DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 11 DEL 09/03/2005

LA GIUNTA COMUNALE

 

-Considerato che ai sensi dell’art. 162 del Decreto Legislativo n° 267/2000 gli Enti Locali debbono deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

-Considerato altresì che in base al disposto dell’art. 174 del Decreto Legislativo n° 267/200 lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale debbono essere predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione del Revisore dei Conti;

-Considerato inoltre che ai sensi della disposizione contenuta nel predetto Decreto Legislativo n° 267/2000 il bilancio di previsione per l’anno successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre;

-Considerato che per l’anno 2005 il predetto termine è stato prorogato con Decreto del Ministero dell’Interno 31/03/2005;

-Visti gli schemi:

predisposti secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale;

-Visto l’allegato schema inerente le tariffe, le aliquote d’imposta per tributi e servizi locali;

-Ritenuta opportuna la conferma di tutte le tariffe come dal prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante;

-Ritenuto opportuno proporre le aliquote e le detrazioni, per l’anno d’imposta 2005;

-Ritenuto altresì opportuno applicare l’addizionale I.R.Pe.F. per l’anno 2005 nella misura dello 0,10%;

-Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello schema di bilancio di previsione 2005, della relazione e del bilancio pluriennale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali"

-Acquisito in merito il parere favorevole del responsabile del Settore Amministrativo/Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

-Con voti unanimi legalmente espressi

D E L I B E R A

1)Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, in conformità dell’art. 174 del Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali", lo schema del bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2005, corredato della relazione nonché del bilancio pluriennale relativo agli esercizi 2005, 2006, 2007;

2)Di incaricare il Sindaco all’adozione di tutte le procedure previste dalle disposizioni vigenti affinchè il Consiglio Comunale adotti la deliberazione di approvazione del bilancio comunale e degli atti ad esso allegati entro il termine previsto del 31/03/2005;

3)Di stabilire, per l’anno 2005, le tariffe per i servizi così come risultanti dal prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante;

4)Di stabilire, per l’anno di imposta 2005, le aliquote e le detrazioni dell’ICI come da prospetto allegato;

5)Di stabilire, per l’anno di imposta 2005, l’addizionale IRPEF dello 0,10% così come previsto dalla normativa vigente;

6)Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

 

 

COMUNE DI MONTECRETO

TARIFFE ANNO 2005

ADDIZIONALE I.R.Pe.F.

Si applicherà sull'imponibile I.R.Pe.F. la percentuale dello 0,10%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Aliquota ordinaria

sette per mille

Aliquota per unità immobiliari strumentali ex rurali accatastate con rendita

quattro per mille

Aliquota per abitazione principale e sue pertinenze

sei per mille

Detrazione per abitazione principale

Euro

103,29

Ulteriore detrazione per pensionati agricoli in possesso di specifici requisiti

Euro

77,00

Per unità immobiliare strumentale ex rurale, alla quale si intende riconoscere la citata aliquota ridotta, si deve intendere unicamente l’unità che soddisfa contestualmente le seguenti condizioni:

    1. deve trattarsi di un fabbricato così detto ex rurale;
    2. deve essere situata in zona urbanistica agricola (zona E);
    3. non deve essere destinata ad uso abitativo;
    4. deve essere classata con rendita agli atti del catasto come C/2, C/6 , C/7 o D/10;
    5. non deve essere stata assoggettata ad interventi di recupero norma dell'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457

ULTERIORE DETRAZIONE DI € 77,00 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEI PENSIONATI AGRICOLI – REQUISITI RICHIESTI:

a

Residenza – Avere residenza anagrafica ed avere effettiva dimora abituale nel proprio comune.

b

Pensionati agricoli - Essere titolare di trattamenti pensionistici corrisposti dall’INPS a seguito di attività agricola svolta nel territorio del proprio comune.

c

Patrimonio immobiliare familiare - Possesso, a titolo di diritto di proprietà o di diritto reale, da parte del richiedente e dei familiari conviventi di soli terreni e relativi fabbricati, situati nel proprio comune, già utilizzati per lo svolgimento della citata attività agricola.

d

Destinazione attuale agricola dei terreni – Sui citati terreni deve persistere l’esercizio dell’attività agricola anche se svolta in forma non imprenditoriale ovvero svolta da terzi, a seguito di contratto di comodato o d’affitto dell’azienda.

e

Patrimonio mobiliare familiare – La propria famiglia anagrafica non deve essere titolare di valori patrimoniali in senso stretto (risparmi, azioni obbligazioni, rendite ecc.) complessivamente superiori ad € 15.000.

f

Reddito personale – Avere un reddito personale imponibile, al lordo delle franchigie previste per legge, ai fini dell’imposta sui redditi, non superiore a € 8.263,32.

g

Reddito familiare – Avere la propria citata famiglia un reddito, imponibile, ai fini dell’imposta sui redditi non superiore all'importo ottenuto moltiplicando il numero dei componenti del nucleo familiare anagrafico per l’importo stabilito al punto precedente quale reddito personale.

h

Ai fini della determinazione del rispetto dei citati limiti reddittuale-patrimoniali si deve prendere a riferimento quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi o comunque ai redditi maturati con riferimento all’anno precedente a quello in oggetto.

i

non godere di altre agevolazioni ai fini ICI collegate al citato status.

Quanto previsto ai precedenti punti è riconosciuto alle seguenti condizioni:

1) Le aliquote diverse da quella ordinaria e da quella prevista per l’abitazione principale , nonché l’ulteriore detrazione sono concesse e riconosciute a patto che il/i contribuenti ne richieda/no l’applicazione con apposita richiesta-autocertificazione scritta;

2) La citata richiesta – autocertificazione , deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale; di essere in possesso, indicandoli, di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione o aliquota agevolata, gli estremi catastali ed indirizzo dell’unità immobiliare per la quale viene richiesta l’agevolazione;

3) A pena di decadenza, la suddetta richiesta – autocertificazione deve essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune , Via Roma 24 - o inviata a mezzo posta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale è maturato il diritto all’agevolazione, alla detrazione o all’aliquota agevolata richiesta;

4) La richiesta – agevolazione ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;

5) Il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata richiesta – autocertificazione, della cessazione del diritto all’agevolazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel corso del quale sono venuti meno i requisiti richiesti;

6) L’applicazione delle aliquote agevolate, e della ulteriore detrazione va rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussistono tutti i requisiti previsti

ESENZIONE D’IMPOSTA I METATI, quando conservano la loro originaria destinazione d’uso, sono esenti.