Estratto delibera di Giunta Comunale n.302 DEL 11/12/2004 adottata dal Comune di Mirandola (Mo) in materia di aliquote ICI per l’anno d’imposta 2005.
omissis
1) aliquota del 4,9 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
2) aliquota del 4,9 per mille per le unità immobiliari costituenti pertinenza dell'abitazione principale;
3) aliquota del 4,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata anche la detrazione prevista per l'abitazione principale. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
4) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori;
5) aliquota del 1 per mille per interventi di recupero, disciplinati dall'art.31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n.457, dei fabbricati situati nel centro storico, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;
6) aliquota del 4 per mille per interventi volti a rendere le abitazioni esistenti più funzionali alle esigenze degli anziani disabili e dei portatori di handicap; gli interventi devono essere volti alla eliminazione delle barriere archittetoniche, quali costruzione di rampe, ascensori, etc.; l'aliquota agevolata si applica limitatamente all'anno di realizzo degli interventi suddetti;
7) aliquota dell'1 per mille per interventi di recupero dei fabbricati con vincolo storico architettonico individuati nel Piano Regolatore Generale su vincolo storico architettonico individuati nel Piano Regolatore Generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;
8) aliquota del 7 per mille per le abitazioni che a partire dal 01.01.2004 risultano non locate, ovvero non occupate, con esclusione delle abitazioni realizzate per la vendita e non vendute, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;
9) aliquota del 6 per mille per gli immobili con categoria catastale C/1 e D posseduti da artigiani ed esercenti il commercio di vicinato (fino a 250 mq. di superficie di vendita), direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività;
10) aliquota del 6,8 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per10) aliquota del 6,8 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;
- di determinare in Euro 114,00 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2005;
- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.