PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

COPIA

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  9  del 24/01/2008

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2008.

 

 

N. 9

 

IMPOSTA  COMUNALE SUGLI  IMMOBILI - ICI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2008.

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

          Premesso che con D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, in attuazione alla delega conferita in materia di finanza territoriale all'art.4 della L. 421 del 23/12/1992, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e che già dal 1994 l'introito è destinato integralmente al bilancio comunale;

 

          Visto che l'art.3, comma 53 della L. 662 del 23/12/1996 ha modificato in modo consistente l'art.6 del D.Lgs. 504/92 disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale o di alloggi non locati;

 

          Vista che la suddetta L. 662/96 art.3 comma 4 ha confermato le disposizione dell'art.4 comma 1 del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito con modificazioni dalla L. n. 556 del 24/10/1996 in merito alla possibilità per il Comune di applicare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

          Che ai sensi del comma 56 dell'art.3 della L.662/96 i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

 

          Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25% come disposto ai commi 48-51, 52 dell'art.3 della menzionata L.662/96;

 

          Visto il D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare gli artt.58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI nonchè relativa potestà regolamentare;

 

          Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del 22/12/1998 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 01/01/1999 e successive modificazioni;

 

          Considerato che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è quello fissato per la deliberazione del bilancio di previsione. ( 31/03/2008);

 

          Ritenuto opportuno diversificare le aliquote come segue:

-        fissando al 5,1 per mille l'aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze;

-        fissando al 4,4 per mille l'aliquota per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione                      quale abitazione principale, con contratto agevolato ai sensi dell'art.2 comma 3 della legge                               431/98, al fine di favorirne l'offerta sul mercato;                                                                                      

-        fissando al 7 per mille l'aliquota ordinaria per gli altri immobili;

 

          Considerato che la detrazione sulla abitazione principale viene fissata in Euro 103,29;

 

          Che ai sensi dell'art.1 comma 5 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) è prevista una ulteriore detrazione pari all' 1,33 ‰ della base imponibile per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura non superiore a 200,00 Euro;

 

          Che tale ulteriore detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. La minore imposta che deriva dall'applicazione dell'ulteriore detrazione ai sensi del comma 5 art.1 legge 244/07 (legge finanziaria 2008), è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato ai singoli comuni, a fronte di certificazione da prodursi al Ministero dell'Interno entro la data del 30 aprile 2008;

 

          Calcolato che il gettito quantificato in Euro 2.670.000,00 al lordo del compenso del Concessionario può essere ottenuto diversificando le aliquote come sopra e contando sull'allargamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati nell'anno 2007;

 

          Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario;

 

          Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;

 

          Con voti favorevoli 11 (Unione), contrari 6 (CDL), astenuti nessuno, e quindi a maggioranza, espressi nei modi e forme di legge,

 

 

DELIBERA

 

 

- di determinare per l'anno 2008 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Novi di Modena nelle seguenti misure:

 

          1) Aliquota ridotta al 5,1 per mille in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi che occupano l'immobile quale abitazione principale;

b) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori/figli),  che la occupano quale loro abitazione principale;

e) pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono asservite alle predette abitazioni (di cui ai punti a,b,c,d, con la precisazione che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o  classificabili alle categorie catastali C/6, C/2 e  C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o  complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione  principale;

                                                                                                                                   

 

Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di cui ai precedenti punti c.-d.-e. gli interessati dovranno farne richiesta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, entro il termine per effettuare il pagamento in acconto dell'ICI per l'anno di imposta di competenza, qualora l'assimilazione abbia riguardo il primo semestre, oppure entro il termine per il versamento del saldo ICI nel caso in cui il diritto all'assimilazione sorga nel secondo semestre dell'anno. La richiesta ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non siano variati i presupposti per l'assimilazione all'abitazione principale. In tal caso è fatto obbligo al possessore di comunicare per iscritto all'Ufficio comunale la perdita dei requisiti entro i termini sopra indicati. Le richieste possono essere consegnate direttamente al protocollo comunale o inviate tramite raccomandata A/R. La mancata presentazione potrà essere sanzionata, fino alla misura massima di legge, ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs,504/1992, ossia come violazione concernente la mancata trasmissione di atti e documenti.

 

          2) Aliquota agevolata al 4,4 per mille a favore dei proprietari che concedono in locazione quale abitazione principale, alloggi e pertinenze già sfitti con contratto agevolato ai sensi dell'art.2 comma 3 legge 431/98.

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno farne richiesta scritta all'ente nel corso del 2008 allegando copia del contratto agevolato. L'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della richiesta fino alla data di scadenza del contratto, salvo variazione delle condizioni.

 

          3) Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili.

 

- di confermare in Euro 103,29 la detrazione sulla abitazione principale;

 

- di riconoscere l'ulteriore detrazione ai sensi dell'art.1 comma 5 della legge 244/07 (legge finanziaria 2008) come da premessa precisando che la minore imposta derivante  è rimborsata con oneri a carico del bilancio dello Stato ai singoli comuni, a fronte di certificazione da prodursi al Ministero dell'Interno entro la data del 30 aprile 2008;

 

- di dare atto che la corrispondente entrata di Euro 2.670.000,00 è  prevista nel Bilancio di previsione dell'esercizio 2008 in corso di approvazione;

 

- di dichiarare, come dichiara  con voti favorevoli 11 (Unione), contrari 6 (CDL), astenuti nessuno, e quindi a maggioranza, il presente atto,  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

 

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