- VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992 n.504 con cui, a decorrere dall'anno 1993, è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- Visto l'art.27, comma 8 della Legge n.488/2001 ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- PRESO atto che l'aliquota è stabilita con deliberazione del Comune con effetto per l'anno successivo;
- VISTO l'art.6, comma 1 del D.Lgs.504/92 come modificato dall'art.31 della Legge 23.12.1998 n.448 Legge finanziaria;
- RITENUTO opportuno di confermare le aliquote già determinate per l'anno 2004 al fine di garantire, oltre a quelli istituzionali, anche gli altri servizi già erogati dal Comune;
- Considerato che la detrazione per l'abitazione principale è pari a Euro 104,00;
- VISTO l'art. 58 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 recante modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
- VISTA la Legge 23.12.96 n. 662 e la Legge 449/1997;
- VISTO il Testo Unico n.267/2000 e in particolare gli art.42 e 48;
- VISTO che ai sensi dell'art.49 comma 1 del Testo Unico 267/2000 il Responsabile del Servizio Intercomunale dei tributi Dott.Mirto Pasquale ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta e visto il parere favorevole del Responsabile Settore economico finanziario Rag.Diegoli Marinella sulla regolarità contabile;
- CON VOTI favorevoli unanimi resi per alzata di mano
D E L I B E R A
1) di confermare per l'anno 2005 per le ragioni espresse in premessa,le sottoelencate aliquote ICI:
- aliquota del 5,9 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari), nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- aliquota del 5,9 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, intendendo per pertinenza il garage o il posto auto, anche se ubicati in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'abitazione principale,
- aliquota 5,9 per mille per l'unità immobiliare considerata adibita ad abitazione principale ,se posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,
- aliquota 5,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
- aliquota del 6,8 per mille per tutti gli altri fabbricati (con esclusione degli alloggi sfitti) e per i terreni;
- aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dall '1.1.2005 risultano non locate, ovvero non occupate, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, sono escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;
- aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
2) di dare atto che la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene applicata nella misura di Euro 104,00;
3) di dare atto altresì che la nuova determinazione delle aliquote I.C.I. e l'acquisizione delle nuove entrate è condizione per poter realizzare i programmi e gli interventi di sviluppo previsti nel bilancio 2005 e per la manutenzione degli immobili di proprietà comunale, per garantire i servizi istituzionali dell'ente e migliorare le prestazioni nei riguardi dei cittadini;
4) con successiva votazione, all'unanimità, di dichiarare, ai sensi dell'art.134 comma 4° D.Lgs.18/08/00 n.267, immediatamente eseguibile il presente atto, visto che ai sensi dell'art.172 comma 1 lettera e) del D.Lgs.267/2000 sono allegati al bilancio di previsione le delibere con le
quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe e le aliquote d'imposta.
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