N. 7

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE

ANNO 2006.

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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, in

attuazione alla delega conferita in materia di finanza

territoriale all'art.4 della L. 421 del 23/12/1992, è stata

istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e che già dal

1994 l'introito è destinato integralmente al bilancio comunale;

Visto che l'art.3, comma 53 della L. 662 del 23/12/1996 ha

modificato in modo consistente l'art.6 del D.Lgs. 504/92

disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non

inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può

essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi

diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla

abitazione principale o di alloggi non locati;

Vista che la suddetta L. 662/96 art.3 comma 4 ha

confermato le disposizione dell'art.4 comma 1 del D.L. 8/8/1996

n.437, convertito con modificazioni dalla L. n. 556 del

24/10/1996 in merito alla possibilità per il Comune di

applicare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche

soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprietà

indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare

direttamente adibita ad abitazione principale;

Che ai sensi del comma 56 dell'art.3 della L.662/96 i

Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione

principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà

o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non

locata;

Che a norma della L.662/96, l'importo della detrazione per

l'abitazione principale di euro 103,29 può essere elevato fino

a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio;

Che il D.L. 11/3/97 n.50, coordinato con la legge di

conversione 9 maggio 1997, n.122 prevede la facoltà di elevare

la detrazione per l'abitazione principale anche limitatamente

alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio

economico-sociale;

VERBALE N. 7 DEL 02.02.2006 PAG. 1

Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con

decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali

urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25%

come disposto ai commi 48-51, 52 dell'art.3 della menzionata

L.662/96;

Visto il D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 titolo terzo recante

norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi

locali" ed in particolare gli artt.58 e 59 riguardanti

ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI nonchè relativa

potestà regolamentare;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del

22/12/1998 relativa all'adozione del regolamento per

l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI, con

decorrenza 01/01/1999 e successive modificazioni;

Preso atto che è stata approvata una modifica

regolamentare dell'ICI con atto di C.C. 3 del 22.01.2004 che

introduce dal 2004 l'ulteriore detrazione di euro 51,65 per i

nuclei familiari composti da 5 o più componenti, in possesso di

determinati requisiti specificati nel regolamento stesso e che

tale ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio;

Che la detrazione sulla abitazione principale viene

fissata in Euro 103,29 tenuto conto delle categorie previste

nell'attuale Regolamento Comunale ICI;

Che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote

d'imposta per i tributi locali è quello fissato per la

deliberazione del bilancio di previsione, termine al 31 marzo

2006;

Stabilito che è stata quantificata nel bilancio di

previsione 2006 un'entrata derivante dall'imposta ICI di Euro

2.504.500,00 al lordo del compenso Uniriscossioni spa che

contribuisce a garantire l'equilibrio economico del Bilancio;

Ritenuto opportuno salvaguardare l'abitazione principale

mantenendo l'aliquota ridotta, estesa alle relative pertinenze;

Che appare opportuno mantenere l'aliquota al 2 per mille a

favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi da

affittare secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta di

immobili ad uso abitativo", sottoscritto dall'Associazione

Intercomunale dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e

Soliera, l'ACER, la Provincia di Modena e i rappresentanti di

associazioni e sindacati;

VERBALE N. 7 DEL 02.02.2006 PAG. 2

Che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli

interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente,

allegando copia del contratto-tipo come definito dai

sottoscrittori dell'accordo. La fruizione dell'aliquota

agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della

comunicazione;

Che appare opportuno fissare l'aliquota ridotta per gli

alloggi concessi in locazione con contratto convenzionato, già

sfitti, per favorirne l'offerta sul mercato, al 4,4 per mille;

Che appare altresì opportuno mantenere l'aliquota per gli

immobili con categoria catastale C/1, C/3, e D posseduti da

artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq

di superficie di vendita) direttamente utilizzati per

l'esercizio dell'attività, al 6,0 per mille;

Calcolato che il gettito previsto può essere ottenuto

diversificando le aliquote come segue:

- mantenendo al 5,3 per mille l'aliquota ridotta per

abitazione principale;

- fissando al 4,4 per mille l'aliquota per gli alloggi

concessi in locazione con contratto convenzionato già

sfitti;

- mantenendo al 2 per mille l'aliquota a favore dei

proprietari che metteranno a disposizione gli alloggi da

affittare secondo l'"Accordo per la promozione

dell'offerta di immobili ad uso abitativo" sopra citato;

- mantenendo al 6,0 per mille l'aliquota per gli immobili

posseduti da artigiani e commercianti utilizzati

direttamente per l'esercizio dell'attività;

- mantenendo al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non

locati;

- fissando al 7 per mille l'aliquota ordinaria per gli

altri immobili.

contando sull'allargamento della base imponibile derivante dai

controlli effettuati nell'anno 2005 e previsto per l'anno 2006

in Euro 2.504.00,00 al lordo del compenso Uniriscossioni spa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso

dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile

espresso dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario;

Vista la valutazione favorevole di conformità

all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;

VERBALE N. 7 DEL 02.02.2006 PAG. 3

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di determinare per l'anno 2006 le aliquote ICI da applicare

nel Comune di Novi di Modena nelle seguenti misure:

1) ________ _______ ___ ___ ___ _____ Aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi che occupano

l'immobile quale abitazione principale;

b) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o

di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata;

d) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a

parenti di in linea retta fino al terzo grado, in

linea collaterare fino al secondo grado e affini fino

al secondo grado, che la occupano quale loro

abitazione principale;

e) pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono

asservite alle predette abitazioni (di cui ai punti

a,b,c,d,e) con la precisazione che per pertinenza si

intende il garage o box o posto auto, la soffitta e

la cantina classificati o classificabili alle

categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati

nello stesso edificio o complesso immobiliare nel

quale è sita l'abitazione principale;

Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di cui ai

precedenti punti c.-d.-e. gli interessati dovranno presentare

comunicazione, redatta su apposito modello predisposto

dall'Ufficio Tributi comunale, entro il termine per effettuare

il pagamento in acconto dell'ICI per l'anno di imposta di

competenza, qualora l'assimilazione abbia riguardo il primo

semestre, oppure entro il termine per il versamento del saldo

ICI nel caso in cui il diritto all'assimilazione sorga nel

secondo semestre dell'anno. La comunicazione ha effetto anche

per gli anni successivi semprechè non siano variati i

presupposti per l'assimilazione all'abitazione principale. In

tal caso è fatto obbligo al possessore di comunicare per

iscritto all'Ufficio comunale la perdita dei requisiti entro i

termini sopra indicati. La comunicazione può essere consegnata

direttamente al protocollo comunale o inviata tramite

raccomandata A/R. La mancata presentazione della comunicazione

VERBALE N. 7 DEL 02.02.2006 PAG. 4

potrà essere sanzionata, fino alla misura massima di legge, ai

sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs,504/1992, ossia come

violazione concernente la mancata trasmissione di atti e

documenti.

2) ________ _________ ___ _ ___ _____ Aliquota agevolata del 2 per mille a favore dei

proprietari che metteranno a disposizione alloggi da affittare

secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta di immobili

ad uso abitativo", sottoscritto dall'Associazione intercomunale

dei Comuni di Carpi, Campogalliano Novi e Soliera, l'ACER, la

Provincia di Modena e i rappresentati di associazioni e

sindacati.

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati

dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia

del contratto tipo come definito dai sottoscrittori

dell'accordo.

La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno

di presentazione della comunicazione.

3) ________ _________ ___ ___ ___ _____ Aliquota agevolata del 4,4 per mille a favore dei

proprietari che nel corso dell'anno 2006 concedono in locazione

alloggi già sfitti secondo l'accordo territoriale per il Comune

di Novi di Modena, in attuazione della L. 431/98, utilizzando

il contratto tipo sottoscritto dalle organizzazioni di

categoria.

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati

dovranno darne comunicazione scritta all'ente nel corso del

2006, allegando copia del contratto agevolato, stipulato alle

condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art.2 della

L.431/1998. L'aliquota agevolata del 4,4 per mille avrà

decorrenza dalla data di inizio del contratto di locazione per

tutta la durata del contratto medesimo.

4) ________ _________ ___ ___ ___ _____ Aliquota agevolata del 6,0 per mille per gli immobili

con categoria catastale C/1, C/3 e D posseduti da artigiani ed

esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq di superficie

di vendita) direttamente utilizzati per l'esercizio

dell'attività.

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati

dovranno darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del

2004.

5) ________ _________ ___ _ ___ _____ Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri

immobili.

- di fissare in Euro 103,29 la detrazione sulla abitazione

principale.

VERBALE N. 7 DEL 02.02.2006 PAG. 5

- di prendere atto dell'ulteriore detrazione di euro 51,65

approvata con modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C.

n.3 del 22.01.2004 introdotta dal 2004 per i nuclei familiari

composti da 5 o più componenti, in possesso di determinati

requisiti specificati nel regolamento stesso e che tale

ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio.

- di dare atto che la corrispondente entrata di Euro

2.504.500,00 è prevista al Cap.1009 PEG 646/98 ICI-Imposta

Comunale sugli Immobili del bilancio di previsione

dell'esercizio 2006 in corso di approvazione.

- che a seguito di separata votazione, con voti unanimi, si

rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. T.U. n.267 del

18/08/2000, visto che ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 267/2000

sono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le

quali sono determinate le tariffe per l'esercizio successivo.

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VERBALE N. 7 DEL 02.02.2006 PAG. 6