N. 7
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2006.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, in
attuazione alla delega conferita in materia di finanza
territoriale all'art.4 della L. 421 del 23/12/1992, è stata
istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e che già dal
1994 l'introito è destinato integralmente al bilancio comunale;
Visto che l'art.3, comma 53 della L. 662 del 23/12/1996 ha
modificato in modo consistente l'art.6 del D.Lgs. 504/92
disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non
inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può
essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi
diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla
abitazione principale o di alloggi non locati;
Vista che la suddetta L. 662/96 art.3 comma 4 ha
confermato le disposizione dell'art.4 comma 1 del D.L. 8/8/1996
n.437, convertito con modificazioni dalla L. n. 556 del
24/10/1996 in merito alla possibilità per il Comune di
applicare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche
soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
Che ai sensi del comma 56 dell'art.3 della L.662/96 i
Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non
locata;
Che a norma della L.662/96, l'importo della detrazione per
l'abitazione principale di euro 103,29 può essere elevato fino
a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio;
Che il D.L. 11/3/97 n.50, coordinato con la legge di
conversione 9 maggio 1997, n.122 prevede la facoltà di elevare
la detrazione per l'abitazione principale anche limitatamente
alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico-sociale;
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Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con
decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali
urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25%
come disposto ai commi 48-51, 52 dell'art.3 della menzionata
L.662/96;
Visto il D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 titolo terzo recante
norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi
locali" ed in particolare gli artt.58 e 59 riguardanti
ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI nonchè relativa
potestà regolamentare;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del
22/12/1998 relativa all'adozione del regolamento per
l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI, con
decorrenza 01/01/1999 e successive modificazioni;
Preso atto che è stata approvata una modifica
regolamentare dell'ICI con atto di C.C. 3 del 22.01.2004 che
introduce dal 2004 l'ulteriore detrazione di euro 51,65 per i
nuclei familiari composti da 5 o più componenti, in possesso di
determinati requisiti specificati nel regolamento stesso e che
tale ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio;
Che la detrazione sulla abitazione principale viene
fissata in Euro 103,29 tenuto conto delle categorie previste
nell'attuale Regolamento Comunale ICI;
Che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote
d'imposta per i tributi locali è quello fissato per la
deliberazione del bilancio di previsione, termine al 31 marzo
2006;
Stabilito che è stata quantificata nel bilancio di
previsione 2006 un'entrata derivante dall'imposta ICI di Euro
2.504.500,00 al lordo del compenso Uniriscossioni spa che
contribuisce a garantire l'equilibrio economico del Bilancio;
Ritenuto opportuno salvaguardare l'abitazione principale
mantenendo l'aliquota ridotta, estesa alle relative pertinenze;
Che appare opportuno mantenere l'aliquota al 2 per mille a
favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi da
affittare secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta di
immobili ad uso abitativo", sottoscritto dall'Associazione
Intercomunale dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e
Soliera, l'ACER, la Provincia di Modena e i rappresentanti di
associazioni e sindacati;
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Che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli
interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente,
allegando copia del contratto-tipo come definito dai
sottoscrittori dell'accordo. La fruizione dell'aliquota
agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della
comunicazione;
Che appare opportuno fissare l'aliquota ridotta per gli
alloggi concessi in locazione con contratto convenzionato, già
sfitti, per favorirne l'offerta sul mercato, al 4,4 per mille;
Che appare altresì opportuno mantenere l'aliquota per gli
immobili con categoria catastale C/1, C/3, e D posseduti da
artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq
di superficie di vendita) direttamente utilizzati per
l'esercizio dell'attività, al 6,0 per mille;
Calcolato che il gettito previsto può essere ottenuto
diversificando le aliquote come segue:
- mantenendo al 5,3 per mille l'aliquota ridotta per
abitazione principale;
- fissando al 4,4 per mille l'aliquota per gli alloggi
concessi in locazione con contratto convenzionato già
sfitti;
- mantenendo al 2 per mille l'aliquota a favore dei
proprietari che metteranno a disposizione gli alloggi da
affittare secondo l'"Accordo per la promozione
dell'offerta di immobili ad uso abitativo" sopra citato;
- mantenendo al 6,0 per mille l'aliquota per gli immobili
posseduti da artigiani e commercianti utilizzati
direttamente per l'esercizio dell'attività;
- mantenendo al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non
locati;
- fissando al 7 per mille l'aliquota ordinaria per gli
altri immobili.
contando sull'allargamento della base imponibile derivante dai
controlli effettuati nell'anno 2005 e previsto per l'anno 2006
in Euro 2.504.00,00 al lordo del compenso Uniriscossioni spa;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso
dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario;
Vista la valutazione favorevole di conformità
all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;
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Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
- di determinare per l'anno 2006 le aliquote ICI da applicare
nel Comune di Novi di Modena nelle seguenti misure:
1) ________ _______ ___ ___ ___ _____ Aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore di:
a) persone fisiche soggetti passivi che occupano
l'immobile quale abitazione principale;
b) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;
d) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a
parenti di in linea retta fino al terzo grado, in
linea collaterare fino al secondo grado e affini fino
al secondo grado, che la occupano quale loro
abitazione principale;
e) pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono
asservite alle predette abitazioni (di cui ai punti
a,b,c,d,e) con la precisazione che per pertinenza si
intende il garage o box o posto auto, la soffitta e
la cantina classificati o classificabili alle
categorie catastali C/6, C/2 e C/7 che sono ubicati
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale è sita l'abitazione principale;
Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di cui ai
precedenti punti c.-d.-e. gli interessati dovranno presentare
comunicazione, redatta su apposito modello predisposto
dall'Ufficio Tributi comunale, entro il termine per effettuare
il pagamento in acconto dell'ICI per l'anno di imposta di
competenza, qualora l'assimilazione abbia riguardo il primo
semestre, oppure entro il termine per il versamento del saldo
ICI nel caso in cui il diritto all'assimilazione sorga nel
secondo semestre dell'anno. La comunicazione ha effetto anche
per gli anni successivi semprechè non siano variati i
presupposti per l'assimilazione all'abitazione principale. In
tal caso è fatto obbligo al possessore di comunicare per
iscritto all'Ufficio comunale la perdita dei requisiti entro i
termini sopra indicati. La comunicazione può essere consegnata
direttamente al protocollo comunale o inviata tramite
raccomandata A/R. La mancata presentazione della comunicazione
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potrà essere sanzionata, fino alla misura massima di legge, ai
sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs,504/1992, ossia come
violazione concernente la mancata trasmissione di atti e
documenti.
2) ________ _________ ___ _ ___ _____ Aliquota agevolata del 2 per mille a favore dei
proprietari che metteranno a disposizione alloggi da affittare
secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta di immobili
ad uso abitativo", sottoscritto dall'Associazione intercomunale
dei Comuni di Carpi, Campogalliano Novi e Soliera, l'ACER, la
Provincia di Modena e i rappresentati di associazioni e
sindacati.
Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati
dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia
del contratto tipo come definito dai sottoscrittori
dell'accordo.
La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno
di presentazione della comunicazione.
3) ________ _________ ___ ___ ___ _____ Aliquota agevolata del 4,4 per mille a favore dei
proprietari che nel corso dell'anno 2006 concedono in locazione
alloggi già sfitti secondo l'accordo territoriale per il Comune
di Novi di Modena, in attuazione della L. 431/98, utilizzando
il contratto tipo sottoscritto dalle organizzazioni di
categoria.
Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati
dovranno darne comunicazione scritta all'ente nel corso del
2006, allegando copia del contratto agevolato, stipulato alle
condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art.2 della
L.431/1998. L'aliquota agevolata del 4,4 per mille avrà
decorrenza dalla data di inizio del contratto di locazione per
tutta la durata del contratto medesimo.
4) ________ _________ ___ ___ ___ _____ Aliquota agevolata del 6,0 per mille per gli immobili
con categoria catastale C/1, C/3 e D posseduti da artigiani ed
esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq di superficie
di vendita) direttamente utilizzati per l'esercizio
dell'attività.
Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati
dovranno darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del
2004.
5) ________ _________ ___ _ ___ _____ Aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri
immobili.
- di fissare in Euro 103,29 la detrazione sulla abitazione
principale.
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- di prendere atto dell'ulteriore detrazione di euro 51,65
approvata con modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C.
n.3 del 22.01.2004 introdotta dal 2004 per i nuclei familiari
composti da 5 o più componenti, in possesso di determinati
requisiti specificati nel regolamento stesso e che tale
ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio.
- di dare atto che la corrispondente entrata di Euro
2.504.500,00 è prevista al Cap.1009 PEG 646/98 ICI-Imposta
Comunale sugli Immobili del bilancio di previsione
dell'esercizio 2006 in corso di approvazione.
- che a seguito di separata votazione, con voti unanimi, si
rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. T.U. n.267 del
18/08/2000, visto che ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 267/2000
sono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le
quali sono determinate le tariffe per l'esercizio successivo.
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