ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 28/03/2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008
1) aliquota del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2) aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale: garage, cantine e posti auto;
3) aliquota del 4,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad euro 114,00, con esclusione dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione, di cui al successivo punto 12). La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
4) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
5) aliquota del 1 per mille per interventi di recupero, disciplinati dall'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n.457, ed ora trasfusi nell'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, dei fabbricati situati nel centro storico, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;
- per i fabbricati dichiarati di interesse storico artistico, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42/2004, l'aliquota del 1 per mille si applica per la durata di cinque anni dalla data di inizio lavori;
6) aliquota del 1 per mille per interventi volti a rendere le abitazioni esistenti più funzionali alle esigenze degli anziani disabili e dei portatori di handicap; gli interventi devono essere volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, quali costruzioni di rampe, ascensori, etc..., l'aliquota agevolata si applica limitatamente all'anno di realizzo degli interventi suddetti;
7) aliquota dell'1 per mille per interventi di recupero dei fronti dei fabbricati con vincolo storico-architettonico individuati nel Piano Regolatore Generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;
8) aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dal 01/01/2008 risultano non locate, ovvero non occupate, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;
9) aliquota del 5,8 per mille per i fabbricati di categoria catastale C/1, C/3 e D posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività da artigiani, esercenti il commercio di vicinato e pubblici esercizi (fino a 250 mq. di superficie di vendita/somministrazione);
10) aliquota del 6,8 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.
11) di determinare in euro 114,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008;
12) a partire dall'anno d'imposta 2008 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/01, A/08 e A/09, si detrae, oltre alla detrazione di euro 114,00, un'ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
13) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tale fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad euro 114,00, con esclusione dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione, di cui al precedente punto 12).
14) Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota per abitazione principale e le detrazioni di cui ai precedenti punti 11) e 12), da calcolarsi in ragione della percentuale di possesso ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un fabbricato destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Mirandola; nel caso in cui risultino soddisfatte tali condizioni, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà applicare le detrazioni di cui ai predenti punti 11) e 12) in misura proporzionale alla propria quota di possesso.