ESTRATTO DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.29 DEL 28/03/2008 ADOTTATA DAL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) IN MATERIA DI ALIQUOTE ICI PER L’ANNO D’IMPOSTA 2008

 

                                  

 

1) aliquota del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passi­vi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Co­mune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

2) aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari costituenti pertinen­za dell'abitazione principale: garage, cantine e posti auto;

 

3) aliquota del 4,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a pa­renti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazio­ne prevista per l'abitazione principale pari ad euro 114,00, con esclusione dell'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille della base imponibile dell'abi­tazione, di cui al successivo punto 12). La detrazione spetta in ragione del­la quota percentuale di possesso;

 

4) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;

 

5) aliquota del 1 per mille per interventi di recupero, disciplinati dall'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n.457, ed ora trasfusi nell'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giu­gno 2001 n.380, dei fabbricati situati nel centro storico, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;

- per i fabbricati dichiarati di interesse storico artistico, ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. n.42/2004, l'aliquota del 1 per mille si applica per la durata di cinque anni dalla data di inizio lavori;

 

6) aliquota del 1 per mille per interventi volti a rendere le abitazioni esi­stenti più funzionali alle esigenze degli anziani disabili e dei portatori di handicap; gli interventi devono essere volti alla eliminazione delle bar­riere architettoniche, quali costruzioni di rampe, ascensori, etc..., l'ali­quota agevolata si applica limitatamente all'anno di realizzo degli interven­ti suddetti;

 

7) aliquota dell'1 per mille per interventi di recupero dei fronti dei fab­bricati con vincolo storico-architettonico individuati nel Piano Regolatore Generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla da­ta di inizio lavori;

 

8) aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dal 01/01/2008 risultano non locate, ovvero non occupate, da rapportarsi al periodo dell'an­no durante il quale si protrae tale destinazione; sono escluse le abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immo­bili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;

 

9) aliquota del 5,8 per mille per i fabbricati di categoria catastale C/1, C/3 e D posseduti e direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività da artigiani, esercenti il commercio di vicinato e pubblici esercizi (fino a 250 mq. di superficie di vendita/somministrazione);

 

 

10) aliquota del 6,8 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

 

11) di determinare in euro 114,00 l'importo della detrazione per l'abitazio­ne principale per l'anno 2008;

 

12) a partire dall'anno d'imposta 2008 dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/01, A/08 e A/09,  si detrae, oltre alla detrazione di euro 114,00, un'ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile del fabbricato destinato ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L'ulteriore detrazione, comun­que non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammon­tare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la de­stinazione ad abitazione principale.

 

13) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità im­mobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabi­li che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a segui­to di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per tale fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abi­tazione principale pari ad euro 114,00, con esclusione dell'ulteriore detra­zione dell'1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione, di cui al precedente punto 12).

 

14) Il soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione lega­le, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimo­nio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovu­ta applicando l'aliquota per abitazione principale e le detrazioni di cui ai precedenti punti  11) e 12), da calcolarsi in ragione della percentuale di possesso ed a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o al­tro diritto reale su un fabbricato destinato a propria abitazione principale situato nel Comune di Mirandola; nel caso in cui risultino soddisfatte tali condizioni, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà applicare le detrazioni di cui ai predenti punti 11) e 12) in misura proporzionale alla propria quota di possesso.