IL CONSIGLIO COMUNALE

 

-         Visto:

-         Il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili, con particolare riferimento agli articoli 6, 7 e 8;

-         L’art. 1 – comma 156 – Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) che individua nel Consiglio Comunale l’organo competente ad approvare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;

-         L’art. 151 – comma 1 – del citato D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, che dispone: “Gli Enti locali deliberano entro il 31 Dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, …. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

-         Il Decreto Ministro dell’Interno 30/11/2006 (G.U. n° 287 dell’11/12/2006), con il quale è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione del 2007;

-         L’art. 53 – comma 16 – Legge 23/12/2000, n. 388, che dispone: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 – comma 3 – del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.”

-         L’art. 3 del D.L. 11/03/1997, n. 50, convertito nella Legge 122 del 09/05/1997, che, con riferimento alla facoltà di elevare la detrazione per abitazione principale da €. 103,29 fino a Euro 258,23, dispone: “All’art. 8 – comma 3 – del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, …., è aggiunto il seguente periodo: “La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale”;

-         Il Testo Unico dei regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune di Montecreto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08/06/2006 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 4 del 27/03/2007;

-         Vista la Legge Finanziaria 2008 n° 244 del 24/12/2007, art. 1;

-         Ribadito:

-         L’elevato valore sociale della funzione svolta dagli agricoltori e dai pensionati agricoli nella salvaguardia del territorio, soprattutto nelle zone montane per la loro natura ad alto rischio ambientale, funzione svolta attraverso il presidio ed il popolamento dello stesso, oltre che con l’esercizio diretto od indiretto dell’attività agricola;

-         Che trattasi di funzione riconosciuta ed incentivata dalla normativa sia comunitaria che nazionale; che solo per gli imprenditori agricoli sono previste agevolazioni ai fini I.C.I.;

-         Il valore storico-autoctono di corpi di fabbrica denominati “METATI”, sparsi nell’agro del territorio del Comune di Montecreto, che si intende tutelare e conservare;

 

-         Ritenuto, pertanto, nell’esercizio della propria competenza regolamentare:

-         Confermare una ulteriore detrazione, da aggiungersi alla detrazione ordinaria, a favore dei contribuenti, titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, che continuino a condurre anche indirettamente i terreni, purchè non godano di altre agevolazioni I.C.I. collegate al loro status;

-         Circoscrivere detta agevolazione al possesso di idonei criteri applicativi riportati dettagliatamente nella successiva parte dispositiva della presente deliberazione;

 

-         Mantenere l’esenzione d’imposta ai corpi di fabbricata denominati “METATI”, fintanto che conserveranno la loro destinazione originaria, ovvero, non siano destinati ad altro uso diverso;

 

-         Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2008 la riscossione diretta dell’I.C.I mediante conto corrente postale intestato a “COMUNE MONTECRETO -ICI- SERVIZIO TESORERIA “ n. 70296520, così come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17/03/2006 ;

 

-         Sentito il Sindaco che relaziona brevemente sulle aliquote ICI, spiegando che le stesse rimangono invariate rispetto all’anno precedente, eccezion fatta per quella relativa agli immobili strumentali dei caseifici che dal 2008 no vengono più assoggettate in virtù della normativa sopravvenuta;

 

-         Accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato acquisito, in merito al presente provvedimento, il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato al provvedimento, in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

 

-         Con voti unanimi legalmente espressi

 

D E L I B E R A

 

1)      DI APPROVARE le sotto riportate aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’I.C.I. relative all’anno 2008:

 

 

CATEGORIA

ALIQUOTA

Unità immobiliare destinata a uso abitazione principale e relative pertinenze

6,00 per mille

Unità immobiliari strumentali ex rurali accatastate con rendita

4,00 per mille

Immobili non rientranti nelle categorie precedenti

7,00 per mille

Detrazione per abitazione principale

€. 103,29

 

 

2)      DI INTENDERE per unità immobiliare strumentale ex rurale, alla quale si riconosce la citata aliquota ridotta, unicamente l’unità che soddisfa contestualmente le seguenti condizioni:

2.1.            deve trattarsi di un fabbricato cd ex rurale;

2.2.            deve essere situata in zona urbanistica agricola (zona E);

2.3.             non deve essere destinata ad uso abitativo;

2.4.             deve essere classata con rendita agli atti del catasto come C/2, C/6 , C/7 o D/10;

2.5.             non deve essere stata assoggettata ad interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

     Quanto previsto ai precedenti punti è riconosciuto alle seguenti condizioni:

-           - Le aliquote diverse da quella ordinaria e da quella prevista per l’abitazione principale, sono concesse e riconosciute  a patto che il/i contribuenti ne richieda/no  l’applicazione con apposita richiesta-autocertificazione scritta;

-           - La citata richiesta – autocertificazione, deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; di essere in possesso, indicandoli, di tutti i requisiti per il riconoscimento dell’aliquota agevolata, gli estremi catastali ed indirizzo dell’unità immobiliare per la quale viene richiesta l’agevolazione;

-            

-           - A pena di decadenza, la suddetta richiesta – autocertificazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune , Via Roma, 24 -  o inviata a mezzo posta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale è maturato il diritto  all’agevolazione, alla detrazione o all’aliquota agevolata richiesta;

-           - La richiesta – agevolazione ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;

-           - Il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata richiesta – autocertificazione, della cessazione del diritto all’agevolazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale sono venuti meno i requisiti richiesti;

-           - L’applicazione delle aliquote agevolate va rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussistono tutti i requisiti previsti

 

3)      DI CONFERMARE l’esenzione d’imposta per i corpi di fabbrica denominati “METATI” per il periodo dell’anno, rapportato a mesi, durante il quale detti immobili conserveranno la loro originaria destinazione d’uso;

 

4)      DI CONFERMARE l’ulteriore detrazione per i pensionati agricoli di €. 77,00=; la citata ulteriore detrazione è riconosciuta al possessore dei seguenti contestuali requisiti:

 

a

Residenza – Avere residenza anagrafica ed avere effettiva dimora abituale nel proprio comune.

b

Pensionati agricoli - Essere titolare di trattamenti pensionistici corrisposti dall’INPS a seguito di attività agricola svolta nel territorio del proprio comune.

c

Patrimonio immobiliare familiare - Possesso, a titolo di diritto di proprietà o di diritto reale, da parte del richiedente e dei familiari conviventi di soli terreni e relativi fabbricati, situati nel proprio comune, già utilizzati per lo svolgimento della citata attività agricola.

d

Destinazione attuale agricola dei terreni – Sui citati terreni deve persistere l’esercizio dell’attività agricola anche se svolta in forma non imprenditoriale ovvero svolta da terzi, a seguito di contratto di comodato o d’affitto dell’azienda.

e

Patrimonio mobiliare familiare – La propria famiglia anagrafica non deve essere titolare di valori patrimoniali in senso stretto (risparmi, azioni obbligazioni, rendite ecc.) complessivamente superiori ad € 15.000.

f

Reddito personale – Avere un reddito personale imponibile, al lordo delle franchigie previste per legge, ai fini dell’imposta sui redditi, non superiore a    8.263,32.

g

Reddito familiare – Avere la propria citata famiglia un reddito, imponibile, ai fini dell’impo­sta sui redditi non superiore all'importo ottenuto moltiplicando il numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico per l’importo stabilito al punto precedente quale reddito personale.

h

Ai fini della determinazione del rispetto dei citati limiti reddittuale-patrimoniali si deve prendere a riferimento quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi o comunque ai redditi maturati con riferimento all’anno precedente a quello in oggetto.

i

non godere di altre agevolazioni ai fini ICI collegate al citato status.

 

 

5)      quanto previsto al precedente punto è subordinato alle seguenti ulteriori prescrizioni:

 

1

La citata ulteriore detrazione è concessa e riconosciuta a patto che il contribuente ne richieda l’applicazione con apposita richiesta scritta.

2

La citata richiesta deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;  di essere in possesso, indicandoli, di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del dirit­to alla ulteriore detrazione; gli estremi catastali e indirizzo delle unità immobiliari possedute.

3

A pena di decadenza, la richiesta in oggetto dovrà essere presenta­ta all’Ufficio Tributi del Comune, via Roma n. 24 o inviata a mezzo posta, con lettera raccoman­data senza ricevuta di ritorno, entro il termine di presentazione della dichiara­zione dei redditi relativa all'anno nel corso del quale è maturato il diritto all'agevolazione richiesta.

4

La richiesta ha validità annuale.

5

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno, al momento del pagamento delle rate ICI per l'anno in oggetto, tenere conto della detrazione richiesta.

6

L'Amministrazione si riserva di richiedere documenta­zione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le procedure e le sanzioni previste dalla legge.

7

L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è rapportata ai mesi dell'anno in cui sono presenti tutti i requisiti sopra richiesti.

8

L’ulteriore detrazione spetta  in parti uguali tra tutti i soggetti passivi aventi diritto, indipendentemente dalla quota o percentuale di proprie­tà o altro diritto reale, si intende aggiunta a quella ordinaria e rapportata al periodo dell’anno per il quale si protrae la prevista destinazione dell’unità immobiliare.

9

Quanto stabilito nel presente atto si intende riconosciuto nei limiti e secondo le prescrizioni, le modalità, i criteri e le definizioni di cui al proprio Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. ed, in mancanza, nei limiti stabiliti dalla legge.

 

5) DI CONFERMARE per l’anno 2008 la riscossione diretta dell’I.C.I mediante conto corrente postale intestato a “COMUNE MONTECRETO -ICI- SERVIZIO TESORERIA “ n. 70296520.