PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

Visto che l'art.1 del D.Lgs. n.504/1992 istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

                                                   

Visto l'art.1, comma 169 della legge 296/2006 a mente del quale il termine ­per deliberare le  aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previ­sione;

 

Visto che il termine  per l'ap­provazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010.

 

Visto che a mente dell'art.6, comma 1 del D.Lgs. n.504/1992, come modificato dall'art.1, comma 156 della legge n.296/2006, la competenza ad approvare le aliquote ICI è attribuita al Consiglio Comunale;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 3 marzo 2008 con la quale si sono approvate le aliquote e la detrazione ICI per l'anno 2008;

 

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;

 

Ritenuto per l'anno 2010 di introdurre un'aliquota ridotta pari al 3 per mille per i fabbricati di nuova costruzione realizzati su aree PIP e destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale. L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;

 

Ritenuto per l’anno 2010 di introdurre un’aliquota ridotta pari al 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale. L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nova attività produttiva;

 

Ritenuto di confermare per il resto le aliquote e le detrazioni già delibera­te per l'anno 2009;

 

omissis

 

D E L I B E R A

 

- di approvare per l'anno 2010 le aliquote e la detrazione per l'imposta co­munale sugli immobili (ICI), come segue:

 

1) aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, limitatamente alle abitazioni di categoria catasta­le A1, A8 e A9 e relative pertinenze (garage, cantine e posti auto); l'impor­to della detrazione comunale per l'abitazione principale è fissata in euro 114,00;

 

2) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

 

3) aliquota del 1 per mille per interventi di recupero, disciplinati dall'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n.457, ed ora trasfusi nell'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giu­gno 2001 n.380, dei fabbricati situati nel centro storico, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;

- per i fabbricati dichiarati di interesse storico artistico, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42/2004, l'aliquota del 1 per mille si applica per la durata di cinque anni dalla data di inizio lavori;

 

4) aliquota del 1 per mille per interventi volti a rendere le abitazioni esi­stenti più funzionali alle esigenze degli anziani disabili e dei portatori di handicap; gli interventi devono essere volti alla eliminazione delle bar­riere architettoniche, quali costruzioni di rampe, ascensori, etc..., l'ali­quota agevolata si applica limitatamente all'anno di realizzo degli interven­ti suddetti;

 

5) aliquota dell'1 per mille per interventi di recupero dei fronti dei fab­bricati con vincolo storico-architettonico individuati nel Piano Regolatore Generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla da­ta di inizio lavori;

 

6) aliquota dell'1 per mille  per i fabbricati classificati in categoria D/3 utilizzati come cinematografi;

 

7) aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dal 01/01/2010 risultano non locate, ovvero non occupate, da rapportarsi al periodo dell'an­no durante il quale si protrae tale destinazione; sono escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immo­bili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;

 

8) aliquota del 5,8 per mille per i fabbricati di categoria catastale C/1, C/3 e D posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività da artigiani, esercenti il commercio di vicinato e pubblici esercizi (fino a 250 mq. di superficie di vendita/somministrazione);

 

9) aliquota pari al 3 per mille per i fabbricati di nuova costruzione realizzati su aree PIP e destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale. L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;

 

10) aliquota pari al 4 per mille per i fabbricati di nuova costruzione destinati all’insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale o commerciale. L’agevolazione si applica per la durata di 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva;

 

11) aliquota del 6,8 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

 

                          

omissis