N.193

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2005.

 

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LA GIUNTA COMUNALE

 

 

                Premesso che con D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, in attuazione alla delega conferita in materia di finanza territoriale all'art.4 della L. 421 del 23/12/1992, è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e che già dal 1994 l'introito è destinato integralmente al bilancio comunale;

 

                Visto che l'art.3, comma 53 della L. 662 del 23/12/1996 ha modificato in modo consistente l'art.6 del D.Lgs. 504/92 disponendo che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale o di alloggi non locati;

 

                Vista che la suddetta L. 662/96 art.3 comma 4 ha confermato le disposizione dell'art.4 comma 1 del D.L. 8/8/1996 n.437, convertito con modificazioni dalla L. n. 556 del 24/10/1996 in merito alla possibilità per il Comune di applicare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi o dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

                Che ai sensi del comma 56 dell'art.3 della L.662/96 i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

 

                Che a norma della L.662/96, l'importo della detrazione per l'abitazione principale di euro 103,29 può essere elevato fino a euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio;

 

                Che il D.L. 11/3/97 n.50, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n.122 prevede la facoltà di elevare la detrazione per l'abitazione principale anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

 

                Preso atto della rivalutazione, ai fini ICI, con decorrenza dall'anno di imposta 1997 delle rendite catastali urbane nella misura del 5% e dei redditi dominicali del 25% come disposto ai commi 48-51, 52 dell'art.3 della menzionata L.662/96;

 

                Visto il D.Lgs. n.446 del 15/12/1997 titolo terzo recante norme in materia di "Riordino della disciplina dei tributi locali" ed in particolare gli artt.58 e 59 riguardanti ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI nonchè relativa potestà regolamentare;

 

                Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.120 del 22/12/1998 relativa all'adozione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI, con decorrenza 01/01/1999 e successive modificazioni;

 

                Preso atto che è stata approvata una modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C.n. 4 del 23.01.03 che modifica l'art.16 comma 1 lettera f) limitando la detrazione per abitazione principale alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli);

 

                Preso atto che è stata approvata una modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C. 3 del 22.01.2004 che introduce dal 2004 l'ulteriore detrazione di euro 51,65 per i nuclei familiari composti da 5 o più componenti, in possesso di determinati requisiti specificati nel regolamento stesso e che tale ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio;

 

                Che la detrazione sulla abitazione principale viene fissata in Euro 103,29 tenuto conto delle categorie previste nell'attuale Regolamento Comunale ICI;

 

                Che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è quello fissato per la deliberazione del bilancio di previsione, termine al 28 febbraio 2005;

 

                Stabilito che è stata quantificata nel bilancio di previsione 2005 un'entrata derivante dall'imposta ICI di Euro          2.320.000,00 al lordo del compenso Uniriscossioni spa che contribuisce a garantire l'equilibrio economico del Bilancio;

 

                Ritenuto opportuno salvaguardare l'abitazione principale mantenendo l'aliquota ridotta, estesa alle relative pertinenze;

 

                Che appare opportuno mantenere l'aliquota al 2 per mille a favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi da affittare secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta di immobili ad uso abitativo", sottoscritto dall'Associazione Intercomunale dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera, l'ACER, la Provincia di Modena e i rappresentanti di associazioni e sindacati;

 

                Che per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia del contratto-tipo come definito dai sottoscrittori dell'accordo. La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione;

 

                Che appare opportuno mantenere l'aliquota ridotta anche per gli alloggi concessi in locazione con contratto convenzionato, già sfitti, per favorirne l'offerta sul mercato;

 

                Che appare altresì opportuno mantenere invariata l'aliquota per gli immobili con categoria catastale C/1, C/3, e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività;

 

                Calcolato che il gettito previsto può essere ottenuto diversificando le aliquote come segue:

 

-               fissando al 5,3 per mille l'aliquota ridotta per abitazione principale;   

-               fissando al 5,3 per mille l'aliquota per gli alloggi concessi in locazione con contratto convenzionato già

                sfitti;

-               fissando al 2 per mille l'aliquota a favore dei proprietari che metteranno a disposizione gli alloggi da

                affittare secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta  di immobili ad uso abitativo" sopra citato

-                mantenendo al 6 per mille l'aliquota per gli immobili posseduti da artigiani e commercianti utilizzati

                direttamente per l'esercizio dell'attività;

-                mantenendo al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi non locati;

-               fissando al 6,8 per mille l'aliquota ordinaria per gli altri immobili.

 

contando sull'allargamento della base imponibile derivante dai controlli effettuati nell'anno 2004 e previsto per l'anno 2005 in  Euro 2.320.000,00 al lordo del compenso Uniriscossioni spa;

 

                Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario;

 

                Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Economico-Finanziario;

 

                Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;

 

                Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

- di determinare per l'anno 2005 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Novi di Modena nelle seguenti misure:

 

                1) Aliquota ridotta del 5,3 per mille in favore di:

       a) persone fisiche soggetti passivi che occupano  l'immobile quale abitazione principale;

                      b) soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

                      c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono  la residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito di ricovero permanente, a condizione che la  stessa non risulti locata;

                      d) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a     parenti di 1° grado (genitori/figli) che la occupano  quale loro abitazione principale, in questo caso spetta anche la detrazione (equivalente ad abitazione  principale);

                      e) abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a     parenti in linea retta di 2° e 3° grado od affini  fino  al 2° grado, considerandola pertanto abitazione principale, che la occupano quale loro abitazione principale, con la precisazione che in questo caso  non spetta la detrazione per abitazione principale.

                      f) pertinenze che durevolmente ed esclusivamente sono     asservite alle predette abitazioni (di cui ai punti  a,b,c,d,e) con la precisazione che per pertinenza si  intende il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina classificati o  classificabili alle  categorie catastali C/6, C/2 e  C/7 che sono ubicati nello stesso edificio o  complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione  principale;

                      g) proprietari che nel corso dell'anno 2005 concedono in     locazione alloggi già sfitti secondo l'accordo  territoriale per il Comune di Novi di Modena, in  attuazione della L. 431/98, utilizzando il contratto  tipo sottoscritto dalle organizzazioni di categoria.

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente nel corso del 2005, allegando copia del contratto agevolato, stipulato alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art.2 della  L.431/1998. L'aliquota agevolata del 5,3 per mille avrà decorrenza dalla data di inizio del contratto di locazione per tutta la durata del contratto medesimo.

 

Per poter beneficiare dell'aliquota ridotta di cui ai precedenti punti c.-d.-e. gli interessati dovranno presentare comunicazione, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi comunale, entro il termine per effettuare il pagamento in acconto dell'ICI per l'anno di imposta di competenza, qualora l'assimilazione abbia riguardo il primo semestre, oppure entro il termine per il versamento del saldo ICI nel caso in cui il diritto all'assimilazione sorga nel secondo semestre dell'anno. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non siano variati i presupposti per l'assimilazione all'abitazione principale. In tal caso è fatto obbligo al possessore di comunicare per iscritto all'Ufficio comunale la perdita dei requisiti entro i termini sopra indicati. La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata tramite raccomandata A/R. La mancata presentazione della comunicazione potrà essere sanzionata, fino alla misura massima di legge, ai sensi dell'art.14 comma 3 del D.Lgs,504/1992, ossia come violazione concernente la mancata trasmissione di atti e documenti.

 

                2) Aliquota agevolata del 2 per mille a favore dei proprietari che metteranno a disposizione alloggi da affittare secondo l'"Accordo per la promozione dell'offerta di immobili ad uso abitativo", sottoscritto dall'Associazione intercomunale dei Comuni di Carpi, Campogalliano Novi e Soliera, l'ACER, la Provincia di Modena e i rappresentati di associazioni e sindacati.

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, allegando copia del contratto tipo come definito dai sottoscrittori dell'accordo.

La fruizione dell'aliquota agevolata avrà decorrenza dall'anno di presentazione della comunicazione.

 

                3) Aliquota agevolata del 6 per mille per gli immobili con categoria catastale C/1, C/3 e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente nel corso del 2004.

 

                4) Aliquota ordinaria del 6,8 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nei punti successivi.

 

                5) Aliquota del 7 per mille: Per gli alloggi non locati (si intendono le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) utilizzabili ai fini abitativi vuote, non locate nè date in comodato a terzi.

 

- di fissare in Euro 103,29 la detrazione sulla abitazione principale.

 

- di prendere atto dell'ulteriore detrazione di euro 51,65 approvata con modifica regolamentare dell'ICI con atto di C.C.  n.3 del 22.01.2004 introdotta dal 2004 per i nuclei familiari composti da 5 o più componenti, in possesso di determinati requisiti specificati nel regolamento stesso e che tale ulteriore detrazione non altera l'equilibrio di bilancio.

 

- di dare atto che la corrispondente entrata di Euro 2.320.000,00 è  prevista al Cap.1009 PEG 646/98 ICI-Imposta Comunale sugli Immobili del bilancio di previsione dell'esercizio 2005 in corso di approvazione.

 

- che a seguito di separata votazione, con voti unanimi, si rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. T.U. n.267 del 18/08/2000, visto che ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 267/2000 sono allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per l'esercizio successivo.

 

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