritenuto opportuno salvaguardare l'abitazione principale mantenendo l'aliquota ridotta del 4,8 per mille, estesa alle relative pertinenze e alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, mantenere l' incentivo per gli interventi di recupero degli immobili inagibili e di interesse storico, nonche' considerare con particolare riguardo gli alloggi concessi in locazione con contratto agevolato (L.431/98), soprattutto quelli affittati in base all'accordo sottoscritto con l'ACER, per favorirne l'offerta sul mercato;

Che appare opportuno mantenere l'aliquota agevolata per gli immobili posseduti da artigiani e commercianti, utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività;

Calcolato che il gettito previsto puo' essere ottenuto diversificando le aliquote, come segue: mantenendo al 4,8 per mille l'aliquota ridotta per l'abitazione principale; spostando al 7 per mille l'aliquota ordinaria per gli altri immobili; lasciando invariate rispetto allo scorso anno le aliquote del: 2 per mille per gli alloggi a disposizione da affittare secondo l' "Accordo per la promozione dell'offerta di immobili ad uso abitativo" sottoscritto dall'ACER; 4,4 per mille per gli alloggi concessi in locazione con contratto agevolato; 4 per mille l'aliquota agevolata per gli interventi volti al recupero di unità immobiliari inabitabili o di interesse storico localizzati nei centri storici; 6 per mille l'aliquota per gli immobili posseduti da artigiani e commercianti utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività; 9 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati; contando sull'allargamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati e continuando l'azione di recupero dell'elusione, oltre che sull'incremento naturale.

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti,
DELIBERA

di determinare per l'anno 2005 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Carpi nelle seguenti misure:

1. Aliquota ridotta del 4,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Carpi, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la precisazione che:

a. per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e C/7, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale;
b. si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c. si considera abitazione principale anche l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale, con la precisazione che in questo caso non spetta la detrazione per abitazione principale.

Per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' prevista la detrazione di legge di euro 103,291, ad esclusione del precedente punto c.

Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di cui ai precedenti punti b e c, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente.

La fruizione dell'aliquota ridotta avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione.

2. Aliquota del 2 per mille a favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi da affittare secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta di immobili ad uso abitativo", sottoscritto dall'Associazione Intercomunale dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, l'ACER, la Provincia di Modena e i rappresentanti di associazioni e sindacati.
a.Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia del contratto - tipo, assoggettato alla L.431/98, come definito dai sottoscrittori dell'accordo.

La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione.

3. Aliquota del 4,4 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alloggi e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431/98, utilizzando il contratto-tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria, secondo l'accordo territoriale per il Comune di Carpi.
a. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia del contratto agevolato, stipulato alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 della L 431/1998.

La fruizione dell'aliquota agevolata avra' decorrenza dall' anno di presentazione della comunicazione.

4. Aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione di comunicazione scritta all'Ente.

5. Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nei punti successivi;

6. Aliquota del 6 per mille per gli immobili con categoria catastale C/1 - C/3 e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita) direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività;

a. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all' Ente e avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione.

7. Aliquota del 9 per mille per gli alloggi non locati, con la precisazione che:
a. per alloggio non locato si intende l'unita' immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata ne' data in comodato a terzi, per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
b. non si intendono soggetti all'aliquota del 9 per mille, bensi' all'aliquota del 7 per mille, i fabbricati non utilizzati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.

di prendere atto dell'ulteriore detrazione di euro 51,645, approvata con modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C. n. 45 del 25/1/2001, divenuta esecutiva in data 1/2/2001, introdotta dal 2001 per i nuclei familiari composti da n. 5 o più componenti, in possesso di determinati requisiti specificati nel regolamento stesso e che tale ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio;
di dare atto che la corrispondente entrata di euro 19.900.000,00 e' stata prevista al cap. 20 "ICI - Imposta comunale sugli immobili" del Bilancio di previsione dell'esercizio 2005 in corso di approvazione;
di disporre la pubblicazione a norma dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97.
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Sandro Dotti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
IL V.SEGRETARIO GENERALE
(Campedelli)
(Casarini)

FIRMATO: La Dirigente del Settore
(Dott.ssa Patrizia Mantovani)
Patrizia Mantovani


Allegati:


File allegati: