ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 25/03/2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MO) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2008

 

1) di confermare per l'anno 2008, per le ragioni espresse in premessa, le

   sottoelencate aliquote ICI:

 

   - aliquota del 5,9 per mille per unità immobiliare direttamente adibita

      ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti

      passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibi

      te ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonchè per gli

      alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

      popolari;

   

   - aliquota del 5,9 per mille per le pertinenze dell'abitazione principa

     le, intendendo per pertinenza il garage o il posto auto, anche se

     ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita 

     l'abitazione principale,

 

   - aliquota 5,9 per mille per l'unità immobiliare considerata adibita ad

     abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà o usufrutto

     da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

     ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che

     la stessa non risulti locata;                         

 

   - aliquota 5,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a

     parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno

     stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata

     anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione

     spetta in ragione della quota percentuale di possesso;        

 

  - aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri fabbricati (con

     esclusione degli alloggi sfitti) e per i terreni;

 

   - aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dall '1.1.2008

     risultano non locate, ovvero non occupate, da rapportarsi al periodo

     dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, sono escluse

     le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese

    che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzio

     ne e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni succes

     sivi alla data di ultimazione dei lavori;   

  

   - aliquota del 7 per mille  per le aree fabbricabili;

 

2) di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di Euro 104,00;

 

3)  a partire dall'anno d'imposta 2008 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A01,A08e A09, si detrae, oltre la detrazione di Euro 104,00, un'ulteriore importo pari all'1,33 per mille sulla base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

 

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Per tale fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad Euro 104,00,con esclusione dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione, di cui al precedente punto 3).

 

5) Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per abitazione principale e le detrazioni di cui i precedenti punti 2) e 3)  da calcolarsi in ragione della percentuale di possesso ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato destinato a propria abitazione principale situato nel comune di San Possidonio; nel caso in cui risultino soddisfatte tali condizioni, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà applicare le detrazioni di cui i precedenti punti 2) e 3) in misura proporzionale alla propria quota di possesso.